Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 6268/2026 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses taxpayer appeal for vehicle tax, ruling it inadmissible due to lack of proper grounds.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 6268/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Cassation Court quashed the Second Instance Tax Court's decision rejecting the taxpayer's appeal against vehicle tax assessments. The taxpayer argued the appeal was admissible because the lower court failed to declare it inadmissible for improper grounds, but the Court held that appeals against tax collection notices must strictly address only their own defects. Consequently, the Court ruled the taxpayer's claim inadmissible and rejected the original appeal.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 19, comma 3, d.lgs. n. 546/1992; Art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.: Tax collection notices can only be challenged for their own defects; appeals based on the underlying tax claim's illegality are inadmissible and absorbed by the challenge to the assessment notice.

Parole chiave

Generato dall'IA
tax collection notice inadmissible appeal own defects tax assessment notice procedural impropriety vehicle tax Cassation Court imposta sui veicoli a motore

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 19, comma 3, d.lgs. n. 546/1992
Il giudice d’appello, disattendendo la relativa eccezione della Regione, escludeva l’inammissibilità del ricorso proposto dal contribuente, in quanto non espressamente prevista dall’art. 19, ultimo comma, d.lgs.
Art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
546/1992, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., per non avere la CdGT di II grado dichiarato l’inammissibilità del ricorso del contribuente, nonostante la cartella fosse impugnabile solo per vizi propri, ex art.
Art. 22, comma 2, d.lgs. n. 546/1992
546/1992 in caso di violazione del disposto di cui all’art. 22, co.
Art. 94, comma 7, d.lgs. n. 285/1992
3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell’art. 94, comma 7, del d.lgs.
Art. 384, comma 1, c.p.c.
Pertanto, in accoglimento del ricorso della RegioneVeneto, la sentenza impugnata va cassata e, decidendo nel merito ex art. 384, comma 1, ultima parte, c.p.c., non essendo necessari ulteriori accertamentiin fatto, varigettato l’originario ricorso del contribuente.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.9206/2023 R.G. proposto da : Regione Veneto in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Giacomo Quarneti unitamente agli avvocati Luisa Londei, Antonella Cusin e Francesco Zanlucchi , dell’Avvocatura Regionale; -ricorrente- contro Avezzù Enrico; -intimato- avverso la sentenza della la Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Veneto n.1220/2022, depositata i l 19/10/2022 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 03/12/2025 dal Consigliere Valeria Chirico.

FATTI DI CAUSA 1. Con sentenza n. 1220/2022, depositata in data 19/10/2022, la Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Veneto rigettava l’appello proposto dalla Regione Veneto avverso la sentenza n. 30/21 con cui la Commissione Tributaria Provinciale di Venezia aveva accolto il ricorso di Enrico Avezzù avverso due cartelle di pagamento emesse per la riscossione della tassa automobilistica relativa agli anni di imposta 2014 e 2015. Il giudice d’appello, disattendendo la relativa eccezione della Regione, escludeva l’inammissibilità del ricorso proposto dal contribuente, in quanto non espressamente prevista dall’art. 19, ultimo comma, d.lgs. n. 546/1992 in caso di violazione del disposto di cui all’art. 22, comma2, del medesimo decreto e, nel merito, riteneva raggiunta la prova presuntiva dell’avvenuta cessione del veicolo nel 2002, mediante la documentazione comprovante il passaggio dell’assicurazione dal predetto veicolo – che dal PRA non risultava essere mai stato intestato al contribuente (risultante, invece, intestatario presso l’Archivio Nazionale dei veicoli del Ministero dei Trasporti) -ad un altro.

Avverso la sentenza della CGT di II grado proponeva ricorso per cassazione la Regione Veneto. Enrico Avezzù e l’Agenzia delle Entrate-Riscossione rimanevano intimati. RAGIONI DELLA DECISIONE 1.Con il primo motivo si deduce la violazione dell’art. 19, ultimo comma e dell’art. 21 del d.lgs. n. 546/1992, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., per non avere la CdGT di II grado dichiarato l’inammissibilità del ricorso del contribuente, nonostante la cartella fosse impugnabile solo per vizi propri, ex art. 19, co. 3, del citato decreto e non per vizi afferenti ai presupposti della pretesa impositiva (proprietà del veicolo), deducibili solo mediante l’impugnazione degli avvisi di accertamento sottesi alle cartelle in questione, notificati in data 6.7.2016 e in data 11.10.2017, allegati dallo stesso contribuente al ricorso innanzi alla CTP e non impugnati, con conseguente irretrattabilità della pretesa tributaria e inammissibilità di detto ricorso.

2. Il motivo è fondato nei termini sotto esposti. Ai sensi dell’art. 19, comma 3, d.lgs. 546/92, ognuno degli atti impugnabili ivi indicati, tra cui la cartella di pagamento, può essere impugnato solo per vizi propri, in quanto “La correttezza del procedimento di formazione della pretesa tributaria è assicurata mediante il rispetto di una sequenza ordinata secondo una progressione di determinati atti, con le relative notificazioni, destinati, con diversa e specifica funzione, a farla emergere ed a portarla nella sfera di conoscenza dei destinatari, allo scopo, soprattutto, di rendere possibile, per questo ultimo, un efficace esercizio del diritto di difesa (Cass.

