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Decreto — n. 6443/2026 — snciv Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses tax appeal due to failure to request ruling within 40 days, extinguishing the case.

Numero d'incarto Decreto — n. 6443/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court declared the cassation appeal extinguished because the taxpayer failed to request a ruling within the mandatory 40-day period following the proposal of case definition. The Court held that the appellant's inaction constituted a formal renunciation of the right to appeal under the Civil Procedure Code. Consequently, the judgment was dismissed, and the appellant was ordered to pay the opposing party's legal costs.

Regesto Legislator

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Art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.; Art. 391, secondo comma, c.p.c.: Failure to request a ruling within the statutory period constitutes a renunciation of the appeal, leading to the extinction of the proceedings.

Parole chiave

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cassation appeal extinction 40-day procedural deadline formal renunciation of appeal case definition proposal tax litigation costs contenzioso tributario revisione della tassazione fiscale rettifica delle detrazioni

Disposizioni normative citate

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Art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.
e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c.
Art. 391, secondo comma, c.p.c.
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi adichiararel’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.proc.
art. 391 cod.proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi adichiararel’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.proc. civ.;Numero registro generale 9787/2021Numero sezionale 628/2026Numero di raccolta generale 6443/2026Data pubblicazione 18/03/2026Ritenuto che, a norma dell’art.
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Testo completo

DECRETOsul ricorso iscritto al n. 9787/2021 R.G. proposto da:Agenzia Delle Entrate in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentato e difeso dall' Avvocatura Generale Dello Stato .-ricorrente-controAtac - Azienda Per La Mobilità Di Roma Capitale Spa in persona del legalerappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato-controricorrente-avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Lazion.2897/2020 depositata il 08/10/2020Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c.

‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi adichiararel’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.proc. civ.;Numero registro generale 9787/2021Numero sezionale 628/2026Numero di raccolta generale 6443/2026Data pubblicazione 18/03/2026Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deveprovvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come indispositivo; P.Q.MDichiara estinto il giudizio di Cassazione.Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della partecontroricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro10.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%,agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.Così deciso in Roma, il 16/03/2026Il Consigliere delegatoMilena Balsamo