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Decreto — n. 6579/2026 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 6579/2026 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 6579/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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eguente DECRETO sul ricorso iscritto al n.3180/2022 R.G. proposto da : CACCIATORI DI STELLE SRL – Unipersonale – in liquidazione , (codice fiscale e partita iva: 03541590240), in persona del liquidatore, sig. Gavazzo Piero (codice fiscale: GVZ PRI 68R02 L840F), con sede legale in Vicenza (VI), alla via Prandina n. 21, rappresentata e difesa dall’avv. Giorgio Tedesco del Foro di Bologna, con studio in Bologna, via dell’Indipendenza n. 20, (codice fiscale: TDS GRG 60S21 F839W, pec: giorgio.tedesco@ordineavvocatibopec.it - tel. 051 223536, fax 051 265738), ed elettivamente domiciliata in Milano (MI), cap 20122, Galleria San Babila n. 4/A, 4° piano, presso lo studio dell’avv.

Regesto Legislator

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art. 380-bis c.p, art. 391 cod. proc. civ; Decreto — n. 6579/2026 — snciv · Corte di Cassazione: Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiararel’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, con riferimento alle quali, avuto riguardo all’esito del giudizio, sussistono i presupposti per l’integrale compensazione tra le parti. P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di cassazione. Dichiara la compensazione fra le parti delle spese del procedimento.

Parole chiave

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diritto al risarcimento danni indennità di patrocinio risarcimento per errore giudiziario spese di difesa principio della copertura dei costi onorari legali

Disposizioni normative citate

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art. 380-bis c.p
Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.
art. 391 cod. proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiararel’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art.
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Testo completo

eguente DECRETO sul ricorso iscritto al n.3180/2022 R.G. proposto da : CACCIATORI DI STELLE SRL – Unipersonale – in liquidazione , (codice fiscale e partita iva: 03541590240), in persona del liquidatore, sig. Gavazzo Piero (codice fiscale: GVZ PRI 68R02 L840F), con sede legale in Vicenza (VI), alla via Prandina n. 21, rappresentata e difesa dall’avv. Giorgio Tedesco del Foro di Bologna, con studio in Bologna, via dell’Indipendenza n. 20, (codice fiscale: TDS GRG 60S21 F839W, pec: giorgio.tedesco@ordineavvocatibopec.it - tel. 051 223536, fax 051 265738), ed elettivamente domiciliata in Milano (MI), cap 20122, Galleria San Babila n. 4/A, 4° piano, presso lo studio dell’avv.

Simone Forte (codice fiscale: FRT SMN 73R16 F839D), del Foro di Napoli; pec: simoneforte@avvocatinapoli.legalmail.it -ricorrente- contro Agenzia delle entrate-Riscossionein persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura generale dello Stato -controricorrente- avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Veneto- Venezia n.809/2021 depositata il 18/06/2021 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;

Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiararel’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, con riferimento alle quali, avuto riguardo all’esito del giudizio, sussistono i presupposti per l’integrale compensazione tra le parti. P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di cassazione. Dichiara la compensazione fra le parti delle spese del procedimento.

Così deciso in Rom