S.U. 16412/2007). La cartella esattoriale di pagamento, quando faccia seguito ad un avviso di accertamento ritenuto definitivo, si esaurisce in una intimazione di pagamento della somma dovuta in base all’avviso e non integra un nuovo ed autonomo atto impositivo. Il riflesso processuale di tale impostazione logico-giuridica si può riassumere nel principio di sindacabilità limitata della cartella di pagamento avente il sopra richiamato requisito, l’essere cioè una automatica propagazione degli effetti accertativi di un atto impositivo diventato definitivo per omessa impugnazione.

Principio in base al quale (con riferimento all’art. 19 co. 3 del D.lgs. 546/92) la cartella esattoriale può essere oggetto di impugnazione solo per vizi propri e non per eccezioni attinenti l’atto di accertamento dal quale è scaturito il debito. Ne consegue che tali ultimi vizi non possono essere fatti valere con l’impugnazione della cartella, una volta che l’avviso sia divenuto definivo perché non impugnato ovvero con sentenza irrevocabile, salvo che il contribuente non sia venuto a conoscenza della pretesa impositiva solo con la notificazione della cartella predetta” (Cass., n. 2944/2018; nonché, ex plurimis, Cass., n. 32062/2024;

Cass., n. 22108/2024). Il contribuente, nel caso di specie, ha impugnato le cartelle di pagamento in questione per vizi inerenti alla pretesa impositiva della Regione Veneto e segnatamente al trasferimento e alla perdita di possesso del veicolo nonché alla asserita illegittimità delle sanzioni applicate per l’omesso pagamento, che avrebbe invece dovuto far valere con la tempestiva impugnazione degli avvisi di accertamento sottesi alle cartelle ed allegati al ricorso innanzi alla C.T.P. di Venezia, pacificamente non impugnati. A tal proposito, va evidenziato che anche i motivi dell’originario ricorso del contribuente (allegato in atti) afferenti alla “carenza di motivazione dell’atto impugnato” e alla “violazione di legge e carenza di prova” non ineriscono a vizi propri delle cartelle, atteso che detti motivi espressamente si fondano sulle medesime allegazioni sottese al primo motivo, relativo alla ”illegittimità e infondatezza della pretesa accertata”.

L’iniziale ricorso del contribuente risulta, pertanto, inammissibile, non essendo evidentemente idoneo a superare la condivisibile ricostruzione della consolidata giurisprudenza di legittimità sopra riportata l’assunto del giudice d’appello secondo cui l’inammissibilità del ricorso non sarebbe “espressamente prevista dall’art. 19, ultimo comma, d.lgs. 546/1992 in caso di violazione del disposto di cui all’art. 22, co. 2, del medesimo decreto”. L’art. 19, comma 3, del d.lgs. 546/1992 , invece, laddove stabilisce che “Ognuno degli atti autonomamente impugnabili puo' essere impugnato solo per vizi propri”, espressamente preclude, perciò prevedendone l’inammissibilità, la impugnazione dell’atto per vizi non concernenti lo stesso; tra tali vizi, per quanto attiene alla cartella esattoriale, vanno annoverati quelli afferenti alla pretesa impositiva, da farsi valere in sede di impugnazione dell’avviso di accertamento sotteso alla cartella.

3. Dall’inammissibilità del ricorso originario deriva l’assorbimento del secondo motivo di gravame, con cui si deducono, in riferimento all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell’art. 94, comma 7, del d.lgs. n. 285/1992, per asserita inidoneità della documentazione utilizzata dal giudice d’appello ad esonerare il contribuente dal pagamento della tassa. Pertanto, in accoglimento del ricorso della RegioneVeneto, la sentenza impugnata va cassata e, decidendo nel merito ex art. 384, comma 1, ultima parte, c.p.c., non essendo necessari ulteriori accertamentiin fatto, varigettato l’originario ricorso del contribuente.

Le spese di causa, per i due gradi di merito e per il giudizio di legittimità, seguono la soccombenza del contribuente nei confronti della Regione Veneto, mentre, stante la posizione marginale dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione, costituitasi solo nel giudizio di primo grado, va disposta la compensazione delle spese per il primo grado nei confronti della stessa, nulla dovendosi disporre per il giudizio di appello e di legittimità, nei quali l’Agenzia non si è costituita. P.Q.M La Corte -accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo; - cassa la sentenza impugnata e, decidendo la causa nel merito, rigetta l’originario ricorso del contribuente; - condanna Enrico Avezzù al pagamento, in favore della Regione Veneto, delle spese di causa, liquidate per il primo grado in 450,00 euro, oltre rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15% ed altri accessori di legge, per il secondo grado in 540,00 euro, oltre rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15% ed altri accessori di legge e per il giudizio di legittimità in 600,00 euro, oltre 200,00 euro per esborsi, rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15% ed altri accessori di legge; - compensa nei confronti