Italian Supreme Court dismisses appeal due to 40-day silence, declaring the cassation judgment extinguished.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared the cassation appeal extinguished because the appellant failed to request a decision within 40 days of the proposed judgment. The appellant, Rinaldi, remained silent after the lower court's proposal was communicated, while the respondent, the Tax Agency, argued for the dismissal based on procedural inaction. The court ruled that such silence constitutes a renunciation of the right to appeal, resulting in the termination of the proceedings and mutual compensation of costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, secondo comma, c.p.c.; Art. 391, secondo comma, c.p.c.: Silence by the appellant within the forty-day period following the communication of a proposed judgment constitutes a renunciation of the appeal, leading to the extinction of the cassation proceedings.
Parole chiave
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PDFBox: LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESEZIONE TRIBUTARIAIl Consigliere Delegato ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 1191/2019 R.G. proposto da: Rinaldi Valentino Giuseppe, rappresentato e difeso dall'avvocato Giovanni Grattacaso -ricorrente- contro Agenzia delle Entrate - Riscossione in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato -controricorrente- avverso la sentenza della Comm.trib.reg. della Campania-Sez.dist. di Salerno n.4852/2018 depositata il 22/05/2018 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Numero registro generale 1191/2019 Numero sezionale 643/2026 Numero di raccolta generale 6566/2026 Data pubblicazione 19/03/2026 Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, con riferimento alle quali, avuto riguardo all’esito del giudizio, sussistono i presupposti per l’integrale compensazione tra le parti.
P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di cassazione. Dichiara la compensazione fra le parti delle spese del procedimento. Così deciso in Roma, il 16/03/2026 Andrea Antonio Salemme Numero registro generale 1191/2019 Numero sezionale 643/2026 Numero di raccolta generale 6566/2026 Data pubblicazione 19/03/2026