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Ordinanza — n. 6614/2026 — snciv Generato dall'IA

Italian Court rejects tax donation relief due to retained voting rights on profit distribution by usufructuary.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 6614/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation dismissed the taxpayers' cassation appeal against a regional tax commission decision denying a fiscal donation incentive. The taxpayers argued that the donor retained control rights over the company, including voting on profit distribution, which should satisfy the legal control requirement under Article 2359 of the Civil Code. The court ruled that because the usufructuary held the power to decide on profit allocation, the nuda proprietors did not exercise the necessary control over the shareholders' meeting, thereby failing the statutory criteria for the tax benefit.

Regesto Legislator

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Art. 3 comma 4 ter D.Lgs. 346/1990; Art. 2359 comma 1 n. 1 c.c.: The donation of naked ownership of shares with a reserved right to vote on profit distribution does not constitute a transfer of participation capable of establishing legal control over the shareholders' meeting.

Parole chiave

Generato dall'IA
tax donation incentive naked ownership shares usufructuary voting rights legal control requirement profit distribution decision shareholders meeting power fiscal relief denial imposta sulle donazioni

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 3 comma 4 ter D.Lgs. n. 346/1990
3, comma 4 ter, del d.lgs. 31/10/1990 n.
Art. 2359 comma 1 n. 1 c.c.
3), c.p.c., violazione dell’art. 2359, primo comma,n.
Art. 2479 c.c.
Art. 13 comma 1-quater d.P.R. 115/2002
art. 2479 c.c
art. 2359 c.c
Se un soggetto non è in grado di incidere con il proprio voto sulla delibera di destinazione/ripartizione degli utili, non si configura, tuttavia,un «controllo di diritto»ex art. 2359 c.c., perché manca una parte essenziale deipoteri riservati dell’assemblea ordinaria.
Generato dall'IA
Ordinanza — n. 6616/2026 — snciv
Cassation court allows tax agency appeal, ruling control requires voting power on profit distribution.
Ordinanza — n. 2491/2026 — snciv
Italian Court dismisses taxpayer appeal regarding tax assessment notification validity and preclusion issues.
Sentenza — n. 28742/2023 — snciv
Italian Supreme Court dismisses appeal regarding tax penalties where new law definition does not erase prior violation. The court holds that administrative sanctions remain valid if the underlying tax debt persists despite legislative changes. The decision clarifies that mere redefinition of conduct does not exempt taxpayers from penalties under Italian tax law. The ruling emphasizes that the principle of non-retroactivity applies to substantive rights but not to procedural definitions of past violations. The court rejects arguments that the tax authority must provide detailed calculation sheets for fixed statutory percentages. This case establishes that taxpayers cannot avoid sanctions simply because the law defining the offense has been updated. The judgment reinforces the stability of administrative decisions based on existing legal frameworks. The outcome favors the tax administration in disputes over penalty calculations. The court affirms that the principle of double jeopardy is not applicable to tax sanctions in this context. The decision provides clarity on the scope of administrative discretion in tax enforcement matters.
Ordinanza — n. 5717/2022 — snciv
Tax court dismissed late appeal due to lack of prior challenge to final judgment.
Sentenza — n. 4599/2022 — snciv
Court partially allows tax appeal, ruling objective legal uncertainty exempts luxury home donor from penalties.

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Testo completo

pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 11589-2021R.G. proposto da: PANTANELLA PIERFRANCESCO AGRESTI PAOLA PATRIZIA rappresentati e difes i dall’ Avvocato STEFANO RECCHIONI giusta procura speciale in atti -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentatae difesa ope legis dal l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO -controricorrente- avverso la sentenz a n. 3119/2020 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DELLAZIO, depositat a il 20/10/2020 ; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del10/3/2026 dal Consigliere Relatore Dott.ssa ANTONELLA DELL'ORFANO RILEVATO CHE La Commissione tributaria regionale delLazio, con la sentenza indicata in epigrafe,accoglieva l'appellodi Agenzia delle entrate avverso la pronuncia n. 3052/2018della Commissione tributaria provinciale di Roma, con cui era stato accoltoil ricorso proposto da Pierfrancesco Pantanella e Paola Patrizia Agresti avverso avvisi di liquidazione per recupero dell’imposta didonazione della nuda proprietà di quote della Immobiliare Stefano Pantanella S.r.l. e dell'imposta di donazione di usufrutto,in seguito a rogito notarile stipulato il 10.07.1013,stante la carenza del requisito oggettivo di cui all'agevolazione prevista dall'art. 3, comma 4, del D.Lgs. n. 346/1990.

