Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza Interlocutoria — n. 6375/2026 — snciv Generato dall'IA

Cassation court orders renewal of service of appeal against tax assessment due to defective postal notifications.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 6375/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The court dismissed the tax agency's appeal against a regional commission's decision regarding VAT recovery, ordering instead a renewal of service of process. The agency argued for the appeal's validity, but the court found the postal notifications to the liquidator and two shareholders were procedurally defective due to missing delivery confirmations and unclear recipient details. Consequently, the court mandated the agency to re-serve the appeal within ninety days to cure the formal irregularities.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 163 c.p.c.; Art. 164 c.p.c.: When service of a cassation appeal via postal service lacks proof of receipt or clearly identifies the recipient, the court must order a renewal of notification to ensure valid service.

Parole chiave

Generato dall'IA
service of process postal notification tax appeal defective service renewal of notification liquidator shareholder participation assoggettamento all'IVA

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 163 c.p.c.
Art. 164 c.p.c.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass. Sez. Un. n. 11287/2023
Sez. Un. n. 11287/2023
Sez. Un. n. 11287/2023), i contribuenti sono legittimati a partecipare al giudizio relativo a pretese tributarie formatesi prima del fallimento in ogni caso di inerzia –consapevole o meno – della curatela.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

ciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n.1036/2021 R.G. proposto da : AGENZIA DELLE ENTRATE, costituitasi in persona del Direttore pro tempore, rappresentatae difesa dall'Avvocatura Generale d ello Stato. -ricorrente- contro FALLIMENTO della TECNOTEL ITALIA S.R.L.in liquidazione -intimato- CHIESA IOLE e POLIDORO WALTER in qualità di soci della Tecnotel Italia S.r.l. in liquidazione; PEREGO LUIGI, in qualità di liquidatore della Tecnotel Italia S.r.l. in liquidazione -intimati- avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale d el Piemonten. 323/2020 depositata i l 22/05/2020 .

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 30/01/2026 dal Consigliere Giovanni Galasso. FATTI DI CAUSA 1. Con ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale di Alessandria la Tecnotel Italia S.r.l. (società che svolgeva attività di commercio di materiale elettronico poi dichiarata fallita nel corso del giudizio), impugnava l’avviso di accertamento n. T7J031A04167-2016 relativo all’anno di imposta 2011, con il quale l’Amministrazione aveva recuperato l’IVA indebitamente detratta per € 40.097, in considerazione della ritenuta inesistenza soggettiva delle operazioni oggetto di alcune fatture emesse dai fornitori R.C.

Italia S.p.A. e Centro servizi sud S.r.l.. A sostegno del ricorso la contribuente deduceva contestazioni di carattere formale (mancata allegazione di atti prodromici all’avviso, violazione del diritto al contraddittorio) e sostanziali (mancanza di prove). La CTP accoglieva il ricorso, ritenendo sussistente la buona fede dell’acquirente.

2. L’Agenzia delle Entrate proponeva appello innanzi alla Commissione tributaria regionale del Piemonte. Si costituivano i soci (Walter Polidoro e Iole Chiesa) della società – nel frattempo dichiarata fallita - ed il suo liquidatore, Luigi Perego, in quanto il curatore aveva deciso di non prendere parte al giudizio. La CTR riteneva questi ultimi non legittimati a partecipare al giudizio in quanto, non versandosi in un’ipotesi di inerzia del curatore, bensì di consapevole decisione di non partecipare al giudizio. Rigettava l’appello ritenendo sussistente la buona fede dell’acquirente e comunque la mancanza del contraddittorio endoprocedimentale, indispensabile, trattandosi di IVA.

3. Avverso tale sentenza l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi.Non si è costituita la curatela che è rimasta intimata.

4. Con ordinanza del 14/3/2024, questa Corte ha disposto l’integrazione del contraddittorio nei confronti di Luigi Perego, liquidatore della società, Walter Polidoro e Iole Chiesa, in quanto, alla luce dell’orientamento manifestato dalle Sezioni Unite (Cass. Sez. Un. n. 11287/2023), i contribuenti sono legittimati a partecipare al giudizio relativo a pretese tributarie formatesi prima del fallimento in ogni caso di inerzia –consapevole o meno – della curatela. RAGIONI DELLA DECISIONE Va rilevato che le notifiche compiute, a seguito dell’ordinanza del 14/3/2024, nei confronti di Walter Polidoro e Iole Chiesa non sono valide, a differenza di quella eseguita nei confronti di Iole Chiesa che invece è andata a buon fine.

Ed infatti quella nei confronti del liquidatore Luigi Perego è stata eseguita tramite il servizio postale; dall’avviso di ricevimento, tuttavia, non risulta con quali modalità è stata compiuta, perché sullo stesso, in alto a sinistra, è presente una croce seguita da un’annotazione incomprensibile. Anche la notifica nei confronti di Luigi Perego quale difensore di se stesso, di Walter Polidoro e Iole Chiesa è stata eseguita tramite il servizio postale; tuttavia, sull’avviso di ricevimento risultano barrate sia la casella “destinatario persona fisica”, sia la casella “portiere dello stabile” e dunque non è individuabile il soggetto al quale è stato consegnato il plico.

Peraltro, se fosse stato consegnato al portiere, mancherebbe l’attestazione dell’invio della raccomandata informativa. Infine, per la notifica nei confronti di Walter Polidoro, eseguita anch’essa tramite il servizio postale, manca la prova del ricevimento della raccomandata contenente la comunicazione di avvenuto deposito e l’atto non risulta ritirato. Occorre quindi disporre la rinnovazione della notifica del ricorso nei confronti di Luigi Perego e Walter Polidoro. P.Q.M assegna all’Agenzia delle Entrate termine di giorni novanta dalla comunicazione della presente ordinanza ad opera della cancelleria per effettuare la rinnovazione della notifica del ricorso per cassazione a Luigi Perego e Walter Polidoro, rinviando per l’e