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Ordinanza — n. 6259/2026 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses tax appeal due to lack of specific reasoning regarding economic behavior and presumption validity.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 6259/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Cassation Court dismissed the tax authority's appeal against a lower court's decision to annul a tax assessment. The lower court had annulled the assessment because the tax authority relied on simple presumptions without sufficient evidence of gravity, precision, and concordance, and failed to explain the specific non-economic factors justifying the business choices. The Cassation Court rejected the appeal, ruling that the lower court's reasoning was not legally flawed but rather that the tax authority's use of presumptions was permissible under established jurisprudence.

Regesto Legislator

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Art. 39 comma 1 DPR 600/1973; Art. 54 DPR 633/1972: In tax assessments, simple presumptions are valid if grave, precise, and concordant, and the court must evaluate them without requiring absolute proof before considering contrary evidence.

Parole chiave

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tax assessment simple presumptions economic behavior tax authority Cassation Court burden of proof tax liability agroalimentare

Disposizioni normative citate

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Art. 39 comma 1 DPR 600/1973
Essa, peraltro, si pone in insanabile contrasto con il principio in base al quale «In tema di accertamento tributario relativo sia all'imposizione diretta che all'IVA, la legge -rispettivamente art. 39, comma 1, del d.P.R.
Art. 54 DPR 633/1972
4 , c.p.c., la Nullità della sentenza per motivazione meramente apparente in violazione dell'art.36 D.Lgs. 546/92, 118 disp att.
Art. 2729 c.c.
Art. 2697 comma 2 c.c.
Art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c.
Con il primo motivo di ricorso la difesa erariale deduce, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n.
art. 111 Cost
Pertanto, il vizio di motivazione meramente apparente della sentenza ricorre, per costante orientamento di questa Corte, quando il giudice, in violazione di un obbligo di legge, costituzionalmente imposto (art. 111 Cost., comma 6), ossia degli artt.

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 10615/2024
» (Cass. n. 10615/2024; v.
Cass. n. 11690/2024
anche Cass. n. 11690/2024).
Cass. n. 9784/2010
Cass. n. 9784/2010), la Corte territorialenon spiega le ragioni per le quali il mero ricorso a presunzioni semplici renderebbe illegittimi gli atti impositivi.
Sez. U n. 22232/2016
Sez. U, n. 8053/2014
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Testo completo

to la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 25818‒2017 R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato (pec: ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it); -ricorrente - contro CURATELA del fallimento della IMPRESA MERIDIONALE s.n.c. di Angela e Rossella Ferrara, nonché queste ultime nella qualità di socie, rappresentate e difese, per procura speciale in atti, dall'avv. Gaetano DI CARO (pec: studio@avvocatidicaro.191.it); -controricorrenti - Oggetto: TRIBUTI– motivazione apparente e contro ACCOMANDITA FERRARA G. di FERRARA Francesco Rocco s.a.s., nonché FERRARA Francesco Rocco e FERRARA Ottavio, FERRARA Giulia, FERRARA Giuseppe e FERRARA Angela, rappresentati e difesi, per procura speciale in atti, dall’avv.

Alessia DE NITTO (pec: avv.adenitto@pec.it); -controricorrenti - avverso la sentenza n. 267/01/2017 della Commissione Tributaria Regionale della BASILICATA, depositata in data 04/04/2017; udita la relazione svolta nella camera di consiglio non partecipata del giorno 28/01/2026 dal Cons. Lucio Luciotti; FATTI DI CAUSA 1. L’Agenzia delle entrate di Matera, sulla scorta delle risultanze di un p.v.c. redatto da propri funzionari a carico della Impresa Ferrari s.n.c. di Angela Rossella Ferrara, a far data dal 03/09/2015 denominata Impresa Meridionale s.n.c. di Angela e Rossella Ferrara, emetteva nei confronti della predetta società, con riferimento all’anno d’imposta 2008, un avviso di accertamento per recupero a tassazione di componenti positivi di reddito non dichiarati e registrati pari ad € 109.691,37 per interessi attivi su prestiti effettuati a favore della società Agrifela s.r.l. in violazione dell'art 45 del t.u.i.r. e dell'art . 1815 c.c.; nonché, ai fini delle IIDD ed IRAP,di componenti negativi (costi non deducibili) per € 696.204,34 oltre IVA indebitamente detratta per € 110.375,00.

