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Ordinanza — n. 6278/2026 — snciv Generato dall'IA

Court dismisses tax appeal on prescription grounds but remands case to re-evaluate post-notification period.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 6278/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Supreme Court dismissed the taxpayer's claim regarding the pre-notification period but remanded the case for a new trial. The lower court incorrectly ruled that the three-year prescription period expired before the final tax notice was issued. The Court held that the prescription clock starts only after the final title becomes definitive, requiring a fresh examination of the timeline following the notification of the enforcement order.

Regesto Legislator

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Art. 2935 c.c.; Art. 3 D.L. 6.1.1986 n. 2: The three-year prescription period for tax claims begins to run only from the date the final title becomes definitive, which occurs after the notification of the enforcement order, not prior to it.

Parole chiave

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tax prescription period automobile tax liability final title definitiveness enforcement order notification remand for retrial tribunal jurisdiction statute of limitations imposta sui veicoli a motore

Disposizioni normative citate

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Art. 2935 c.c.
Art. 3 D.L. 6.1.1986 n. 2
212/2000 in relazione all’ art. 360 c.p.c.
Art. 5 D.L. n. 953 del 1983
953, art. 5, comma 51, conv.
Art. 360 c.p.c. n. 3
212/2000 in relazione all’ art. 360 c.p.c.
Art. 384 c.p.c., comma 2
art. 360 c.p
212/2000 in relazione all’ art. 360 c.p.c.
art. 2935 c.c
art. 384 c.p

Giurisprudenza citata

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Cass., 2 agosto 2024, n. 21915
(Cass., 2 agosto 2024, n. 21915).
Cass. Sez. U, 17 novembre 2016, n. 23397
Cass. Sez. U, 17 novembre 2016, n. 23397, cui adde, ex plurimis,Cass., 10 marzo 2021, n.
Cass., 10 marzo 2021, n. 6605
23397, cui adde, ex plurimis,Cass., 10 marzo 2021, n. 6605; Cass., 19 dicembre 2019, n.
Cass., 19 dicembre 2019, n. 33797
6605; Cass., 19 dicembre 2019, n. 33797;Cass., 18 maggio 2018, n.
Cass., 18 maggio 2018, n. 12200
33797;Cass., 18 maggio 2018, n. 12200; Cass., 15 maggio 2018, n.
Cass., 15 maggio 2018, n. 11800
12200; Cass., 15 maggio 2018, n. 11800; v., altresì,Cass., 16 luglio 2019, n.
Cass., 16 luglio 2019, n. 19010
11800; v., altresì,Cass., 16 luglio 2019, n. 19010).
Cass., 18 febbraio 2020, n. 3990
Il tempo decorso in un periodo successivo alla notifica del titolo esecutivo non risulta, tuttavia, indifferente ai fini del maturarsi della prescrizione (v., ex plurimis,Cass., 18 febbraio 2020, n. 3990; Cass., 29 novembre 2019, n.
Cass., 29 novembre 2019, n. 31282
3990; Cass., 29 novembre 2019, n. 31282), rimanendo, così, da accertare l'idoneità interruttiva della prescrizione, secondo il proprio regime giuridico (decennale, quinquennale o triennale), qual correlata alla (tempestività o meno, della) notifica dell’intimazione di pagamento.
Cass., 27 febbraio 2020, n. 5353
Cass., 13 settembre 2013, n. 21045
5353;Cass., 13 settembre 2013, n. 21045;Cass., 29 gennaio 2007, n.
Cass., 29 gennaio 2007, n. 1887
21045;Cass., 29 gennaio 2007, n. 1887; Cass., 22 maggio 2006, n.
Cass., 22 maggio 2006, n. 11928
1887; Cass., 22 maggio 2006, n. 11928;Cass., 14 maggio 2003, n.
Cass., 14 maggio 2003, n. 7451
11928;Cass., 14 maggio 2003, n. 7451; Cass., 16 marzo 1996, n.
Cass., 16 marzo 1996, n. 2238
7451; Cass., 16 marzo 1996, n. 2238 ).
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Testo completo

pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 17776/2023 R.G. proposto da BRESTOLLI Massimiliano (C.F. BRSMSM68L01H501I), rappresentato e difeso dall’ Avv. Delfo Maria Sambataro (C.F. SMBDFM71P03C351Q), come da procura in atti; -ricorrente- Contro AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE, in persona del Direttore p.t. (C.F. 13756881002), rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato (C.F. 80224030587) presso i cui uffici è domiciliata in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12; -resistente- avverso la sentenza della Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazion. 517/16/2023, depositata il 2/02/2023, udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 3/12/2025 dal Consigliere Margherita Libri.

