Italian Supreme Court dismisses appeal due to failure to request ruling within 40 days, extinguishing the case.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared the cassation appeal extinguished because the petitioner failed to request a ruling within the mandatory 40-day period. The proceedings involved a dispute between the Municipality of Petrosino and Roof Garden Srl regarding a tax decision. The court ruled that the lapse of time constituted a formal waiver, resulting in the dismissal of the appeal and an order for the petitioner to pay the associated legal costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, comma 2 c.p.c.; Art. 391, comma 2 c.p.c.: Failure to request a ruling within the statutory period constitutes a waiver, leading to the extinction of the cassation proceedings and the imposition of costs on the defaulting party.
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PDFBox: LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESEZIONE TRIBUTARIAIl Consigliere Delegato ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 3816/2020 R.G. proposto da: Comune Di Petrosino in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Luciana Cannas unitamente all’avvocato Sergio Alvaro Trovato -ricorrente- contro Roof Garden Srl in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Francesco Trotta -ricorrente incidentale- avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della SICILIAn.3691/2019 depositata il 11/06/2019 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiararel’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Numero registro generale 3816/2020 Numero sezionale 615/2026 Numero di raccolta generale 6389/2026 Data pubblicazione 18/03/2026 Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.500,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Così deciso in Roma, il 16/03/2026 IL CONSIGLIERE DELEGATO Milena Balsamo Numero registro generale 3816/2020 Numero sezionale 615/2026 Numero di raccolta generale 6389/2026 Data pubblicazione 18/03/2026