Italian tax court dismisses appeal due to non-compliance with 40-day response deadline under CPC Art. 380-bis.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court of Cassation declared the tax appeal extinguished because the appellant failed to respond within the statutory 40-day period. Aep Srl filed a request for judgment under Article 380-bis of the Code of Civil Procedure, but the deadline passed without a request for a decision. Consequently, the court ruled that the appeal was deemed withdrawn and ordered the appellant to pay the litigation costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, secondo comma, c.p.c.; Art. 391, secondo comma, c.p.c.: Failure to request a decision within forty days of the proposal for judgment constitutes a waiver of the appeal, resulting in the extinction of the proceedings and the award of costs to the opposing party.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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PDFBox: LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESEZIONE TRIBUTARIAIl Consigliere Delegato ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 27924/2021 R.G. proposto da: Aep Srl in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Massimo Biancolillo unitamente all’avvocato Giuseppe Diana -ricorrente- Agenzia Delle Entrate - Riscossione in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall' Avvocatura Generale Dello Stato -resistente- avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Campania n.2829/2021 depositata il 01/04/2021 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiararel’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Numero registro generale 27924/2021 Numero sezionale 653/2026 Numero di raccolta generale 6679/2026 Data pubblicazione 20/03/2026 Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 530,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito. Così deciso in Roma, il 16/03/2026 Il Consigliere delegato Milena Balsamo Numero registro generale 27924/2021 Numero sezionale 653/2026 Numero di raccolta generale 6679/2026 Data pubblicazione 20/03/2026