Italian Supreme Court dismisses appeal due to failure to request decision within 40 days, extinguishing the case.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared the cassation appeal extinguished because the appellant failed to request a decision within the mandatory 40-day period. Taras Srl had filed an appeal against a regional tax commission decision but remained silent after the court proposed a settlement. Consequently, the court ruled that the appeal was deemed withdrawn under Article 380-bis of the Code of Civil Procedure.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis c.p.c.; Art. 391 c.p.c.: Failure to request a decision within forty days of the proposal constitutes a waiver of the appeal, resulting in the extinction of the litigation.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
PDFBox: LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESEZIONE TRIBUTARIAIl Consigliere Delegato ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 26255/2022 R.G. proposto da: Taras Srl in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Tasco Associati Studio Legale Tributario unitamente agli avvocati Giorgio Pozzi, Giampiero Tasco -ricorrente- contro Comune Sesto San Giovanni in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Giuseppe Pecorilla unitamente all’avvocato Antonio Chiarello -controricorrente- avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della LOMBARDIA n.1628/2022 depositata il 21/04/2022 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiararel’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Numero registro generale 26255/2022 Numero sezionale 651/2026 Numero di raccolta generale 6674/2026 Data pubblicazione 20/03/2026 Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 4.300,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Così deciso in Roma, il 16/03/2026 Il Consigliere Delegato Milena Balsamo Numero registro generale 26255/2022 Numero sezionale 651/2026 Numero di raccolta generale 6674/2026 Data pubblicazione 20/03/2026