L’agenzia emetteva inoltre avvisi di accertamento che notificava ai soci per i rispettivi redditi di partecipazione nella società di persone ex art. 5 d.P.R. n. 917 del 1986.

2. I separati ricorsi proposti avverso i predetti atti impositivi dalla società contribuente e dai soci venivano riuniti dalla CTP (ora Corte di giustizia tributaria di primo grado –CGT1) di Matera che li accoglieva.

3. L’appello proposto dall’Ufficio veniva rigettato dalla CTR (ora Corte di giustizia tributaria di secondo grado –CGT2) della Basilicata con la sentenza in epigrafe indicata. Sostenevano i giudici di appello che la sentenza di primo grado «non merita censure e va, quindi, confermata.L'iter logico-giuridico seguito dai Primi Giudici è corretto ed adeguatamente motivato»; che «Gli atti impugnati sono scaturiti dalla rideterminazione dei redditi eseguita dall’Amministrazione finanziaria ai sensi e per gli effetti dell'art.39 - comma l - lett. d DPR 600/1973 »; che «L 'Ufficio ha motivato l'accertamento eseguito esclusivamente sulla scorta di un comportamento valutato come a ntieconom ico »; che « Nel caso di specie siamo in presenza di presunzioni semplici non corroborate dagli elementi dellagravità, precisione e concordanza ex art.2729 c.c. e, pertanto, gli accertamenti sono da ritenersi illegittim i»; che « Parte contribuente, inoltre, ha giustificato alcune scelte imprenditoriali determinate da vari fattori e non soltanto dalla convenienza economica».

4. Avverso tale statuizione l’Agenzia delle entrate ricorre per cassazione con atto affidato a tre motivi, cui replica con controricorso la curatela fallimentare dell’Impresa meridionale s.n.c. di Angela e Rossella Ferrari nonché queste socie.

5. La curatela intimata ha depositato istanza di urgente trattazione della causae memoria ex art. 380-bis 1 c.p.c. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con il primo motivo di ricorso la difesa erariale deduce, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4 , c.p.c., la Nullità della sentenza per motivazione meramente apparente in violazione dell'art.36 D.Lgs. 546/92, 118 disp att. c.p.c., 132, comma 2, n. 4 c.p.c. Sostiene la ricorrente che l’apparenza della motivazione si coglie sotto un duplice profilo: - per non avere la CTR preso in esame le presunzioni semplici offerte dall'Ufficio in relazione ai singoli rilievi esposti nell'avviso di accertamento impugnato; - per l’astrattezza dell’affermazione secondo cui «Parte contribuente, inoltre, ha giustificato alcune scelte imprenditoriali determinate da vari fattori e non soltanto dalla convenienza economica».

Sostiene, ancora, che «Le motivazioni contenute nell'atto di appello proposto dall'Ufficio sono state del tutto ignorate dalla sentenza che ha omesso di spiegare le ragioni per cui sono prive di pregio le doglianze contenutenell'atto di appello, anziché, come suo preciso obbligo, esaminarle, salvo poi anche confutarlespiegandone i motivi, come richiede l'orientamento consolidato di codesta Corte (Cass. nn. 27500 e25856 del 2016). I giudici regionali definiscono l'accertamento motivato "esclusivamente sulla scorta di un comportamento valutato come antieconomico", laddove, da una chiara lettura dell'accertamento s i rileva che l'uf ficio attribuisce il carattere "antieconomico" al rilievo n. 1 sul "Noleggio e appalti - conto 06010303, al rilievo n. 5 sulla "Prestazioni di servizi - conto 06010265" e sul rilievo n. 6 concernente gli "interessi attivi su Agrifela srl c/infruttifero -conto 01151626, mentre gli altri rilievi sono [è] fondati su ben altre ragioni», evincibili dall’atto impositivo integralmente riprodotto nel ricorso.

