Decreto — n. 6579/2026 — snciv · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAeguente DECRETO sul ricorso iscritto al n.3180/2022 R.G. proposto da : CACCIATORI DI STELLE SRL – Unipersonale – in liquidazione , (codice fiscale e partita iva: 03541590240), in persona del liquidatore, sig. Gavazzo Piero (codice fiscale: GVZ PRI 68R02 L840F), con sede legale in Vicenza (VI), alla via Prandina n. 21, rappresentata e difesa dall’avv. Giorgio Tedesco del Foro di Bologna, con studio in Bologna, via dell’Indipendenza n. 20, (codice fiscale: TDS GRG 60S21 F839W, pec: giorgio.tedesco@ordineavvocatibopec.it - tel. 051 223536, fax 051 265738), ed elettivamente domiciliata in Milano (MI), cap 20122, Galleria San Babila n. 4/A, 4° piano, presso lo studio dell’avv.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 380-bis c.p, art. 391 cod. proc. civ; Decreto — n. 6579/2026 — snciv · Corte di Cassazione: Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiararel’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, con riferimento alle quali, avuto riguardo all’esito del giudizio, sussistono i presupposti per l’integrale compensazione tra le parti. P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di cassazione. Dichiara la compensazione fra le parti delle spese del procedimento.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
eguente DECRETO sul ricorso iscritto al n.3180/2022 R.G. proposto da : CACCIATORI DI STELLE SRL – Unipersonale – in liquidazione , (codice fiscale e partita iva: 03541590240), in persona del liquidatore, sig. Gavazzo Piero (codice fiscale: GVZ PRI 68R02 L840F), con sede legale in Vicenza (VI), alla via Prandina n. 21, rappresentata e difesa dall’avv. Giorgio Tedesco del Foro di Bologna, con studio in Bologna, via dell’Indipendenza n. 20, (codice fiscale: TDS GRG 60S21 F839W, pec: giorgio.tedesco@ordineavvocatibopec.it - tel. 051 223536, fax 051 265738), ed elettivamente domiciliata in Milano (MI), cap 20122, Galleria San Babila n. 4/A, 4° piano, presso lo studio dell’avv.
Simone Forte (codice fiscale: FRT SMN 73R16 F839D), del Foro di Napoli; pec: simoneforte@avvocatinapoli.legalmail.it -ricorrente- contro Agenzia delle entrate-Riscossionein persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura generale dello Stato -controricorrente- avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Veneto- Venezia n.809/2021 depositata il 18/06/2021 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;
Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiararel’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, con riferimento alle quali, avuto riguardo all’esito del giudizio, sussistono i presupposti per l’integrale compensazione tra le parti. P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di cassazione. Dichiara la compensazione fra le parti delle spese del procedimento.
Così deciso in Rom