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Decreto — n. 6454/2026 — snciv Generato dall'IA

Court dismisses appeal as tax debt collection process extinguished by agreement under simplified payment terms.

Numero d'incarto Decreto — n. 6454/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The court declared the civil proceeding extinguished because the taxpayer had already perfected a simplified payment agreement with the tax authority. The parties argued over the validity of this settlement, but the court found the procedural prerequisites for the agreement were met. Consequently, the appeal was rejected as the underlying dispute was resolved by the administrative act.

Regesto Legislator

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Art. 6 D.L. 193/2016; Art. 391 cod. proc. civ.: When a simplified payment agreement is perfected, the civil proceeding regarding the same debt extinguishes automatically, barring further litigation unless parties request a hearing.

Parole chiave

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simplified payment agreement tax debt collection procedural extinction civil appeal dismissal administrative settlement

Disposizioni normative citate

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Art. 6 D.L. 193 del 2016
1607/13/2015 depositata il 08/07/2015 , pronunciata con riferimento ad un atto per il quale la parte ricorrente ha aderito alla definizione agevolata dei carichi affidati all’Agente della Riscossione prevista dall’art. 6 D.L. 193 del 2016, convertito in Legge n.
Art. 391 cod. proc. civ.
art. 391 cod. proc. civ

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Testo completo

eguente DECRETO sul ricorso iscritto al n.3427/2016 R.G. proposto da: LEONE GIUSEPPE C SNC, LEONE MARIO, LEONE ALDO , rappresentati e difesi dall'avvocato LIVIA RANUZZI unitamente all’avvocato LUIGI QUERCIA Contro AGENZIA DELLE ENTRATE, AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE DI BARLETTA ANDRIA E TRANI, rappresentate e difese dall' AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO avverso la sentenza della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE PUGLIA n. 1607/13/2015 depositata il 08/07/2015 , pronunciata con riferimento ad un atto per il quale la parte ricorrente ha aderito alla definizione agevolata dei carichi affidati all’Agente della Riscossione prevista dall’art. 6 D.L. 193 del 2016, convertito in Legge n. 225/2016, rilevato il deposito della prevista dichiarazione di adesione, della documentazione afferente ai relativi pagamenti dal quale risulta il perfezionamento della definizione agevolata e le risultanze dell’interlocutoria datata 12.03.2026 degli Uffici Finanziari competenti; che, pertanto, il processo si è estinto, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ.

DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO Roma, 16/03/2026 La Presiden