2. Il motivo è fondato e va accolto.

3. È noto (cfr. al riguardo Cass. n. 17196/2020, in motivazione) che la motivazione meramente apparente - che la giurisprudenza parifica, quanto alle conseguenze giuridiche, alla motivazione in tutto o in parte mancante -sussiste allorquando, pur non mancando un testo della motivazione in senso materiale, lo stesso non contenga una effettiva esposizione delle ragioni alla base della decisione, nel senso che le argomentazioni sviluppate non consentono di ricostruire il percorso logico-giuridico alla base del decisum. È stato, in particolare, precisato che la motivazione è solo apparente, e la sentenza è nulla perché affetta da error in procedendo, quando, benché graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all'interprete il compi to di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture (Cass.

Sez. U n. 22232/2016), oppure allorquando il giudice di merito ometta ivi di indicare gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento ovvero li indichi senza un'approfondita loro disamina logica e giuridica, rendendo, in tal modo, impossibile ogni controllo sull'esattezza e sulla logicità del suo ragionamento (Cass. n. 9105/2017) oppure, ancora, nell'ipotesi in cui le argomentazioni siano svolte in modo talmente contraddittorio da non permettere di individuarla, cioè di riconoscerla come giustificazione del decisum (Cass. n. 20112/2009).

Pertanto, il vizio di motivazione meramente apparente della sentenza ricorre, per costante orientamento di questa Corte, quando il giudice, in violazione di un obbligo di legge, costituzionalmente imposto (art. 111 Cost., comma 6), ossia degli artt. 132, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ. e 36, comma 2, n. 4, del d.lgs. n. 546 del 1992, omette di illustrare l'iter logico seguito per pervenire alla decisione assunta, ossia di chiarire su quali prove ha fondato il proprio convincimento e sulla base di quali argomentazioni è pervenuto alla propria determinazione, in tal modo consentendo di verificare se abbia effettivamente giudicato iuxta alligata et probata.

La sanzione di nullità colpisce, dunque, non solo le sentenze che siano del tutto prive di motivazione da punto di vista grafico ma anche quelle che presentano "una motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile" oppure, come nel caso di specie, un "contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili" (Cass., Sez. U, n. 8053/2014).

4. Orbene, in tale grave forma di vizio motivazionale incorre sicuramente la sentenza impugnata che, come correttamente dedotto dallaricorrente, non disvela l’iter logico giuridico sotteso alla decisione e non assurge al c.d. “minimo costituzionale”, risolvendosi la motivazione censurata in affermazioni del tutto generiche ed anapodittiche. Tale è l’affermazione secondo cui «La Sentenza n. 397/02/14 emessa in data 10.07.2014 dalla CommissioneTributaria Provinciale di Matera non merita censure e va, quindi, confermata.L'iter logico- giuridico seguito dai Primi Giudici è corretto ed adeguatamente motivato», che inoltre non si confronta con i motivi di impugnazione svolti dall’Agenzia nell’atto di appello che, per autosufficienza, è allegato al ricorso.

