Cassation appeal dismissed due to non-compliance with 40-day response deadline under Art. 380-bis c.p.c.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court declared the cassation appeal extinguished because the taxpayer failed to respond within the mandatory forty-day period. The Regional Tax Commission had already issued a proposal for judgment, and the taxpayer's silence was deemed a formal waiver of the right to appeal. Consequently, the court dismissed the proceedings and ordered the taxpayer to pay the associated litigation costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, secondo comma, c.p.c.; Art. 391, secondo comma, c.p.c.: Failure to request a decision within forty days of the proposal for judgment constitutes a waiver of the appeal, leading to the extinction of the cassation proceedings and the award of costs to the opposing party.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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PDFBox: LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESEZIONE TRIBUTARIAIl Consigliere Delegato ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 9267/2019 R.G. proposto da: Agenzia Delle Entrate in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale Dello Stato . -ricorrente- contro Scaglia Silvio, rappresentato e difeso dall'avvocato Luigi Cinquemani -controricorrente- avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale di Palermo n.3977/2018 depositata il 25/09/2018 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiararel’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
Numero registro generale 9267/2019 Numero sezionale 627/2026 Numero di raccolta generale 6440/2026 Data pubblicazione 18/03/2026 P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.100,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge Così deciso in Roma, il 17/03/2026 Rosanna Angarano Numero registro generale 9267/2019 Numero sezionale 627/2026 Numero di raccolta generale 6440/2026 Data pubblicazione 18/03/2026