Italian Supreme Court dismisses tax appeal due to failure to request decision within 40 days.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared the cassation appeal against a tax court judgment extinguished because the appellant failed to request a ruling within the statutory 40-day period. The appellant, Granata Luca, had not submitted any request for a decision after the court communicated the proposal for judgment closure. Consequently, the court applied Article 380-bis of the Code of Civil Procedure to treat the silence as a waiver and extinguished the proceedings.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, secondo comma, c.p.c.; Art. 391, secondo comma, c.p.c.: Failure to request a decision within forty days after the court proposes judgment closure constitutes a waiver, resulting in the extinction of the cassation proceedings.
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PDFBox: LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESEZIONE TRIBUTARIAIl Consigliere Delegato ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 15996/2025 R.G. proposto da: Granata Luca, rappresentato e difeso dall'avvocato Achille Benigni unitamente all’avvocato Rosario Maglio -ricorrente- contro Agenzia delle entrate in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura generale dello Stato -controricorrente- avverso la sentenza della CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA II GRADO DELLA CAMPANIA N. 412/2025 depositata il 13/01/2025 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Numero registro generale 15996/2025 Numero sezionale 636/2026 Numero di raccolta generale 6519/2026 Data pubblicazione 19/03/2026 Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, con riferimento alle quali, avuto riguardo all’esito del giudizio, sussistono i presupposti per l’integrale compensazione tra le parti.
P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di cassazione. Dichiara la compensazione fra le parti delle spese del procedimento. Così deciso in Roma, il 17/03/2026 Andrea Antonio Salemme Numero registro generale 15996/2025 Numero sezionale 636/2026 Numero di raccolta generale 6519/2026 Data pubblicazione 19/03/2026