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Ordinanza — n. 6458/2026 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as litigation extinguished by mutual settlement agreement between parties.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 6458/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court declared the cassation appeal extinguished because the parties reached a conciliatory agreement eliminating all grounds for dispute. Both the Ente Autonomo Volturno s.r.l. and the Agenzia delle Entrate submitted separate requests citing this settlement, which removed the need for a substantive judgment on the tax liability. Consequently, the Court ruled that the litigation matter ceased to exist, extinguishing the proceedings and ordering compensation of litigation costs.

Regesto Legislator

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Art. 160 c.p.c.; Art. 161 c.p.c.: When parties reach a conciliatory agreement that eliminates all grounds for dispute, the litigation matter is extinguished, dispensing the judge from pronouncing on the original requests.

Parole chiave

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cessata materia contendere accordo conciliativo estinzione giudizio impugnazione cassazione compensazione spese lite contenzioso tributario elenco dei contribuenti arretrati d'imposta

Disposizioni normative citate

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Art. 160 c.p.c.
Art. 161 c.p.c.
d.P.R. n. 115 del 2002
13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 (inserito dall’art.

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 11962/05
Cass. n. 909/06
11962/05, Cass. n. 909/06, Cass.
Cass. n. 19991/08
909/06, Cass. n. 19991/08 e Cass.
Cass. n. 6667/24
19991/08 e Cass. n. 6667/24).
Cass. n. 19106/24
Conseguentemente, il giudizio deve essere dichiarato estinto, per essere cessata la materia del contendere (cfr. Cass. n. 19106/24).
Cass. n. 19560/15
Cass. n. 25485/18
19560/15, Cass. n. 25485/18, Cass.n.
Cass. n. 10140/20
Cass. n. 6400/21
10140/20, Cass. n. 6400/21, Cass.
Cass. n. 19599/22
6400/21, Cass. n. 19599/22 e Cass.
Cass. n. 11672/23
19599/22 e Cass. n. 11672/23).
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Testo completo

to la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al numero 19397 del Ruolo Generale dell’anno 2024, proposto ENTE AUTONOMO VOLTURNO S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’avvocato Fausto Ciapparoni, come in atti domiciliato, RICORRENTE CONTRO AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, come in atti domiciliata, CONTRORICORRENTE avverso la sentenza numero 1695/23 della Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Campania, pubblicata in data 8 marzo 2023.

Udita la relazione svolta dal Consigliere designato, dott. Francesco Bruno, nella camera di consiglio del 27 gennaio 2026. FATTI DI CAUSA 1. Con sentenza numero 1695/23, pubblicata in data 8 marzo 2023, la Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Campania accoglieva l’appello dell’Agenzia delle Entrate avverso la sentenza numero 8062/21 della Commissione Tributaria Provinciale di Napoli, con la quale era stato accolto il ricorso proposto dall’Ente Autonomo Volturno s.r.l. avverso l’avviso di liquidazione numero 2018001 SC 000000555 0 002, avente ad oggetto la somma di euro 548.642,00, pretesa a titolo di imposta di registro in dipendenza della sentenza numero 555/18 del Tribunale di Napoli.

2. L’Ente Autonomo Volturno s.r.l. propone ricorso per cassazione avverso la suddetta sentenza, affidandone l’accoglimento a cinque motivi di impugnazione.

3. L’Agenzia delle Entrate resiste, depositando controricorso ed eccependo l’infondatezza in fatto ed in diritto delle avverse argomentazioni e richieste.

4. Con separate istanze - aventi analogo contenuto e corredate dall’accordo conciliativo intervenuto tra le parti- queste ultime chiedevano che fosse dichiarata cessata la materia del contendere e la causa, udita la relazione del Consigliere designato, dott. Francesco Bruno, nella camera di consiglio del 27 gennaio 2026, veniva decisa. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Il giudizio deve essere dichiarato estinto, essendo cessata la materia del contendere.

2. Le parti, infatti, hanno sollecitato, con separate istanze, una declaratoria di cessazione della materia del contendere, essendo stato raggiunto, tra loro, un accordo conciliativo (cfr. l’istanza del 20 febbraio 2025, depositata dall’Agenzia delle Entrate, e l’istanza del 19 novembre 2025, depositata dall’Ente Autonomo Volturno s.r.l., alle quali è allegato l’accordo conciliativo raggiunto dalle parti). Ebbene, il summenzionato accordo conciliativo impone di verificare se la situazione sopravvenuta sia idonea ad eliminare ogni contrasto sull’intero oggetto della lite: la cessazione della materia del contendere, con la conseguente dispensa del giudicante dal pronunciarsi sulle richieste delle parti, infatti, può essere dichiarata solamente nei casi in cui, per sopravvenuta composizione della lite, sia cessata ogni ragione di contrasto tra le parti, con il conseguente venir meno dell’interesse delle stesse alla decisione di merito originariamente invocata (cfr.

Cass. n. 11962/05, Cass. n. 909/06, Cass. n. 19991/08 e Cass. n. 6667/24). Nel caso di specie, l’istanza proviene -come si è avuto già modo di segnalare- da entrambe le parti, le quali hanno esplicitato, in maniera puntuale e precisa, le ragioni in virtù delle quali è venuto meno l’interesse alla prosecuzione del giudizio ed alla decisione su tutte le questioni in esso dibattute.

3. Conseguentemente, il giudizio deve essere dichiarato estinto, per essere cessata la materia del contendere (cfr. Cass. n. 19106/24).

4. Le spese di lite possono essere integralmente compensate, giusta richiesta all’uopo formulata dalle parti, conseguente all’accordo conciliativo da loro raggiunto anche sul punto.

5. Il tenore della pronuncia (di estinzione del giudizio e non di rigetto o di inammissibilità od improcedibilità del ricorso) esclude l’applicabilità dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 (inserito dall’art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012), trattandosi di una norma lato sensu sanzionatoria e comunque eccezionale e, come tale, di stretta interpretazione, con la conseguenza che l’estraneità della fattispecie in esame a quella prevista dalla norma testé richiamata esonera pure da ogni specificazione, al riguardo, in dispositivo (cfr. Cass. n. 19560/15, Cass. n. 25485/18, Cass.n. 10140/20, Cass. n. 6400/21, Cass. n. 19599/22 e Cass. n. 11672/23). P.Q.M La Corte dichiara l’estinzione del giudizio per cessata materia del contendere; compensa in