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Decreto — n. 6445/2026 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 6445/2026 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 6445/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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PDFBox: LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESEZIONE TRIBUTARIAIl Consigliere Delegato ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 19199/2019 R.G. proposto da: Ecologia Viterbo Srl in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Alessandro Riccioni -ricorrente- contro Regione Lazio in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Tiziana Ciotola -controricorrente- avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale di Roma n.8799/2018 depositata il 13/12/2018 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;

Regesto Legislator

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art. 380-bis c.p, art. 391 cod. proc. civ; Decreto — n. 6445/2026 — snciv · Corte di Cassazione: 19199/2019 R.G. proposto da: Ecologia Viterbo Srl in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Alessandro Riccioni -ricorrente- contro Regione Lazio in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Tiziana Ciotola -controricorrente- avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale di Roma n.8799/2018 depositata il 13/12/2018 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;

Parole chiave

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tassa ecologica conti regionali imposta locale lite in materia di contribuzioni pubbliche contenzioso tributario arretrati d'imposta

Disposizioni normative citate

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art. 380-bis c.p
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.
art. 391 cod. proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiararel’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Numero registro generale 19199/2019 Numero sezionale 629/2026 Numero di raccolta generale 6445/2026 Data pubblicazione 18/03/2026 Ritenuto che, a norma dell’art.
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Testo completo

PDFBox: LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESEZIONE TRIBUTARIAIl Consigliere Delegato ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 19199/2019 R.G. proposto da: Ecologia Viterbo Srl in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Alessandro Riccioni -ricorrente- contro Regione Lazio in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Tiziana Ciotola -controricorrente- avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale di Roma n.8799/2018 depositata il 13/12/2018 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;

Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiararel’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Numero registro generale 19199/2019 Numero sezionale 629/2026 Numero di raccolta generale 6445/2026 Data pubblicazione 18/03/2026 Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;

P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 5.800,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Così deciso in Roma, il 16/03/2026 IL CONSIGLIERE DELEGATO Milena Balsamo Numero registro generale 19199/2019 Numero sezionale 629/2026 Numero di raccolta generale 6445/2026 Data pubblicazione 18/03/2026