Cassation appeal dismissed due to failure to request decision within 40 days, resulting in case extinction.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal extinct because the appellant failed to request a decision within the statutory 40-day period. The appellant, Supergarage Excelsior 2000 Srl, challenged a regional tax commission decision against Rti Raggruppamento Temporaneo d'Imprese and Geset Italia Spa. The court ruled that the silence on the proposed definition constituted a formal renunciation of the right to appeal.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, comma 2 c.p.c.; Art. 391, comma 2 c.p.c.: Failure to request a decision within forty days constitutes a renunciation of the appeal, leading to the extinction of the cassation proceedings and the award of costs to the opposing party.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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eguente DECRETO sul ricorso iscritto al n.16773/2020 R.G. proposto da : Supergarage Excelsior 2000 Srl in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Stefano Latella unitamente all’avvocato Andrea Amatucci -ricorrente- contro Rti Raggruppamento Temporaneo d'Imprese in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Leopoldo Francesco Brindisi unitamente agli avvocati Maria Voccia De Felice, Roberta Finizio -controricorrente- nonché contro Geset Italia Spa in persona del legale rappresentante pro tempore, Agenzia Delle Entrate - Riscossione in persona del legale rappresentante pro tempore -intimati- avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale CAMPANIAn.8313/2019depositata il 05/11/2019 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiararel’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.400,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Così deciso in Roma,il 16/03/2