Cassation appeal dismissed due to non-compliance with 40-day response deadline under Italian Civil Procedure Code.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court declared the cassation appeal extinct because the appellant failed to request a decision within the statutory 40-day period following the court's proposal. Sagesta Di Vincenzo Felice S.a.s. had not responded to the proposal to define the judgment, while the opposing party, the Municipality of San Prisco, argued for dismissal based on this procedural default. Consequently, the court ruled that the appeal was deemed withdrawn and ordered the appellant to bear the litigation costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, comma 2 c.p.c.; Art. 391, comma 2 c.p.c.: Failure to request a decision on the proposal to define the judgment within forty days results in the deemed withdrawal of the appeal and the extinction of the proceedings.
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PDFBox: LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESEZIONE TRIBUTARIALA CONSIGLIERA DELEGATA ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 1923/2021 R.G. proposto da: Sagesta Di Vincenzo Felice S.a.s., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesadall'avvocato Gabriele Farabecoli unitamente all’avvocato Domenico De Vivo -ricorrente- contro Comune Di San Prisco, rappresentato e difeso dall'avvocato Rita Rosano unitamente all’avvocato Gianfranco De Pascale -controricorrente- avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Campania n.2634/2020 depositata il 09/06/2020 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 c.p.c.; Numero registro generale 1923/2021 Numero sezionale 658/2026 Numero di raccolta generale 6685/2026 Data pubblicazione 20/03/2026 Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.500,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge ove dovuti. Così deciso in Roma, il 15/03/2026 Antonella Dell'Orfano Numero registro generale 1923/2021 Numero sezionale 658/2026 Numero di raccolta generale 6685/2026 Data pubblicazione 20/03/2026