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Ordinanza — n. 6548/2026 — snciv Generato dall'IA

Italian tax court voids proceedings due to lack of necessary co-litigants in partnership tax disputes.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 6548/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the entire tax proceeding null and void because the necessary co-litigants (partners) were absent from the first and second-instance trials. The tax authority argued for the application of a legal presumption regarding advertising costs, but the partners contested the deductibility of these expenses. The court ruled that the unitary nature of tax assessments in partnerships mandates joint participation, and the absence of partners violated fundamental procedural requirements.

Regesto Legislator

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Art. 90, comma 8 della legge n. 289/2002; Art. 109, comma 5 del TUIR: In tax proceedings against partnerships, the necessary joinder of partners is mandatory; absence of such co-litigants renders the entire proceeding null.

Parole chiave

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necessary co-litigants partnership tax assessment procedural nullity unitary tax relationship Italian tax law Corte di Cassazione simultaneous process contratto di sponsoring

Disposizioni normative citate

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Art. 90, comma 8 della legge n. 289/2002
a) la violazione dell’art. 90, comma 8, della legge n.
Art. 109, comma 5 del TUIR
b) la violazione e falsa applicazione dell’art. 109, comma 5, t.u.i.r.
Art. 19 d.P.R. n. 633/1972
c) la violazione e falsa applicazione dell’art. 19 d.P.R. n. 633/1972 per l’illegittimità del recupero ai fini Iva;
Artt. 10 e 12, comma 7 della legge n. 212/2000
art. 19 d.P.R. n. 633/1972
c) la violazione e falsa applicazione dell’art. 19 d.P.R. n. 633/1972 per l’illegittimità del recupero ai fini Iva;
art. 111 Cost
Con i due motivi proposti, congiuntamente articolati, si deduce, da un lato, la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 111 Cost., degli artt.
art. 112 c.p
4, c.p.c., nonché dell’art. 112 c.p.c., in rapporto all’art.
art. 53 Cost
2697 e 2727 e seguenti c.c., oltre che dell’art. 53 Cost., in rapporto all’art.

Giurisprudenza citata

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Cass. 29/08/2025, n. 24172
Cass. 16/07/2025, n. 19741
Cass. 23/04/2025, n. 10578
19741; Cass. 23/04/2025, n. 10578; Cass.
Cass. 18/12/2024, n. 33260
10578; Cass. 18/12/2024, n. 33260; Cass.
Cass. 25/06/2018, n. 16730
33260; Cass. 25/06/2018, n. 16730; Cass.
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Testo completo

ZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato –ricorrente – contro CARDIOSUD S.A.S. DI PUMO ROSANNA C. IN LIQUIDAZIONE (p. iva 0237344087), in persona del liquidatore pro tempore, e RIELA CARMELO (C.F. RLICML48A21C351Z), rappresentati e difesi dall’Avv. Antonio Enrico Geraci –controricorrenti – avverso la sentenza della Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, n. 24/2024, depositata in data 02/01/2024, notificata in data 01/02/2024. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 05/02/2026 dal Consigliere Cesare Taraschi.

FATTI DI CAUSA 1.La Cardiosud s.a.s. di Riela Carmelo C. (ora Cardiosud s.a.s. di Pumo Rosanna C. in liquidazione) impugnava, dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Catania, l’avviso di accertamento n. Oggetto: Accertamento nei confronti della società di persone - Litisconsorzio necessario tra società e soci – Sussistenza – Violazione – Conseguenze. TYS02FE00025/2019, con il quale l’Amministrazione finanziaria aveva recuperato a tassazione, tra l’altro, i costi relativi a sponsorizzazioni sportive, ritenuti indeducibili, contestando alla società una maggiore imposta a titolo di Irap (per euro 9.351,00) e Iva (per euro 39.600,00) per l’anno 2016.

