Cassation appeal dismissed due to non-compliance with 40-day response deadline under Italian Civil Procedure Code.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal filed by Maria Scalia against the Italian Revenue Agency extinguished. The procedural outcome resulted from the lapse of the 40-day period required to request a decision after the court proposed a settlement. Consequently, the court ruled that the appeal constituted a waiver of rights under the Civil Procedure Code, leading to the termination of the proceedings and the mutual offset of litigation costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, comma 2 c.p.c.; Art. 391, comma 2 c.p.c.: Failure to request a decision within the statutory period following a proposal for judgment settlement constitutes a waiver of the appeal, resulting in the extinction of the cassation proceedings.
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Generato dall'IADisposizioni normative citate
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PDFBox: LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESEZIONE TRIBUTARIAIl Consigliere Delegato ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 22199/2022 R.G. proposto da: Scalia Maria, rappresentata e difesa dall'avvocato Salvatore Barbera -ricorrente- contro Agenzia delle Entrate in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato -controricorrente e ricorrente incidentale- contro Agenzia Entrate Riscossione in persona del legale rappresentante pro tempore -intimata- avverso la sentenza della Comm.trib.reg. della Sicilia-Sez.dist. di Catania n. 4704/2022 depositata il 18/05/2022 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Numero registro generale 22199/2022 Numero sezionale 640/2026 Numero di raccolta generale 6528/2026 Data pubblicazione 19/03/2026 Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, con riferimento alle quali, in relazione al rapporto tra Scalia Maria ed Agenzia delle Entrate, avuto riguardo all’esito del giudizio, sussistono i presupposti per l’integrale compensazione tra le parti; nulla è invece a statuirsi in relazione al rapporto tra Scalia Maria ed Agenzia delle Entrate-Riscossione, stante la mancanza di attività di questa.
P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di cassazione. Dichiara la compensazione fra le parti delle spese del procedimento. Così deciso in Roma, il 17/03/2026 Andrea Antonio Salemme Numero registro generale 22199/2022 Numero sezionale 640/2026 Numero di raccolta generale 6528/2026 Data pubblicazione 19/03/2026