Cassation court dismisses appeal and remands case due to failure to notify hearing and late defense appointment.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court dismissed the cassation appeal and ordered a remand to the lower tribunal because the hearing notice was not properly served. The appellant, Marrone Nicoletta, had appointed a new lawyer after the initial notice failed to reach her or her previous counsel. Consequently, the new representative was not appointed within the statutory timeframe required for the hearing.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 375, comma 2; Art. 380-bis.1 c.p.c.: The failure to notify the hearing date to the party or their duly appointed counsel within the prescribed period necessitates a remand to a new hearing date.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
RIA sul ricorso iscritto al n. 5756/2019R.G. proposto da: MARRONE NICOLETTA, rappresentata e difesa dall’avv. Carlo De Maioin virtù di procura speciale in data 1° novembre 2025, –ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro- tempore, AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE, in persona del legale rappresentante pro-tempore, domiciliate in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato dalla quale sono rappresentatee difese ex lege , - c ontroricorrent i - avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Campania – sez. n. 8 - n. 6696/2018, depositata l’11 luglio 2018; INTIMAZIONE DI PAGAMENTO – TRIBUTI VARI. R.G. N.5756/2019 Cons. est. Valentino Lenoci udita la relazione svolta nell’adunanza in camera di consiglio del4 novembre 2025 dal Consigliere dott. Valentino Lenoci ; -Rilevato che:
1. L’Agente per la riscossione Equitalia Sud s.p.a. (ora Agenzia delle Entrate – Riscossione) notificava, in data 4 gennaio 2016, a Marrone Nicoletta l’intimazione di pagamento n. 071-2015-9098911023-000, con cui veniva richiesto il pagamento di n. 23 cartelle di pagamento non onorate, per un importo complessivo di € 1.231.939,52 per tributi erariali, tributi locali, sanzioni amministrative ed altro.
2. Avverso tale intimazione di pagamento Marrone Nicoletta proponeva ricorso dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Napoli la quale, con sentenza n. 21167/2016, pronunciata il 27 giugno 2016, e depositata il 15 dicembre 2016, lo accoglieva parzialmente, annullando l’intimazione di pagamento limitatamente al credito di cui alla cartella presupposta n. 071-2014-1169676060-000, dell’importo di € 1.178.939,70, e rigettando nel resto, con compensazione delle spese di lite.
3. Interposto gravame sia dall’Agenzia delle Entrate che dall’Agenzia delle Entrate - Riscossione , nonché appello incidentale da Marrone Nicoletta, la Commissione Tributaria Regionale della Campania – sez. n. 8 , con sentenza n. 6696/2018, pronunciata il 27 giugno 2018, e depositata in segreteria l’11 luglio 2018, riuniti i giudizi accoglieva entrambi gli appelli principali , dichiarando legittima l’intimazione di pagamento impugnata anche con riferimento alla cartella di pagamento presupposta n. 071-2014-1169676060-000, e confermando nel resto la sentenza impugnata; rigettava R.G. N.5756/2019 Cons. est. Valentino Lenoci inoltre l’appello incidentale della contribuente, con spese compensate.
4. Avverso tale sentenza haproposto ricorso per cassazione Marrone Nicoletta, sulla base di un unico motivo (ricorso notificato a mezzo racc. a/r inviata l’11 febbraio 2019). Resistono con controricorso l’Agenzia delle Entrate e l’Agenzia delle Entrate –Riscossione.
5. Con decreto presidenziale del 7 luglio 2025 è stata quindi fissata la discussione del ricorso dinanzi a questa sezione per l’adunanza in camera di consiglio del 4 novembre 2025, ai sensi degli artt. 375, secondo comma, e 380-bis.1 c.p.c. -Considerato che:
1. In via preliminare, si dà atto che la comunicazione dell’avviso di trattazione per l’adunanza in camera di consiglio del 4 novembre 2025 non è andata a buon fine, né presso il difensore avv. Giuseppe Sera, né presso il difensore domiciliatario avv. Bruno Lo Giudice, né presso l’indirizzo della ricorrente. Deve darsi atto, peraltro, che in data 3 novembre 2025 si è costituito in giudizio, quale nuovo difensore della ricorrente, l’avv. Carlo De Maio, munito di procura speciale, il quale ha chiesto il rinvio della trattazione della causa, essendo stato officiato soltanto in data 1° novembre 2025. Rilevato che quindi l’avviso di trattazione della causa non risulta tempestivamente comunicato alla parte, e che il nuovo difensore non ha ricevuto il mandato difensivo nel rispetto del termine previsto dall’art. 380-bis.1 c.p.c., deve essere disposto il rinvio a nuovo ruolo della trattazione del ricorso. P.Q.M La Cortedispone il rinvio a nuovo ruolo. R.G. N.5756/2019 Cons. est. Valentino Lenoci Così deciso in Roma, il 4 novembre 2025 e, a se