Cassation court dismisses appeal due to voluntary debt settlement under 'rottamazione quater' extinguishing the dispute.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court declared the litigation extinguished because the appellant voluntarily settled her outstanding tax debts under the 'rottamazione quater' scheme. Although the appellants argued for cassation review of the regional commission's rejection of their appeal, the court found the subject matter ceased to exist due to the payment of dues. Consequently, the judgment dismissed the appeal as there was no longer any controversy to adjudicate.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 1, commi 231 e segg. legge n. 197/2022; Art. 1, comma 202; Art. 1, comma 198: When a party voluntarily settles tax debts under the 'rottamazione quater' scheme, the litigation is extinguished by the cessation of the disputed subject matter, precluding the imposition of procedural fees.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 31147-2021R.G. proposto da: PORCO ANTONELLA PORCO DEBORA PORCO PEPPINO MUZZILLO ADA rappresentati e difes i dall’ Avvocato FRANCESCO REALE giusta procura speciale in atti -ricorrenti- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e dife sa ope legis dal l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO -controricorrente- AGENZIA DELLE ENTRATERISCOSSIONE, in persona del Direttore pro tempore -intimata- avverso la sentenz a n. 1277 /202 1 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DELLA CALABRIA,depositata il 28/4/2021 ; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 1 0 / 3 /2026 dal Consigliere Relatore Dott.ssa ANTONELLA DELL'ORFANO RILEVATO CHE La Commissione tributaria regionale della Calabria,con la sentenza n. 1277/2021,rigettava l'appello proposto dai contribuenti indicati in epigrafe avverso la pronuncia n. 1820 /2019 della Commissione t ributaria provinciale di Cosenza , con cui era stato respinto il ricorso proposto avverso cartelle esattorialiper mancato pagamento imposta di successione e INVIM.
Avverso la pronuncia della Commissione tributaria regionale i contribuentipropongono ricorso per cassazione, affidato a due motivi . Agenzia delle entrate resiste con controricorso, Agenzia delle entrate riscossione è rimasta intimata. CONSIDERATO CHE 1.1. Con memoria difensiva parte ricorrente ha da ultimo depositato istanza di estinzione del giudizio per avere Antonella Porco aderito alla definizione agevolata dei carichi pendenti (c.d. rottamazione quater) di cui all’art. 1 commi 231 e segg. legge n. 197/2022 e per aver provveduto a versare regolarmente le somme dovute, come da allegata documentazione 1.2.
Tale definizione si estende agli altriricorrenti, condebitor i solidal i , ai sensi del comma 202 dell’art. 1 cit. (« La definizione agevolata perfezionata dal coobbligato giova in favore degli altri, compresi quelli per i quali la controversia non sia più pendente, fatte salve le disposizioni del secondo periodo del comma 196»). 1.3. Il giudizio va pertanto estinto per sopravvenuta cessazione della materia del contendere. 2.Le spese del processo estinto restano a carico delle parti che le hanno anticipate (art. 1, comma 198, cit.).
3. In ragione della definizione agevolata della controversia, non si ravvisano i presupposti per imporre il pagamento del c.d. «doppio contributo unificato», siccome misura applicabile ai soli casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità del gravame e, pertanto, non suscettibile, per la sua natura lato sensusanzionatoria, di interpretazione estensiva o analogica (cfr. ex multisCass. n. 1420 /2022 ). P.Q.M La Cortedichiara estinto il giudizio . Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, della Corte