Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 6307/2026 — snciv Generato dall'IA

Cassation court allows appeal against tax freeze order due to prior annulment of underlying tax assessment.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 6307/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Cassation Court accepted the taxpayer's appeal against a tax freeze order, ruling that the lower court erred by ignoring a prior annulment of the underlying tax assessment. The taxpayer argued that since the original tax bill was voided, the administrative freeze lacked legal basis, while the tax authority maintained the debt remained valid. The court held that the annulment of the impositive act automatically invalidates the subsequent enforcement measures, necessitating a remand to the lower tribunal.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 2909 c.c.; Art. 324 c.p.c.: The annulment of an impositive tax act, even if not yet final, renders the subsequent enforcement measures, including administrative freezes, legally unfounded due to the absence of the requisite credit presupposition.

Parole chiave

Generato dall'IA
tax freeze order annulment of tax assessment enforcement validity administrative penalty tax collection procedure ritiro della domanda di esecuzione opposizione al precetto esecutivo soppressione delle prestazioni assicurative

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 2909 c.c.
Art. 324 c.p.c.
Art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
e 324 c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., censurando la sentenza per l’omessa considerazione del giudicato formatosi in relazione al rapporto tributario, considerata l’assenza del credito sotteso al preavviso di fermo.
Art. 112 c.p.c.
Con il secondo motivo, la ricorrente deduce la nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art.
Art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
112 c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
artt. 2909 c.c
Con il primo motivo, la ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 2909 c.c.
art. 112 c.p
Con il secondo motivo, la ricorrente deduce la nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass., n. 7159/2025
Questa Corte ha affermato (Cass., n. 7159/2025) che la sentenza resa sull’impugnazione dell’atto impositivo ad esso si sostituisce integralmente, stante la natura di impugnazione-merito del processo tributario (tra le tante: Cass., Sez.
Cass., Sez. 5, 12 novembre 2014, n. 24092
7159/2025) che la sentenza resa sull’impugnazione dell’atto impositivo ad esso si sostituisce integralmente, stante la natura di impugnazione-merito del processo tributario (tra le tante: Cass., Sez. 5, 12 novembre 2014, n. 24092; Cass., Sez.
Cass., Sez. 6-5, 13 gennaio 2017, n. 809
24092; Cass., Sez. 6-5, 13 gennaio 2017, n. 809; Cass., Sez.
Cass., Sez. 5, 15 ottobre 2020, n. 22360
809; Cass., Sez. 5, 15 ottobre 2020, n. 22360; Cass., Sez.
Cass., Sez. 5, 13 dicembre 2022, n. 36429
22360; Cass., Sez. 5, 13 dicembre 2022, n. 36429; Cass., Sez.
Cass., Sez. 5, 4 luglio 2023, n. 18916
36429; Cass., Sez. 5, 4 luglio 2023, n. 18916), e che il venir meno dell’atto impositivo, per effetto dell’annullamento (anche se non passato in giudicato), determina il difetto del presupposto per procedere esecutivamente, anche a titolo provvisorio (tra le tante:
Cass., Sez. 5, 27 luglio 2012, n. 13445
Cass., Sez. 5, 27 luglio 2012, n. 13445; Cass., Sez.
Cass., Sez. 5, 17 ottobre 2014, n. 22021
13445; Cass., Sez. 5, 17 ottobre 2014, n. 22021; Cass., Sez.
Cass., Sez. 5, 5 maggio 2016, n. 9116
22021; Cass., Sez. 5, 5 maggio 2016, n. 9116; Cass., Sez.
Cass., Sez. 5, 15 gennaio 2019, n. 740
9116; Cass., Sez. 5, 15 gennaio 2019, n. 740; Cass., Sez.
Cass., Sez. 5, 10 maggio 2019, n. 12478
740; Cass., Sez. 5, 10 maggio 2019, n. 12478; Cass., Sez.
Cass., Sez. 5, 17 dicembre 2019, n. 33318
12478; Cass., Sez. 5, 17 dicembre 2019, n. 33318; Cass., Sez.
Cass., Sez. 5, 15 settembre 2021, n. 24854
22360; Cass., Sez. 5, 15 settembre 2021, n. 24854; Cass., Sez.
Cass., Sez. 6-5, 7 febbraio 2022, n. 3736
24854; Cass., Sez. 6-5, 7 febbraio 2022, n. 3736; Cass., Sez.
Cass., Sez. 5, 22 febbraio 2022, n. 10740
3736; Cass., Sez. 5, 22 febbraio 2022, n. 10740; Cass., Sez.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 23806/2024 R.G. proposto da: SACCO SABRINA (C.F. SCC SRN 80T58 G317Q), rappresentata e difesa, come da procura in atti, dall’Avv. Giuseppe Bruno (C.F.: BRN GPP 67S28 H971V); -ricorrente- Contro AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE (C.F. 13756881002), in persona del Direttore pro-tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato (C.F. 8022403058); -intimata- avverso la sentenza della Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria, sez.4, n. 1112/2024, depositata il 15/4/2024; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 3/12/2025 dal Consigliere Dott.ssa Margherita Libri.

