Court declares process extinguished due to tax debt settlement under Rottamazione Quater law.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Corte di Cassazione declared the civil process extinguished following a tax debt settlement under the Rottamazione Quater scheme. The private party submitted documentation confirming the extinguishment of debts assigned to collection agents, which legally invalidates prior litigation proceedings. Consequently, the court ruled that sums paid remain acquired and non-refundable, terminating the case without further review.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 1, comma 231, L. n. 197/2022; Art. 391, comma 3, c.p.c.: When a tax debt is extinguished pursuant to the Rottamazione Quater scheme, the process is deemed extinguished and prior judgments lose effect.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IATesto completo
eguente DECRETO sul ricorso iscritto al n.28174/2022 R.G. proposto da: IMMOBILIARE BALDUCCIO S.R.L., rappresentata e difes a dall'avvocato GUGLIELMO FRANSONIunitamente all’avvocato ROSSELLA SURACI Contro AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difes a dall' AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO avverso la sentenza della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE LOMBARDIA n. 1649/06/2022 depositata il 21/04/2022 , pronunciata con riferimento ad un atto per il quale la parte privata ha depositato documentazione riconducibile alla definizione agevolata dei carichi affidati all’Agente della Riscossione prevista dalla art. 1 della L. n. 197/2022 (rottamazione quater) e al relativo pagamento, assumendosi l’impegno a rinunciare ai giudizi pendenti aventi ad oggetto i carichi ai quali si riferisce la dichiarazione di adesione; che, ai sensi del comma 231 dell’art. 1 cit., i carichi affidati agli Agenti della riscossione sono estinti; l’estinzione comporta l’inefficacia delle sentenze di merito e dei provvedimenti pronunciati nel corso del processo e non passati in giudicato e che le somme versate a qualsiasi titolo, riferite ai procedimenti in questione, restano definitivamente acquisite e non rimborsabili;
è fatta salva la possibilitàper le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ. DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO Roma, 12/03/2026 La Pres