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Decreto — n. 6670/2026 — snciv Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses tax appeal due to failure to respond within 40 days, extinguishing the proceedings.

Numero d'incarto Decreto — n. 6670/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Supreme Court of Cassation declared the tax appeal extinguished because the respondent failed to respond to the court's proposal for judgment within the statutory 40-day period. The appellant, representing the Municipality of Martinsicuro, had not requested a decision on the appeal after the deadline expired. Consequently, the court ruled that the appeal was deemed withdrawn under the Civil Procedure Code, terminating the cassation proceedings without further substantive review.

Regesto Legislator

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Art. 380-bis, comma 2 c.p.c.; Art. 391 c.p.c.: Failure to respond to the proposal for judgment within forty days results in the deemed withdrawal of the appeal and the extinction of the cassation proceedings.

Parole chiave

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deemed withdrawal appeal statutory time limit extinction proceedings proposal judgment tax cassation appeal titolo esecutivo per i crediti non contestati spese accessorie mancata attuazione degli accordi illeciti

Disposizioni normative citate

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Art. 380-bis, comma 2 c.p.c.
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.
Art. 391 c.p.c.
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiararel’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.
art. 380-bis c.p
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.
art. 391 cod. proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiararel’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.
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Testo completo

PDFBox: LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESEZIONE TRIBUTARIAIl Consigliere Delegato ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 11217/2019 R.G. proposto da: Comune Di Martinsicuro in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Camillo Orlando -ricorrente- contro Gaspari Giovanna -intimato- avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale di l'Aquila n.950/2018 depositata il 11/10/2018 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;

Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiararel’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che nulla va statuito sulle spese, non avendo la parte intimata svolto attività difensiva; P.Q.M Numero registro generale 11217/2019 Numero sezionale 650/2026 Numero di raccolta generale 6670/2026 Data pubblicazione 20/03/2026 Dichiara estinto il giudizio di Cassazione.

Così deciso in Roma, il 16/03/2026 IL CONSIGLIERE DELEGATO Milena Balsamo Numero registro generale 11217/2019 Numero sezionale 650/2026 Numero di raccolta generale 6670/2026 Data pubblicazione 20/03/2026