Cassation appeal dismissed due to failure to request decision within 40 days, extinguishing the proceedings.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court of Cassation declared the cassation appeal extinguished because the appellant failed to request a decision within the statutory 40-day period. Elion Srl had submitted a proposal for judgment definition under Article 380-bis of the Code of Civil Procedure but remained silent for the required duration. Consequently, the court ruled that the appeal was deemed withdrawn and ordered the appellant to bear the litigation costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, secondo comma, c.p.c.; Art. 391, secondo comma, c.p.c.: Failure to request a decision on a proposal for judgment definition within 40 days results in the deemed withdrawal of the appeal and the extinction of the proceedings.
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PDFBox: LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESEZIONE TRIBUTARIALA CONSIGLIERA DELEGATA ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 30113/2021 R.G. proposto da: Elion Srl in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Luigi Ferdinando Berardi, Gianluca Calderara -ricorrente- contro Comune Di Castenaso in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Giuseppe Pecorilla unitamente all’avvocato Maria Suppa -controricorrente- avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale dell’Emilia Romagna n.654/2021 depositata il 03/05/2021 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 c.p.c.; Numero registro generale 30113/2021 Numero sezionale 610/2026 Numero di raccolta generale 6370/2026 Data pubblicazione 18/03/2026 Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 1.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge ove dovuti. Così deciso in Roma, il 14/03/2026 Antonella Dell'Orfano Numero registro generale 30113/2021 Numero sezionale 610/2026 Numero di raccolta generale 6370/2026 Data pubblicazione 18/03/2026