Avverso la pronuncia della Commissione tributaria regionale i contribuenti propongonoricorso per cassazione, affidato ad unico motiv o . Agenzia delle entrate resiste con controricorso. I ricorrenti hanno da ultimo depositato memoria difensiva. CONSIDERATO CHE 1.1. Con unicomotivo iricorrenti denuncia no , in rubrica, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3), c.p.c., violazione dell’art. 2359, primo comma,n. 1, c.c., dell'art. 3, comma 4 ter , d.lgs. n. 346/ 19 90 e degli artt . 2471 bis c.c., 2352, primo comma, c.c. e 2479 c.c.avendo la Commissione tributaria regionale «erroneamente omesso di considerare che, sulla base della suindicata normativa civilistica e fiscale, tenuto conto che con l'art. 3 dell'atto didonazione (quindi, con patto espresso), il donante ...(aveva)... riservato ai nudi proprietari ildiritto di partecipare alle decisioni riguardanti tutte le materie di competenza dei soci stabilite all'art. 2479 c.c., ivi compresa l'approvazione del bilancio, nel caso de quo sarebbe stato da reputare sussistente anche il requisito oggettivo previsto per il riconoscimento dell'agevolazione fiscale di cui all'art. 3, comma 4 ter, d.lgs. n. 346/90 (id est : il controllo di diritto sulla società), atteso che all'usufruttuario ...(era)... stato riservato dal donante stesso solamente il limitato diritto agli utili e il diritto dideliberare in ordine alla ripartizione degli stessi». 1.2.

La censura va disattesa. 1.3.Come leggesi nella sentenza impugnata e negli scritti difensivi delle parti, la vicenda che ha dato luogo all'adozione dell’avviso di accertamento impugnato, è la seguente: con atto di donazione a rogito Notaio Guido Gilardoni dell'11 luglio 2013, Stefano Pantanella avevadonato ai figli Maria SolePantanella e Pierfrancesco Pantanella, in parti uguali e indivise, la nuda proprietà delle quote rappresentanti l'intero capitale sociale, dell’Immobiliare Stefano Pantanella S.r.l. ed aveva trasferito, in caso di premorienza, alla moglie Paola Patrizia Agresti, l'usufrutto vitalizio sulle descritte quote, inizialmente mantenuto in capo a se stesso; l'art. 3 del citato atto di donazione prevede quanto segue:

«La donazione viene fatta ed accettata a titolo di anticipata successione da imputarsisulla quota legittima e per il supero sulla disponibile, con espressa dispensa dallacollazione. Per patto espresso si stabilisce che il diritto agli utili e il diritto di voto esclusivamente per quanto concerne le delibere aventi ad oggetto la ripartizione degli stessi resti riservato all'usufruttuario, anche successivo. L'esercizio del diritto divoto per tutti gli altri argomenti spetterà ai nudi proprietari»;i donatari aveva no chiesto l'applicazione dell'art. 3, co mma 4 ter, del d.lvo. 31ottobre 1990 n. 346 (TUS), obbligandosi contestualmente a mantenere il controllodella Società e a non cedere le quote sociali per un periodo inferiore a cinque anni dalla data dell'atto di donazione, pena la decadenza del beneficio e il conseguentepagamento dell'imposta in misura ordinaria, oltre sanzioni e interessi; c on i tre avvisi di liquidazione dell'imposta e irrogazione delle sanzioni impugnati, notificati aPierfrancesco Pantanella, rispettivamente nella qualità di erede diStefano Pantanella e in proprio,ed a Paola Patrizia Agresti, l'Agenzia delle Entrate aveva c ontestato ai contribuenti il riconoscimento delle agevolazioni previste dall'art. 3, comma 4 ter, del d.lgs. 31/10/1990 n. 346 per mancanza del requisito oggettivo, non avendo i trasferimenti determinato il controllo previsto ex art. 2359, primo comma, n. 1, c.c., ossia il controllo di diritto esercitabiletramite una partecipazione che attribuisca giuridicamente la maggioranza dei voti in assemblea ordinaria. 1.4.

Ciò posto, l’art. 3, comma 4-ter, del D.L.vo 31 ottobre 1990 n. 346 (quale introdotto dall’art. 1, comma 78, lett. a, della Legge 27 dicembre 2006 n. legge 27 dicembre 2006 n. 296, nella versione vigente ratione temporis) dispone quanto segue: «I trasferimenti, effettuati anche tramite i patti di famiglia di cui agli articoli 768-bis e seguenti del codice civile a favore dei discendenti e del coniuge, di aziende o rami di esse, di quote sociali e di azioni non sono soggetti all'imposta. In caso di quote sociali e azioni di soggetti di cui all'articolo 73, comma 1, lettera a), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, il beneficio spetta limitatamente alle partecipazioni mediante le quali è acquisito o integrato il controllo ai sensi dell'articolo 2359, primo comma, numero 1), del codice civile.