Inoltre, a parte la mancata esplicitazione delle ragioni della presa d’atto che «Gli atti impugnati sono scaturiti dalla rideterminazione dei redditi eseguitadall'Amministrazione Finanziaria ai sensi e per gli effetti dell'art.39 -comma1 - lett. d DPR 600/1973 », non si riesce a comprendere la ragione dell’affermazione secondo cui «L'Ufficio ha motivato l'accertamento eseguitoesclusivamente sulla scorta di un comportamento valutato come antieconomico », posto che, per giurisprudenza pacifica di questa Corte (a cui la CGT2 non si è attenuta, così rendendo evidente l’infondatezza dell’eccezione di inammissibilità sollevata dalla controricorrente Accomandita Ferrara G. di Ferrara Francesco Rocco s.a.s. e soci, con riferimento alla previsione di cui all’art. 360-bis, primo comma, n. 1, c.p.c.) l’antieconomicità costituisce valore indiziario della non inerenza del bene o del servizio acquistati all'attività espletata (v., tra le più recenti, Cass. n. 13928/2025; n. 11999/2025; n. 9131/2025).

Analogamente generica ed apodittica è l’affermazione secondo cui «Nel caso di specie siamo in presenza di presunzioni semplici non corroboratedagli elementi della gravità, precisione e concordanza ex art.2729 c.c.». Essa, peraltro, si pone in insanabile contrasto con il principio in base al quale «In tema di accertamento tributario relativo sia all'imposizione diretta che all'IVA, la legge -rispettivamente art. 39, comma 1, del d.P.R. n. 600 del 1973 (richiamato dal successivo art. 40 per quanto riguarda la rettifica delle dichiarazioni di soggetti diversi dalle persone fisiche) ed art. 54 del d.P.R. n. 633 del 1972 - dispone che l'inesistenza di passività dichiarate, nel primo caso, o le false indicazioni, nel secondo, possono essere desunte anche sulla base dipresunzioni semplici, purché gravi, precise e concordanti, senza necessità che l'Ufficio fornisca prove "certe"; pertanto, il giudice tributario di merito, investito della controversia sulla legittimità e fondatezza dell'atto impositivo, è tenuto a valutare, singolarmente e complessivamente, gli elementi presuntivi forniti dall'Amministrazione, dando atto in motivazione dei risultati del proprio giudizio (impugnabile in cassazione non per il merito, ma esclusivamente per inadeguatezza o incongruità logica dei motivi che lo sorreggono) e solo in un secondo momento, ove ritenga tali elementi dotati dei caratteri di gravità, precisione e concordanza, deve dare ingresso alla valutazione della prova contraria offerta dal contribuente, che ne è onerato ai sensi degli artt. 2727 e ss. e 2697, comma 2, c.c. » (Cass. n. 10615/2024; v. anche Cass. n. 11690/2024).

Pertanto, a fronte di un tale consolidato orientamento giurisprudenziale, già tale all’epoca della pronuncia (cfr. Cass. n. 9784/2010), la Corte territorialenon spiega le ragioni per le quali il mero ricorso a presunzioni semplici renderebbe illegittimi gli atti impositivi.

5. Nello stesso vizio di assoluta genericità ricade l’affermazione secondo cui «Parte contribuente, inoltre, ha giustificato alcune scelte imprenditoriali determinate da vari fattori e non soltanto dalla convenienza economica», avendo la sentenza impugnata del tutto omesso di esplicitare la natura e la rilevanza dei “vari fattori”, diversa dalla mera convenienza economica, che giustificavano le contestate scelte imprenditoriali.

6. All’accoglimento del primo motivo di ricorso consegue l’assorbimento del secondo motivo, con cui la ricorrente deduce, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 109 t.u.i.r., 39 del DPR n.600173, 115 c.p.c. 2697 e 2729 del c.c., nonché del terzo,con cui la ricorrente deduce, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione dell’art. 109 t.u.i.r. (rilievo riguardante le spese telefoniche limitatamente alla ripresa a tassazione di €.35.312.14).

7. Consegue, altresì, la cassazione della sentenza impugnata con rinvio della causa alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Basilicata che provvederà a rendere congrua motivazione delle ragioni della decisione che assumerà all’esito del riesame della vicenda processuale e a regolamentare le spese processuali del presente giudizio di legittimità. P.Q.M accoglie il primo motivo di ricorso , assorbiti gli altri; cassa la sentenza impugnata e