Italian Supreme Court dismisses tax appeal due to failure to request decision within 40 days.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared the cassation appeal extinct because the appellant failed to request a decision within the statutory 40-day period. Gaetano Inserra's counsel did not act on the court's proposal to define the case, leading to a deemed waiver of the right to proceed. Consequently, the court ruled that the litigation was extinguished and ordered a full offset of procedural costs between the parties.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, comma 2 c.p.c.; Art. 391, comma 2 c.p.c.: Failure to request a decision within forty days results in the deemed waiver of the appeal and the extinction of the cassation proceedings.
Parole chiave
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PDFBox: LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESEZIONE TRIBUTARIAIl Consigliere Delegato ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 20244/2025 R.G. proposto da: Gaetano Inserra C.F. NSR GTN 61D20 F839X, rappresentato e difeso dall’Avv. Manfredi MANFREDONIA, C.F. MNF MFR 49T21 F839M, pec avvmanfredi@pec.studiomanfredonia.it, fax n. 081 418236 e dall’Avv. Luca MANFREDONIA c.f. MNF LCU 81E24 F839M, pec avvluca@pec.studiomanfredonia.it -ricorrente- Contro Agenzia Delle Entrate in persona del legale rappresentante pro tempore, Agenzia Delle Entrate Riscossione in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentate e difese dall'Avvocatura generale dello Stato -controricorrenti- avverso la sentenza n. 1875/2025 emessa dalla CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA II GRADO DELLA CAMPANIA il 28/02/2025 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Numero registro generale 20244/2025 Numero sezionale 634/2026 Numero di raccolta generale 6516/2026 Data pubblicazione 19/03/2026 Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, con riferimento alle quali, avuto riguardo all’esito del giudizio, sussistono i presupposti per l’integrale compensazione tra le parti.
P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di cassazione. Dichiara la compensazione fra le parti delle spese del procedimento. Così deciso in Roma, il 17/03/2026 Andrea Antonio Salemme Numero registro generale 20244/2025 Numero sezionale 634/2026 Numero di raccolta generale 6516/2026 Data pubblicazione 19/03/2026