Italian Supreme Court dismisses appeal due to 40-day silence, declaring the litigation extinguished under procedural law.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared the cassation appeal extinguished because the appellant failed to request a decision within 40 days of the court's proposal. The appellant, Nicolanti Franco, had filed a challenge against a second-instance tax court ruling, while the State Agency defended the lower judgment. The court ruled that the appellant's silence constituted a renunciation of the right to proceed, resulting in the dismissal of the case and an order for the appellant to pay litigation costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, comma 2 c.p.c.; Art. 391, comma 2 c.p.c.: An appeal is deemed renounced and the litigation extinguished if the appellant fails to request a decision within the statutory period of 40 days following the court's proposal.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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PDFBox: LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESEZIONE TRIBUTARIAIl Consigliere Delegato ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 17904/2025 R.G. proposto da: Nicolanti Franco, rappresentato e difeso dall'avvocato Gianni Di Matteo -ricorrente- contro Agenzia delle Entrate, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato -controricorrente- avverso la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di II Grado del Lazio n. 604/2025 depositata il 29/01/2025. Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 c.p.c.; ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo; P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Numero registro generale 17904/2025 Numero sezionale 614/2026 Numero di raccolta generale 6387/2026 Data pubblicazione 18/03/2026 Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore dell’Agenzia delle entrate, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 4.200,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito.
Così deciso in Roma, il 16/03/2026. Federico Lume Numero registro generale 17904/2025 Numero sezionale 614/2026 Numero di raccolta generale 6387/2026 Data pubblicazione 18/03/2026