Court declares process extinguished due to tax debt settlement under the 2022 scrapping law provisions.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court declared the civil process extinguished following the taxpayer's deposit of documentation regarding the 2022 scrapping law benefits. The private party argued for debt recognition, while the tax authority contended that the specific legislative act automatically extinguished the liabilities and rendered prior judgments ineffective. The court ruled that the statutory provisions explicitly state such settlements eliminate the debt and preclude further judicial review of the matter.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 1, comma 231 of Law 197/2022; Art. 391, comma 3 of Civil Procedure Code: The process is extinguished when the taxpayer deposits documentation confirming the benefit of the scrapping law, as the law explicitly declares the debt extinguished and the sums acquired irrevocably.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IATesto completo
eguente DECRETO sul ricorso iscritto al n.15608/2018 R.G. proposto da: MORIS STELLA, rappresentata e difes a dall'avvocato Federica Scafarelli unitamente all’avvocato Anna Zontini Contro AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difes a dall' AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO avverso la sentenza della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE PIEMONTE n. 1595/03/2017 depositata il 13/11/2017 , pronunciata con riferimento ad un atto per il quale la parte privata ha depositato documentazione riconducibile alla definizione agevolata dei carichi affidati all’Agente della Riscossione prevista dalla art. 1 della L. n. 197/2022 (rottamazione quater) e al relativo pagamento, assumendosi l’impegno a rinunciare ai giudizi pendenti aventi ad oggetto i carichi ai quali si riferisce la dichiarazione di adesione; che, ai sensi del comma 231 dell’art. 1 cit., i carichi affidati agli Agenti della riscossione sono estinti; l’estinzione comporta l’inefficacia delle sentenze di merito e dei provvedimenti pronunciati nel corso del processo e non passati in giudicato e che le somme versate a qualsiasi titolo, riferite ai procedimenti in questione, restano definitivamente acquisite e non rimborsabili;
è fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ. DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO Roma, 10/03/2026 La Pres