FATTI DI CAUSA 1.Brestolli Massimiliano ha impugnato, innanzi alla Commissione tributaria provinciale di Roma, l’intimazione di pagamento relativa alla tassa automobilistica dovuta per l’annualità 2007, deducendo l’omessa notificazione della cartella di pagamento prodromica a detta intimazione e la prescrizione della pretesa tributaria, in considerazione della scadenza del termine triennale di cui all’art3 D.L. 6.1.1986 n. 2 , non interrotto da alcun atto validamente notificato. 2.Il ricorso è stato accolto in primo grado, ma rigettato all’esito dell’appello dell’Agenzia delle Entrate Riscossione.

La Corte di giustizia tributaria di II grado del Lazio ha affermato, con sentenza n. 517/16/2023, che la cartella di pagamento era stata ritualmente notificata in data 4.4.2012, che la mancata impugnazione di tale atto rendeva incontestabile la pretesa tributaria, e che l’intimazione di pagamento poteva essere impugnata esclusivamente per vizi propri, ai sensi dell’art. 19, III comma, D. Lgs. n. 546/1992. Ha rilevato il giudice del gravame che la cartella di pagamento, della quale era stata eccepita l’omessa notifica in occasione del ricorso avverso l’intimazione di pagamento, risultava ritualmente notificata.

Pertanto, con riferimento agli atti successivi della sequenza procedimentale avverso i quali la parte contribuente aveva inteso rivolgere le proprie censure, verificata la ritualità della notifica dell’atto presupposto rispetto a quello direttamente impugnato in primo grado dalla parte contribuente, e considerata la mancata impugnazione del primo nei termini di legge, ogni contestazione contro lo stesso doveva considerarsi preclusa e inammissibile.

3. Il contribuente ha proposto ricorso per cassazione avverso tale sentenza articolando due motivi. 4.L'Agenzia delle Entrate Riscossione si è costituita tardivamente al solo fine di poter partecipare all'eventuale udienza di discussione orale.

5. La causa è stata trattata all'udienza camerale non partecipata del 3 dicembre 2025. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. - Con il primo motivo del ricorso, la parte lamenta la v iolazione e falsa applicazione degli artt. 2953 cod. civ e 2 D.L. 6 gennaio 1986, n. 2, conv. nella L. 7 marzo 1986 n. 60 e 8, comma 3, L. 212/2000 in relazione all’ art. 360 c.p.c. n. 3, in riferimento al capo della sentenza impugnata che, pur considerando la regolarità della notifica della cartella di pagamento ha ritenuto tardivo e inammissibile il ricorso di primo grado e non ha tenuto conto della maturata prescrizione triennale della tassa automobilistica, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 3 D.L. 6.1.1986 n. 2, ancor prima che venisse notificata la cartella, atteso che l’imposta è dell’anno 2007 e la cartella è indicata in sentenza come notificata nel 2012.

Ha aggiunto che, trattandosi di tassa riferita all’anno 2007, il termine di prescrizione alla data di notificazione della intimazione di pagamento, avvenuta nel 2018, era compiuto. 1.1. Il ricorrente ha altresì osservato che la cartella divenuta definitiva per mancata impugnazione, non è considerabile alla stregua di un titolo giudiziale passato in giudicato e non comporta la modifica del termine di prescrizione trasformandolo in decennale, richiamando a tal fine il consolidato orientamento della giurisprudenza di questa Corte. 2.Il motivo è fondato. 2.1.

