Italian Supreme Court dismisses tax appeal due to failure to request decision within 40 days.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared the cassation appeal against a regional tax commission decision extinguished because the taxpayer failed to request a ruling within the statutory 40-day period. The court noted that no request for a decision was submitted by the taxpayer after the deadline expired, triggering automatic dismissal under civil procedure law. Consequently, the judgment was declared void, and the taxpayer was ordered to pay the litigation costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, secondo comma, c.p.c.; Art. 391, secondo comma, c.p.c.: Failure to request a decision within the prescribed term results in the automatic extinction of the cassation appeal and the imposition of procedural costs on the defaulting party.
Parole chiave
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PDFBox: LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESEZIONE TRIBUTARIAIl Consigliere Delegato ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 6109/2019 R.G. proposto da: Agenzia Delle Entrate in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall' Avvocatura Generale Dello Stato -ricorrente- contro Del Gallo Di Roccagiovine Laetitia, rappresentato e difeso dall'avvocato Serapio Deroma -controricorrente- avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del LAZIOn.5635/2018 depositata il 24/08/2018 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiararel’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Numero registro generale 6109/2019 Numero sezionale 612/2026 Numero di raccolta generale 6379/2026 Data pubblicazione 18/03/2026 Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 5.000,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito. Così deciso in Roma, il 16/03/2026 IL CONSIGLIERE DELEGATO Milena Balsamo Numero registro generale 6109/2019 Numero sezionale 612/2026 Numero di raccolta generale 6379/2026 Data pubblicazione 18/03/2026