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Ordinanza Interlocutoria — n. 6261/2026 — snciv Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal on procedural grounds, remanding case for document acquisition regarding tax appeal notification.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 6261/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court dismissed the taxpayer's appeal against a second-instance tax ruling, ordering the case remitted for document acquisition. The taxpayer argued that the lower court failed to recognize the inadmissibility of the tax authority's appeal due to missing proof of service and lack of a postal receipt. The court decided to remand the case rather than rule on the merits because the procedural defects alleged by the taxpayer required verification of the case files, which the Supreme Court cannot examine directly.

Regesto Legislator

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Art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.; The Supreme Court may examine procedural errors in lower court proceedings if they affect the admissibility of the appeal, and must remand the case for document acquisition when such verification is necessary.

Parole chiave

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procedural error errors in proceeding tax appeal proof of service remittal for documents inadmissibility notification receipt revoca dell'annullamento

Disposizioni normative citate

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Art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 19410/2015
(Cass. n. 19410/2015, Cass.
Cass. n. 8069/2016
19410/2015, Cass. n. 8069/2016); - deve soprassede rsi sull’esame del terzo motivo, involgente il merito della vicenda processuale e recessivo rispetto ai motivi processuali;
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Testo completo

to la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 15291‒2020 R.G. proposto da: RUGGIERO Antonia, rappresentata e difesa, per procura speciale a margine del ricorso, dagli avv.ti Fabrizio GRANATA (pec: fabrizio.granata@avvocatiavellinopec.it) e Carmen NAPOLETANO (pec: carmen.napoletano@avvocatiavellinopec.it); -ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato (pec: ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it); -controricorrente - Oggetto: TRIBUTI avverso la sentenza n. 7496/05/2019 della Commissione Tributaria Regionale della CAMPANIA, Sezione staccata di SALERNO, depositata in data 04/10/2019; udita la relazione svolta nella camera di consiglio non partecipata del giorno 28/01/2026 dal Cons. Lucio Luciotti;

Rilevato che: -la CTR (ora Corte di giustizia tributaria di secondo grado – CGT - 2) della Campania, sezione staccata di Salerno, con la sentenza in epigrafe indicata accoglieva l’appello proposto dall’Agenzia delle entrate avverso la sfavorevole sentenza di primo grado, n. 563/05/2016, depositata in data 15/04/2016, confermando l’avviso di liquidazione di imposta e irrogazione delle sanzioni emesso nei confronti di Antonia Ruggiero, con cui l’Ufficio aveva revocato l’agevolazione c.d. prima casa (Iva al 4%), prevista dalla nota II bis all’art. 1, Tariffa Parte Prima allegata al d.P.R. 131/86, per mancato accatastamento dell’immobile nel termine di tre anni previsti dalla norma di agevolazione; -avverso tale statuizione la contribuente ricorre per cassazione con atto affidato a tre motivi, cui replica l’intimata con controricorso; - con i primi due motivi la ricorrente lamenta la mancata rilevazione, da parte della CGT-2, del l’inammissibilità del gravame non avendo l’Agenzia delle entrate appellante tempestivamente prodotto in giudizio la prova della ricezione dell’atto di appello da parte di essa appellata né mai richiesto di essere rimessa in termini per poter provvedere a detta produzione (primo motivo), e per non avere nemmeno prodotto, all’atto della costituzione in giudizio, la ricevuta di spedizione della raccomandata postale utilizzata per la notifica dell’atto (secondo motivo);

Considerato che: - ai fini della decisione delle sopra indicate censure si rende necessario verificare la documentazione presente negli atti del giudizio di merito e, quindi, acquisire i fascicoli di quei gradi , il cui esame è consentito a questa Corte in quanto i due motivi, benché erroneamente rubricati come errores in iudicando , in concreto denunciano errores in procedendo ai sensi all’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c. (Cass. n. 19410/2015, Cass. n. 8069/2016); - deve soprassede rsi sull’esame del terzo motivo, involgente il merito della vicenda processuale e recessivo rispetto ai motivi processuali;

P.Q.M rinvia la causa a nuovo ruolo disponendo l’acquisizione, a cura della Cancelleria, dei fascicoli dei gradi