La Commissione tributaria regionale ha accertato che la cartella di pagamento era stata notificata il 4 aprile 2012 e ha ritenuto che, una volta accertata la regolare notificazione della cartella prodromica, il contribuente non può più impugnare l’atto successivo – in questo caso l’intimazione di pagamento –lamentando vizi dell’atto divenuto definitivo. 2.2. Il termine di prescrizione triennale è, nella fattispecie, previsto dal d.l. 30 dicembre 1982, n. 953, art. 5, comma 51, conv. in l. 28 febbraio 1983, n. 53 comma 51 L'azione dell'Amministrazione finanziaria per il recupero delle tasse dovute dal 1° gennaio 1983 per effetto dell'iscrizione di veicoli o autoscafi nei pubblici registri e delle relative penalità si prescrive con il decorso del terzo anno successivo a quello in cui doveva essere effettuato il pagamento.

Nello stesso termine si prescrive il diritto del contribuente al rimborso delle tasse indebitamente corrisposte. ). 2.3. In tema di tasse automobilistiche, l'iscrizione a ruolo e la successiva notificazione della cartella per la riscossione coattiva sono sottoposte al termine previsto dall'art. 5 del d.l. n. 953 del 1983, conv. con modif. dalla l. n. 53 del 1983, e la prescrizione triennale del credito erariale inizia a decorrere dalla scadenza dei sessanta giorni per la formazione della definitività dell’atto presupposto, in ossequio al principio generale per il quale il decorso della prescrizione inizia quando il diritto può essere fatto valere, ai sensi dell'art. 2935 c.c. (Cass., 2 agosto 2024, n. 21915). 2.4.

I rilievi svolti dalla gravata sentenza hanno fondamento relativamentealla prescrizione maturata in periodo antecedente la notifica del titolo esecutivo, così che alla relativa definitività per difetto di impugnazione giudiziale, si correla la c.d. irretrattabilità del credito portato dal titolo esecutivo (v. Cass. Sez. U, 17 novembre 2016, n. 23397, cui adde, ex plurimis,Cass., 10 marzo 2021, n. 6605; Cass., 19 dicembre 2019, n. 33797;Cass., 18 maggio 2018, n. 12200; Cass., 15 maggio 2018, n. 11800; v., altresì,Cass., 16 luglio 2019, n. 19010).

Il tempo decorso in un periodo successivo alla notifica del titolo esecutivo non risulta, tuttavia, indifferente ai fini del maturarsi della prescrizione (v., ex plurimis,Cass., 18 febbraio 2020, n. 3990; Cass., 29 novembre 2019, n. 31282), rimanendo, così, da accertare l'idoneità interruttiva della prescrizione, secondo il proprio regime giuridico (decennale, quinquennale o triennale), qual correlata alla (tempestività o meno, della) notifica dell’intimazione di pagamento.

3. La ritenuta fondatezza del primo motivo di ricorso rende irrilevante la disamina della questione prospettata con il secondo motivo che, afferente alla statuizione sulle spese, deve ritenersiassorbito.

4. Come, poi, statuito dalla Corte, la cassazione sostitutiva con giudizio di merito (art. 384 c.p.c., comma 2) presuppone che non siano necessari ulteriori accertamenti di fatto ed è, quindi, preclusa laddove i fatti rilevanti per una diversa decisione sul fondamento della domanda o dell'impugnazione non siano stati accertati nel precedente grado di giudizio (Cass., 27 febbraio 2020, n. 5353;Cass., 13 settembre 2013, n. 21045;Cass., 29 gennaio 2007, n. 1887; Cass., 22 maggio 2006, n. 11928;Cass., 14 maggio 2003, n. 7451; Cass., 16 marzo 1996, n. 2238 ).

L’impugnata sentenza va, pertanto, cassata con rinvio, anche per la disciplina delle spese del giudizio di legittimità, alla Commissione tributaria regionale del Lazio che procederà al riesame della controversia svolgendo gli accertamenti necessari ai fini della definizione dell'eccepita prescrizione, con riferimento al periodo successivo alla notificazione della cartella esattoriale. P.Q.M La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo;cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinviala causa, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Corte di gi