Cassation appeal dismissed due to failure to request decision within 40 days, extinguishing the proceedings.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal extinguished because the appellant failed to request a decision within the mandatory 40-day period following the proposal of judgment definition. Stanleybet Malta Limited had not acted to preserve the case after the deadline expired, leading the court to apply the statutory rule on renunciation. Consequently, the proceedings were terminated and the appellant was ordered to pay the associated litigation costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, comma 2 c.p.c.; Art. 391, comma 2 c.p.c.: Failure to request the decision of the appeal within forty days constitutes a renunciation, resulting in the extinction of the cassation proceedings and the award of costs to the opposing party.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
PDFBox: LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESEZIONE TRIBUTARIAIl Consigliere Delegato ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 5589/2022 R.G. proposto da: Stanleybet Malta Limited in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Roberta Feliziani unitamente all’avvocato Daniela Agnello -ricorrente- contro Agenzia Della Dogane E Dei Monopoli in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale Dello Stato . -controricorrente- avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Lazio n.3666/2021 depositata il 21/07/2021 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Numero registro generale 5589/2022 Numero sezionale 661/2026 Numero di raccolta generale 6690/2026 Data pubblicazione 20/03/2026 Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.160,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito. Così deciso in Roma, il 12/03/2026 Giuseppe Fuochi Tinarelli Numero registro generale 5589/2022 Numero sezionale 661/2026 Numero di raccolta generale 6690/2026 Data pubblicazione 20/03/2026