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Decreto — n. 6515/2026 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed due to non-compliance with 40-day response deadline under Italian Civil Procedure Code.

Numero d'incarto Decreto — n. 6515/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the cassation appeal against the tax agency's decree extinguished because the respondent failed to respond within the statutory 40-day period. The Administrative Agency and the tax authority argued for the appeal's dismissal based on the respondent's inaction, while the respondent's counsel did not submit a timely defense. The court ruled that the procedural silence constituted a formal waiver, leading to the termination of the proceedings and the mutual offset of litigation costs.

Regesto Legislator

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Art. 380-bis, comma 2 c.p.c.; Art. 391, comma 2 c.p.c.: Failure to respond to a proposal for judgment within the prescribed term constitutes a formal waiver, resulting in the extinction of the cassation proceedings and the mutual offset of costs.

Parole chiave

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cassation appeal extinction statutory response deadline formal waiver of defense mutual offset of costs Italian Civil Procedure Code diritto al risarcimento danni indennità di patrocinio indennità piena

Disposizioni normative citate

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Art. 380-bis, comma 2 c.p.c.
592/2025depositata il 03/03/2025 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.
Art. 391, comma 2 c.p.c.
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiararel’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.
art. 380-bis c.p
592/2025depositata il 03/03/2025 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.
art. 391 cod. proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiararel’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art.
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Testo completo

eguente DECRETO sul ricorso iscritto al n.21439/2025 R.G. proposto da : ADER AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE (C.F. 13756881002), in persona del Presidente pro-tempore, rappresentata e difesa ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato (C.F. 80224030587, fax 0696514000, PEC: ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it), presso i cui uffici è domiciliata, in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12 -ricorrente- contro “SALVATO ALLESTIMENTI SRL”, corrente in Pomigliano Milanese, Via Chaniac n.35 (C.F.:09134260158), in persona del suo amministratore unico e legale rappresentante, Francesco Lauriola, rappresentata e difesa dall'Avv.Raul Benassi (PEC:raulbenassi@pec.ordineavvocatilivorno.it;

C.F:BNSRLA71A10G687J; fax n.0565/220218), abilitato al patrocinio avanti alla Corte Suprema di Cassazione, ed elettivamente domiciliata, ai fini del presente procedimento, in Roma, Via Caio Mario n.27, presso e nello studio dell'Avv.Carlo Srubek Tomassy -controricorrente- avverso la sentenza della CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA II GRADO DELLA LOMBARDIA N. 592/2025depositata il 03/03/2025 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;

Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiararel’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, con riferimento alle quali, avuto riguardo all’esito del giudizio, sussistono i presupposti per l’integrale compensazione tra le parti. P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di cassazione. Dichiara la compensazione fra le parti delle spese del procedimento.

Così deciso in Rom