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Ordinanza — n. 6613/2026 — snciv Generato dall'IA

Italian Court allows inheritance tax appeal, ruling coacervo applies despite new proportional rate system.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 6613/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation allowed the taxpayer's appeal against the Regional Tax Commission's decision to apply inheritance tax. The taxpayer argued that the 'coacervo' (joint ownership) institution should not apply under the new proportional tax system, while the Revenue Agency maintained its continued validity. The Court rejected the argument that the new system rendered the old institution incompatible, affirming that the coacervo remains legally valid for inheritance tax purposes.

Regesto Legislator

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Art. 8 d.lgs. 31 ottobre 1990, n. 346; The institution of coacervo remains applicable for inheritance tax purposes even under the new proportional rate system, as it retains legal validity and is not merely a matter of practical compatibility with the current tax framework.

Parole chiave

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inheritance tax liability coacervo institution proportional tax rates tax compatibility argument Regional Tax Commission Cassation appeal outcome joint ownership succession successione fiscale

Disposizioni normative citate

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Art. 360, primo comma, n. 3), c.p.c.
Con unico motivo la ricorrent e denuncia, in rubrica, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3), c.p.c., violazione dell’art.
Art. 8 d.lgs. 31 ottobre 1990, n. 346
3), c.p.c., violazione dell’art. 8 d.lgs. 31 ottobre 1990, n. 346 per ave re la Commissione tributaria regionale erroneamente ritenuto applicabile alla fattispecie in esame l’istituto del coacervo tra relictume donazione di beni immobili, effettuata in suo favore dalla de cuiusdella contribuente.
Art. 384 c.p.c., primo comma
Inoltre, non richiedendosi, per la risoluzione della controversia, alcun altro accertamento di fatto, la causa può essere decisa nel merito, ex art. 384 c.p.c., primo comma, con l’accoglimento del ricorso introduttivo dellacontribuente.
art. 384 c.p
Inoltre, non richiedendosi, per la risoluzione della controversia, alcun altro accertamento di fatto, la causa può essere decisa nel merito, ex art. 384 c.p.c., primo comma, con l’accoglimento del ricorso introduttivo dellacontribuente.

Giurisprudenza citata

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Cass. nn. 12779/2018
Cass. nn. 12779/2018; 758/2019; 727/2021; 3989/2021; 38983/2021 ed altre).
758/2019
12779/2018; 758/2019; 727/2021; 3989/2021; 38983/2021 ed altre).
727/2021
12779/2018; 758/2019; 727/2021; 3989/2021; 38983/2021 ed altre).
3989/2021
12779/2018; 758/2019; 727/2021; 3989/2021; 38983/2021 ed altre).
38983/2021
12779/2018; 758/2019; 727/2021; 3989/2021; 38983/2021 ed altre).
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Testo completo

pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 4981-2021R.G. proposto da: PEPPINI ROSELLA, rappresentata e difes a dall’ Avvocato FRANCESCO FALCITELLIgiusta procura speciale in atti -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e dife sa ope legis dal l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO -controricorrente- avverso la sentenz a n. 1628 /2020 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DELLA LOMBARDIA,depositata il 16/7 /2020 ; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 1 0 / 3 /2026 dal Consigliere Relatore Dott.ssa ANTONELLA DELL'ORFANO RILEVATO CHE La Commissione tributaria regionale della Lombardia,con la sentenza indicata in epigrafe,accoglieva l'appello erariale avverso la pronuncia n. 3353/2019della Commissione tributaria provinciale di Milano, con cui era stato accolto il ricorso proposto da Rosella Peppini avverso avvis o di liquidazione per recupero dell’imposta disuccessione.

Avverso la pronuncia della Commissione tributaria regionale la contribuentepropone ricorso per cassazione, affidato ad unico motivo . Agenzia delle entrate resiste con controricorso. Parte ricorrente ha da ultimo depositato memoria difensiva. CONSIDERATO CHE 1.1. Con unico motivo la ricorrent e denuncia, in rubrica, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3), c.p.c., violazione dell’art. 8 d.lgs. 31 ottobre 1990, n. 346 per ave re la Commissione tributaria regionale erroneamente ritenuto applicabile alla fattispecie in esame l’istituto del coacervo tra relictume donazione di beni immobili, effettuata in suo favore dalla de cuiusdella contribuente. 1.2.La doglianza è fondata. 1.3.

La controricorrenteAgenzia non fornisce elementi interpretativi diversi ed ulteriori rispetto a quelli già più volte considerati da questa Corte di legittimità, e ritenuti ostativi all’affermazione - ai fini dell’imposta di successione -della permanente vigenza dell’istituto del coacervo. 1.4. Ciò anche in relazione all’argomento per cui tale istituto, sebbene non più confacente al nuovo sistema di aliquote proporzionali e non progressive, sarebbe purtuttavia di per sé ancora consono e strumentale al sistema (tuttora vigente) della franchigia, argomento di per sé non esaustivo, posto che ad essere in discussione non è la residua funzionalità del coacervo all’operare anche della sola franchigia, quanto la legittimità di un’interpretazione che, nella plurima e non armonizzata successione di leggi in materia, giunga a questa conclusione (avente effetti sostanzialmente impositivi) in forza di un mero ragionamento di pratica compatibilità, ma in assenza di certa base legale. 1.5.

Si rinvia dunque all’indirizzo rassegnato, confermato anche dopo gli arresti di legittimità richiamati dalla Commissione Tributaria Regionale nella sentenza impugnata (cfr. Cass. nn. 12779/2018; 758/2019; 727/2021; 3989/2021; 38983/2021 ed altre).

2. Quanto sin qui illustratocomporta l'accoglimento del ricorso e la cassazione della sentenza impugnata 3. Inoltre, non richiedendosi, per la risoluzione della controversia, alcun altro accertamento di fatto, la causa può essere decisa nel merito, ex art. 384 c.p.c., primo comma, con l’accoglimento del ricorso introduttivo dellacontribuente.

4. Poiché l'orientamento giurisprudenziale di questa Corte, in base al quale si è decisa la causa, s'è consolidato dopo la proposizione del ricorso introduttivoe nel corso del giudizio, si ritiene opportuno compensare tra le parti le spese processuali delle fasidi merito e di legittimità. P.Q.M La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, accoglie il ricorso introduttivo della contribuent e; compensa tra le parti le spese processuali dei gradi di meritoe di legittimità. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, della C