Il beneficio si applica a condizione che gli aventi causa proseguano l'esercizio dell'attività d'impresa o detengano il controllo per un periodo non inferiore a cinque anni dalla data del trasferimento, rendendo, contestualmente alla presentazione della dichiarazione di successione o all'atto di donazione, apposita dichiarazione in tal senso. Il mancato rispetto della condizione di cui al periodo precedente comporta la decadenza dal beneficio, il pagamento dell'imposta in misura ordinaria, della sanzione amministrativa prevista dall'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, e degli interessi di mora decorrenti dalla data in cui l'imposta medesima avrebbe dovuto essere pagata». 1.5.La giurisprudenza di questa Corte (in termini:

Cass. n. 7429 /2021 ) ha, dunque, precisato che le condizioni per l'esenzione sono che il destinatario del trasferimento sia un discendente del disponente e, se oggetto del trasferimento sono partecipazioni di società di capitali, detto trasferimento deve consentire al beneficiario di acquisire o integrare «il controllo»della società, che si realizza quando un soggetto dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria di una società, ossia detiene più del cinquanta per cento delle quote o azioni della stessa, con diritto di voto nell'assemblea ordinaria, ed inoltre, i beneficiari del trasferimento devono proseguire l'esercizio dell'impresa o detenere il controllo della società le cui quote sono state trasferite per un periodo non inferiore a cinque anni dalla data del trasferimento. 1.6.

È, pertanto, indispensabile che il trasferimento della partecipazione sociale permetta al beneficiario di avere a disposizione la maggioranza dei voti da esercitare nell'assemblea ordinaria, cosicché la disposizione agevolativa contenuta nell’art. 3, comma 4-ter, del D.L.vo 31 ottobre n. 346 vincola la fruizione dell'agevolazione alla sussistenza in capo al beneficiario di una situazione di controllo di diritto. 1.7. Trattasi quindi di una situazione di controllo maggioritario , che presuppone il potere di determinare l’esito delle deliberazioni assembleari ordinarie nel loro complesso, non un potere circoscritto a singole delibere. 1.8.

Se un soggetto non è in grado di incidere con il proprio voto sulla delibera di destinazione/ripartizione degli utili, non si configura, tuttavia,un «controllo di diritto»ex art. 2359 c.c., perché manca una parte essenziale deipoteri riservati dell’assemblea ordinaria. 1.9. La destinazione dell’utile assume, invero, particolare importanza in quanto deliberarese destinare gli utili a dividendo per i soci o a patrimonio trattenuto dalla società, incide su diritti dei soci e struttura finanziaria dell’ente. 1.10. L’assemblea dei soci può infatti deliberare di trattenere gli utiliper destinarlia copertura di perdite pregresse o di perdite emerse in bilancio, o di accantonaregli utili a riservaper rafforzare il patrimonio netto o finanziare investimenti futuri, piani di sviluppo, riduzione dell’indebitamento. 1.11.

La scelta di non distribuire utili è , peraltro, legittima solo se supportata da ragioni oggettive e coerenti con l’interesse della società (come, ad esempio, per necessità di autofinanziamento, piani di investimento), divenendo, invece, annullabile se costituisce abuso di maggioranza mediante decisione reiterata di non distribuire utili, senza valide giustificazioni, assunta solo per penalizzare i soci di minoranza o alterare l’equilibrio del contratto sociale. 1.12.Influendo pertanto la delibera di distribuzione degli utili in modo rilevante sulla società, sia sul piano economico-finanziario sia nei rapporti tra soci e organi sociali, non può ritenersi che si detenga il controllo di diritto della società in assenza del relativo potere di voto anche sulla destinazione degli utili. 1.13.

Va, dunque, affermato il seguente principio di diritto: in tema di agevolazione di cui all’art. 3, comma 4-ter, d.lgs. n. 346/1990 vigente ratione temporis, la donazione della nuda proprietà di quote di s.r.l. con riserva in capo all’usufruttuario del diritto di voto sugli utili non realizza il trasferimento di partecipazioni idoneo a determinare il controllo di diritto sull’assemblea dei soci ai sensi dell’art. 2359, primo comma, n. 1, c.c., permanendo il potere di incidere sulla volontà assembleare anche in capo all’usufruttuario, con conseguente insussistenza dei presupposti per la fruizione dell’agevolazione. 1.14.

La Commissione tributaria regionale ha allora correttamente escluso la sussistenza dei presupposti per la concessione dell’agevolazione prevista dall’art. 3, comma 4 ter , d.lgs. n. 346/ 19 90 per mancato trasferimento di partecipazioni sociali in grado di determinare il controllo di diritto sull’assemblea dei soci ai sensi dell'articolo 2359, primo comma, numero1, c.c. 2.Per quanto fin qui osservato il ricorso va integralmente rigettato.

3. Stante la novità della questione trattata si ritiene opportuno compensare integralmente tra le parti le spese processuali. P.Q.M La Corte rigetta il ricorso; compensa integralmente le spese di lite. Ai sensi dell'art.13, comma 1-quater, del d.P.R. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso per cassazi