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Ordinanza — n. 6311/2026 — snciv Generato dall'IA

Court allows material error correction to add lawyer fee deduction clause to previous ruling.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 6311/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation accepted the municipality's request to correct a prior order via the material error procedure rather than a standard appeal. The municipality argued the previous judgment omitted a clause for deducting the opposing counsel's fees, while the opposing party did not defend itself. The court ruled that since no specific law mandates a separate appeal for this omission, the material error procedure is the correct and faster remedy to ensure the lawyer's fee deduction is added.

Regesto Legislator

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Art. 287, 288 cod. proc. civ.; The material error correction procedure, rather than ordinary appeals, is the exclusive remedy for omitting a request to deduct opposing counsel's fees, as such requests cannot qualify as autonomous claims.

Parole chiave

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material error correction lawyer fee deduction omitted request procedural remedy Cassation procedure correzione di errore materiale risarcimento per errore giudiziario violazione procedurale

Disposizioni normative citate

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Art. 287 cod. proc. civ.
Art. 288 cod. proc. civ.
Art. 93, secondo comma cod. proc. civ.
La procedura di correzione, oltre ad essere in linea con il disposto dell'art. 93, secondo comma, cod.
Art. 391-bis cod. proc. civ.
art. 391-bis cod. proc. civ

Giurisprudenza citata

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Cass. Sez. U., 7 luglio 2010, n. 16037
Cass., 26 febbraio 2024, n. 5082
16037; adde, ex plurimis, Cass., 26 febbraio 2024, n. 5082; Cass., 17 maggio 2017, n.
Cass., 17 maggio 2017, n. 12437
5082; Cass., 17 maggio 2017, n. 12437); 2.
Cass., 22 giugno 2020, n. 12184
Cass., 4 gennaio 2016, n. 14
12184; Cass., 4 gennaio 2016, n. 14; Cass., 17 settembre 2013, n.
Cass., 17 settembre 2013, n. 21213
14; Cass., 17 settembre 2013, n. 21213).
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Testo completo

iato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 24868/2020 R.G. proposto da COMUNE DI MARCIANISE, elettivamente domiciliato in Trani, piazza Tomaselli n. 9, presso lo studio dell’avvocato Sebastiano de Feudis, che lo rappresenta e difende per procura speciale in atti; -ricorrente - contro LAEZZA S.P.A.; -intimata - Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 16/12/2025 dal Consigliere CARMELA ROMANO Rilevato che: 1. –con ordinanza n. 8606/2025, pubblicata in data 1/4/2025, questa Corte ha rigettato il ricorso proposto dalla Laezza s.p.a. e condannato la ricorrente a pagare le spese del giudizio in favore del Comune di Marcianise controricorrente, liquidate in euro 4.300,00 per compensi, oltre ad euro 200,00 per esborsi nonché spese forfettarie nella misura del 15% ed accessori di legge se dovuti; - il Comune di Marcianise ricorre con la procedura di correzione di errore materiale, deducendo che l’ordinanza ha omesso di pronunciare sull'istanza di distrazione delle spese formulata, nel controricorso, dal difensore dell’ente avv.

Sebastiano de Feudis; 2. –la Laezza s.p.a. non svolge attività difensiva. Considerato che: 1. – come risulta dal controricorso depositato nel giudizio iscritto al R.G.N. 24868/2020, e definito dalla Corte con la citata ordinanza, il Comune di Marcianise aveva richiesto disciplinarsi le spese del giudizio secondo soccombenza con distrazione in favore del difensore antistatario, avv. Sebastiano de Feudis; - in caso di omessa pronuncia sull'istanza di distrazione delle spese proposta dal difensore, il rimedio esperibile, in assenza di un'espressa indicazione legislativa, è costituito dal procedimento di correzione degli errori materiali di cui agli artt. 287 e 288 cod. proc. civ., e non dagli ordinari mezzi di impugnazione, non potendo la richiesta di distrazione qualificarsi come domanda autonoma.

La procedura di correzione, oltre ad essere in linea con il disposto dell'art. 93, secondo comma, cod. proc. civ. - che ad essa si richiama per il caso in cui la parte dimostri di aver soddisfatto il credito del difensore per onorari e spese - consente il migliore rispetto del principio costituzionale della ragionevole durata del processo, garantisce con maggiore rapidità lo scopo del difensore distrattario di ottenere un titolo esecutivo ed è un rimedio applicabile, ai sensi dell'art. 391-bis cod. proc. civ., anche nei confronti delle pronunce della Corte di cassazione (Cass.

Sez. U., 7 luglio 2010, n. 16037; adde, ex plurimis, Cass., 26 febbraio 2024, n. 5082; Cass., 17 maggio 2017, n. 12437); 2. - l’istanza di correzione va, pertanto, accolta e la disciplina delle spese processuali integrata con la disposizione relativa alla loro distrazione in favore dell’avvocato antistatario Sebastiano de Feudis; - la natura amministrativa del procedimento di correzione di errore materiale esclude ogni statuizione sulle spese processuali (Cass., 22 giugno 2020, n. 12184; Cass., 4 gennaio 2016, n. 14; Cass., 17 settembre 2013, n. 21213).

P.Q.M La Corte dispone che il dispositivo dell’ordinanza di questa Corte, n. 8606/2025, depositata in data 1/4/2025, sia corretto aggiungendo, dopo le parole «accessori di legge, se dovuti», «con distrazione in favore del difensore antistatario, avvocato Sebastiano de Feudis». Manda alla Cancelleria per l’annotazione e la notifica alle parti della presente ordinanza. Cos̀ deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Tribut