La ricorrente deduceva:

a) la violazione dell’art. 90, comma 8, della legge n. 289/2002, in relazione alla “presunzione legale assoluta” della natura pubblicitaria, e non di rappresentanza, dei costi;

b) la violazione e falsa applicazione dell’art. 109, comma 5, t.u.i.r. e l’illegittimità dei rilievi nn. 2 e 3 dell’avviso di accertamento, in relazione al requisito di inerenza contestato dall’Ufficio per i costi di consulenza legale (pari ad euro 12.480,00) e di sponsorizzazione (pari ad euro 180.000,00);

c) la violazione e falsa applicazione dell’art. 19 d.P.R. n. 633/1972 per l’illegittimità del recupero ai fini Iva;

d) la violazione degli artt. 10 e 12, comma 7, della legge n. 212/2000. La CTP accoglieva il ricorso limitatamente alla deduzione dei costi di sponsorizzazione corrisposti ad associazioni sportive dilettantistiche per l’importo di euro 180.000,00.

2. L’Agenzia delle entrate impugnava la sentenza dinanzi alla Commissione tributaria regionale della Sicilia (poi divenuta Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, di seguito solo CGT-2), la quale rigettava il gravame, ritenendo dimostrati tutti i presupposti per l’operatività della presunzione legale assoluta di cui all’art. 90, comma 8, della legge n. 289/2002.

3. Avverso la decisione della CGT-2 ha proposto ricorso per cassazione l’Agenzia delle entrate, affidandosi a due motivi. Resistono con controricorso la Cardiosud s.a.s. di Pumo Rosanna C. in liquidazione ed il socio Carmelo Riela. È stata, quindi, fissata l’adunanza camerale per il 05/02/2026. In data 22/01/2026 i controricorrenti hanno depositato memoria ex art. 380-bis.1 c.p.c. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con i due motivi proposti, congiuntamente articolati, si deduce, da un lato, la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 111 Cost., degli artt. 36 del d.lgs. n. 546/1992 e 132, secondo comma, n. 4, c.p.c., nonché dell’art. 112 c.p.c., in rapporto all’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., e, dall’altro, la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 90 della legge n. 289/2002, nonché degli artt. 2697 e 2727 e seguenti c.c., oltre che dell’art. 53 Cost., in rapporto all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

Secondo l’Ufficio, la sentenza impugnata è viziata per difetto assoluto di motivazione, estrinsecandosi in argomentazioni non idonee a rivelare la ratio decidendi spesa dal giudice territoriale, con conseguente configurabilità di una motivazione meramente apparente. La CGT-2, in particolare, ha ritenuto provati ed incontestati i requisiti di cui al citato comma 8 dell’art. 90 della legge n. 289/2002, sebbene la contribuente non avesse offerto prova della specifica attività promozionale svolta dal soggetto sponsorizzato. Invero, come rilevato in sede di p.v.c. (pagg. 29-32), la documentazione a supporto della sponsorizzazione si limitava a due rilievi fotografici che riprendevano una piscina, ai bordi della quale sembravano presenti alcuni striscioni pubblicitari recanti la scritta “Cardiosud”, con un giocatore della associazione sportiva dilettantistica Etna Waterpolo, non meglio identificabile, così come non meglio identificabile risultava essere la squadra presuntivamente presente in vasca.

Nemmeno la produzione fotografica successivamente esibita ai verificatori appariva significativa, non essendovi cenno di quali eventi fossero stati interessati dalla promozione (campionato o amichevole), della data della ripresa fotografica nel dettaglio esibita, della presenza di spettatori o dell’eventuale filodiffusione dell’evento, così che in realtà non venivano forniti elementi utili e sufficienti ad identificare la pubblicità in concreto attuata dalle associazioni sportive. A tali circostanze andava ad unirsi il notevole costo per l’acquisto di materiale sportivo (dalla società Moda e Sport srl) che sarebbe stato logico e fisiologico fosse stato sostenuto dagli enti contrattualizzati e non dallo sponsor, vista, peraltro, la corresponsione di compensi per pubblicità tutt’altro che trascurabili (euro 180.000,00 per il 2016).

