Italian Supreme Court dismisses appeal due to non-response within 40 days, extinguishing the litigation.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared the cassation appeal extinguished because the appellant failed to respond to the court's proposal for judgment within the statutory 40-day period. Russo Autoservizi Srl had filed an appeal against a regional tax commission decision but remained silent after the court requested a ruling. Consequently, the court applied procedural rules to treat the silence as a formal renunciation of the right to appeal.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, comma 2 c.p.c.; Art. 391, comma 2 c.p.c.: Failure to respond to the court's proposal for judgment within forty days constitutes a renunciation of the appeal, leading to the extinction of the litigation.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
PDFBox: LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESEZIONE TRIBUTARIAIl Consigliere Delegato ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 17588/2020 R.G. proposto da: Russo Autoservizi Srl in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Angelo Pisani -ricorrente- contro Raggruppamento Temporaneo Imprese Geset Italia Spa in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Leopoldo Brindisi unitamente all’avvocato Maria Voccia De Felice -controricorrente- avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale CAMPANIAn.7804/2019 depositata il 15/10/2019 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiararel’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Numero registro generale 17588/2020 Numero sezionale 652/2026 Numero di raccolta generale 6677/2026 Data pubblicazione 20/03/2026 Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 1.500,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Così deciso in Roma, il 16/03/2026 IL CONSIGLIERE DELEGATO Milena Balsamo Numero registro generale 17588/2020 Numero sezionale 652/2026 Numero di raccolta generale 6677/2026 Data pubblicazione 20/03/2026