FATTI DI CAUSA 1. Sacco Sabrina impugnava il preavviso di fermo amministrativo n. 03480201800008215000, relativo alla cartella n. 03420180007643442 000, per il recupero della tassa automobilistica per gli anni 2013 e 2014, deducendo la prescrizione della pretesa tributaria, la sproporzione del valore dei beni rispetto all’importo dell’imposta, il difetto di motivazione dell’intimazione. La Commissione Tributaria Provinciale di Cosenza rigettava il ricorso, rilevando che la cartella di pagamento era stata regolarmente notificata in data 21.6.2018, che la prescrizione era stata conseguentemente interrotta e la pretesa tributaria doveva reputarsi definitiva.

2. La Commissione Tributaria Regionale della Calabria rigettava l’appello della contribuente, con sentenza n. 1112/2024, aderendo sostanzialmente alle conclusioni del giudice di primo grado.

3. Avverso tale sentenza, Sacco Sabrina propone ricorso per cassazione formulando due motivi. Deposita inoltre memoria illustrativa nella quale richiama le conclusioni formulate con il ricorso.

4. L’Agenza delle Entrate riscossione ha depositato atto di costituzione in giudizio al solo fine della partecipazione all’eventuale udienza di discussione. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con il primo motivo, la ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 2909 c.c. e 324 c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., censurando la sentenza per l’omessa considerazione del giudicato formatosi in relazione al rapporto tributario, considerata l’assenza del credito sotteso al preavviso di fermo. 1.1. Con il secondo motivo, la ricorrente deduce la nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

Lamenta che, nonostante la produzione nel corso del giudizio d’appello, unitamente a nota recante brevi repliche, della sentenza n. 3194/2022 della Commissione di giustizia tributaria Regionale, che aveva annullato la cartella n. 03420180007643442 000, costituente atto prodromico al preavviso di fermo amministrativo impugnato, la Corte di giustizia tributaria di secondo grado, in violazione degli artt. 2909 c.c. e 324 c.p.c., dichiarava fondata la pretesa tributaria di cui alla cartella di pagamento sottesa al preavviso di pagamento in questione. 2.Il secondo motivo, da esaminare in via prioritaria per ragioni di ordine logico, è fondato. 2.1.

Questa Corte ha affermato (Cass., n. 7159/2025) che la sentenza resa sull’impugnazione dell’atto impositivo ad esso si sostituisce integralmente, stante la natura di impugnazione-merito del processo tributario (tra le tante: Cass., Sez. 5, 12 novembre 2014, n. 24092; Cass., Sez. 6-5, 13 gennaio 2017, n. 809; Cass., Sez. 5, 15 ottobre 2020, n. 22360; Cass., Sez. 5, 13 dicembre 2022, n. 36429; Cass., Sez. 5, 4 luglio 2023, n. 18916), e che il venir meno dell’atto impositivo, per effetto dell’annullamento (anche se non passato in giudicato), determina il difetto del presupposto per procedere esecutivamente, anche a titolo provvisorio (tra le tante:

Cass., Sez. 5, 27 luglio 2012, n. 13445; Cass., Sez. 5, 17 ottobre 2014, n. 22021; Cass., Sez. 5, 5 maggio 2016, n. 9116; Cass., Sez. 5, 15 gennaio 2019, n. 740; Cass., Sez. 5, 10 maggio 2019, n. 12478; Cass., Sez. 5, 17 dicembre 2019, n. 33318; Cass., Sez. 5, 15 ottobre 2020, n. 22360; Cass., Sez. 5, 15 settembre 2021, n. 24854; Cass., Sez. 6-5, 7 febbraio 2022, n. 3736; Cass., Sez. 5, 22 febbraio 2022, n. 10740; Cass., Sez. 5, 6 giugno 2022, n. 18003; Cass., Sez. 5, 18 luglio 2023, n. 20749 e n. 20754; Sez. 5, Ordinanza n. 26775 del 2024). 2.2.

Nella fattispecie, la Commissione tributaria regionale non si è attenuta ai suddetti principi, nel ritenere legittimo l’impugnato preavviso di fermo amministrativo con riguardo alla pretesa tributaria contenuta nella sottesa cartella n. 03420180007643442000, nonostante l’allegazione alle brevi repliche depositate dalla contribuente in data 21/3/2024, della sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di II grado della Calabria n. 3194/2022.

3. Con l’accoglimento del secondo motivo di ricorso restano assorbite le doglianze prospettate con il primo motivo.

4. In conclusione, il ricorso va accolto e la sentenza impugnata va cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria, per l’esame (omesso da parte della Commissione tributaria regionale), della questione relativa all’annullamento della cartella, e per il regolamento delle spese del giudizio di legittimità. P.Q.M La Corte accoglie il secondo motivo di ricorso, assorbito il primo, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria, in diversa composizione, che provvederà anche al regolamento delle spese