In sostanza, la CGT-2 ha emesso una sentenza affetta dal vizio di "omessa motivazione", non essendo la motivazione – all’evidenza - sufficiente a cogliere nel dettaglio le fonti dalle quali i giudici d’appello hanno tratto il proprio convincimento. La decisione impugnata è, pertanto, anche frutto di un esame superficiale dell’appello dell’Agenzia: circostanza che si risolve altresì in una palmare violazione dell’art. 112 c.p.c. e del principio di perfetta corrispondenza tra chiesto e pronunciato che ivi è scolpito; nonché, sul crinale sostanziale, dell’art. 53 Cost., laddove prevede il necessario contributo di tutti alla spesa pubblica in ragione della “loro” capacità contributiva.

2. Preliminarmente occorre rilevare, d’ufficio, la nullità dell’intero giudizio in quanto svoltosi a contraddittorio non integro, con conseguente nullità anche della sentenza impugnata. 2.1 In ordine alla rilevabilità d’ufficio di tale questione, è sufficiente richiamare, ex multis, la recente pronuncia delle Sezioni Unite di questa Corte (sentenza 29/08/2025, n. 24172), con cui, in materia di giudicato implicito, si è esclusa la possibilità di formazione di un giudicato interno in ordine ai vizi processuali rilevabili, in base ad espressa previsione legale, in ogni stato e grado del processo ed a quelli relativi a questioni "fondanti" (la cui omessa rilevazione si risolverebbe in una pronuncia inutiliter data), tra i quali rientra l’indebita pretermissione del litisconsorte necessario (pag. 30 sentenza cit.). 2.2 Nel merito della questione, per consolidata giurisprudenza di questa Corte, nei giudizi relativi all'accertamento tributario nei confronti di società di persone, l'unitarietà del rapporto tra queste ultime e i relativi soci impone il litisconsorzio necessario e la trattazione congiunta dei procedimenti nel simultaneus processus, sicché, in caso di impugnazioni distinte, il giudice deve disporne la riunione, escludendo la sospensione della causa personale rispetto a quella sociale (ex multis:

Cass.16/07/2025, n. 19741; Cass. 23/04/2025, n. 10578; Cass. 18/12/2024, n. 33260; Cass. 25/06/2018, n. 16730; Cass. 28/11/2014, n. 25300; Cass. 14/12/2012, n. 23096; Cass., Sez. U., 04/06/2008, n. 14815). Si è precisato che anche per Irap e Iva trova applicazione il principio per cui l'unitarietà dell'accertamento che è alla base della rettifica delle dichiarazioni dei redditi della società di persone e di quelle dei singoli soci comporta la configurabilità di un litisconsorzio necessario: da un lato, l'Irap è imputata per trasparenza ai singoli soci e, dall'altro, in tema di Iva, pur non ponendosi un problema di litisconsorzio, sorge la necessità del simultaneus processus per l'inscindibilità delle situazioni in ipotesi di accertamento ai fini anche di altre imposte, fondato sugli stessi fatti o su elementi comuni e contestualmente contestato, con un unico atto, dall'Ufficio (Cass. 23/04/2025, n. 10550). 2.3 Nel caso di specie, dagli atti di causa risulta che i giudizi di primo e secondo grado si sono svolti a contraddittorio non integro, in quanto agli stessi non hanno partecipato i soci della società contribuente, mentre nel presente giudizio di legittimità si è costituito il solo socio Riela.

A ciò consegue, alla luce dei richiamati principi giurisprudenziali, la nullità dell’intero giudizio, con cassazione della sentenza impugnata e rimessione della causa innanzi alla Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania perché, in diversa composizione, proceda a nuovo giudizio previa integrazione del contraddittorio, e provveda altresì alla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità. P.Q.M dichiara la nullità dell’intero giudizio, cassa la sentenza impugnata e rimette la causa innanzi alla Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania perché, in diversa composizione, proceda a nuovo giudizio previa integrazione del contraddittorio, nonché alla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

Così