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Ordinanza — n. 6253/2026 — snciv Generato dall'IA

Cassation court allows appeal against tax tribunal for illogical expense compensation to total winner.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 6253/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The court allowed the appeal against the Regional Tax Commission's decision to offset litigation costs against the fully victorious appellant. The Regional Tax Commission had compensated expenses citing 'extraordinary reasons' based on factual controversy, but the appellant was the sole winner. The court ruled that such compensation requires specific 'grave and extraordinary reasons' beyond mere factual disputes, which were absent here.

Regesto Legislator

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Art. 92 c.p.c.; Art. 15 d.lgs. n. 546/1992: Compensation of litigation expenses against a totally victorious party is permitted only upon proof of grave and extraordinary reasons, such as absolute uncertainty or novel issues, not merely factual contestability.

Parole chiave

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litigation expenses compensation total victory rule extraordinary reasons requirement tax tribunal procedure cassation review standard esecuzione per crediti fiscali obbligo di pagamento imposta sui veicoli a motore

Disposizioni normative citate

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Art. 92 c.p.c.
91 c.p.c., primocomma, e dell’art. 92 c.p.c., secondocomma, per inesistenza dei gravi ed eccezionali motivi tali da compensare le spese di lite.
Art. 15 d.lgs. n. 546/1992
Al riguardo, deve preliminarmente osservarsi che –essendo stato il presente giudizio instaurato, in secondogrado, in data 8.6.2021 – trova applicazione ratione temporisil testo dell’art. 15 d.lgs. n. 546/1992 (che trova corrispondenza nell’art.
Art. 13, comma 2, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132
come modificato dall’art. 13, comma 2, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito dalla legge 10 novembre 2014, n.
Corte costituzionale, sent. n. 77 del 2018
art. 86 c.p
17806-2022proposto da: ORLANDO FRANCESCO SAVERIO,rappresentato e difes o in proprio ex art. 86 c.p.c.
art. 91 c.p
3), c.p.c., violazione dell’art. 91 c.p.c., primocomma, e dell’art.
art. 92 c.p
91 c.p.c., primocomma, e dell’art. 92 c.p.c., secondocomma, per inesistenza dei gravi ed eccezionali motivi tali da compensare le spese di lite.
art. 15 d.lgs. n. 546/1992
Al riguardo, deve preliminarmente osservarsi che –essendo stato il presente giudizio instaurato, in secondogrado, in data 8.6.2021 – trova applicazione ratione temporisil testo dell’art. 15 d.lgs. n. 546/1992 (che trova corrispondenza nell’art.

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 10685 del 2019
Cass. n. 10685 del 2019), «per cui vi esula, rientrando nel potere discrezionale del giudice di merito, la valutazione dell’opportunità di compensarle in tutto oin parte, sia nell’ipotesi di soccombenza reciproca che in quella di concorso di altri giusti motivi»(cfr.
Cass. n. 24502 /2017
Cass. n. 24502 /2017 ; nello stesso senso anche Cass.n.
Cass. n. 19613del 2017
Cass. n. 21400/2021
Cass. n. 17816/2019
Cass. n. 3977/2020
4696 /2019 ; in senso conforme Cass. n. 3977/2020).
Cass. n. 4696 /2019
Cass. n. 4696 /2019 ; in senso conforme Cass.
Corte cost., sent. n. 157/2014
21400/2021, che richiama Corte cost., sent. n. 157/2014).
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Testo completo

nunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso n. R.G. 17806-2022proposto da: ORLANDO FRANCESCO SAVERIO,rappresentato e difes o in proprio ex art. 86 c.p.c. -ricorrente- contro REGIONE CAMPANIA, in persona del Presidentepro tempore -intimata- avverso la sentenz a n. 237/2022 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALEdella CAMPANIA, depositat a il 3/1/2022 ; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 3/12/2025 dal Consigliere Relatore Dott. ssa ANTONELLA DELL'ORFANO. FATTI DI CAUSA Francesco Saverio Orlandopropone ricorso, affidato ad unico motiv o , per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe , con cui la Commissione tributaria regionale della Campania aveva accolto, compensando le spese di lite, l'appello avverso la sentenza n. 60/2021 della Commissione tributaria provinciale di Napoli , con cui era stato respinto il ricorso avverso ingiunzione di pagamento nei confronti della Regione Campaniaper tasse automobilistiche.

La Regione Campania è rimasta intimata. RAGIONI DELLA DECISIONE 1.1. Con unico motivo il ricorrente denuncia, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3), c.p.c., violazione dell’art. 91 c.p.c., primocomma, e dell’art. 92 c.p.c., secondocomma, per inesistenza dei gravi ed eccezionali motivi tali da compensare le spese di lite. 1.2. La censura è fondata. 1.3. Va premesso cheil potere del Giudice di compensare le spese di lite presentanatura discrezionale, sicché il sindacato di questa Corte, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n.

3) c.p.c., è limitato ad accertare che non risulti violato il principio secondo il quale le stesse non possono essere poste a carico della parte totalmente vittoriosa (cfr. Cass. n. 10685 del 2019), «per cui vi esula, rientrando nel potere discrezionale del giudice di merito, la valutazione dell’opportunità di compensarle in tutto oin parte, sia nell’ipotesi di soccombenza reciproca che in quella di concorso di altri giusti motivi»(cfr. Cass. n. 24502 /2017 ; nello stesso senso anche Cass.n. 19613del 2017), e ciò «in ragione della “elasticità” costituzionalmente necessaria che caratterizza il potere giudiziale di compensazione delle spese di lite, “non essendo indefettibilmente coessenziale alla tutela giurisdizionale la ripetizione di dette spese”in favore della parte vittoriosa» (così Cass. n. 21400/2021, che richiama Corte cost., sent. n. 157/2014). 1.4.

Rimane tuttavia censurabile in sede di legittimità la coerenza e la razionalità (non della scelta di compensare le spese, ma) della motivazione con cui il giudice di merito abbia sorretto la compensazione, risultando suscettibile di cassazione la « motivazione palesemente illogica, inconsistente o manifestamente erronea»(così, in motivazione, Cass. n. 17816/2019). 1.5. Tale, appunto, è l’evenienza verificatasi nel caso che occupa, per le ragioni di seguito illustrate. 1.6. Al riguardo, deve preliminarmente osservarsi che –essendo stato il presente giudizio instaurato, in secondogrado, in data 8.6.2021 – trova applicazione ratione temporisil testo dell’art. 15 d.lgs. n. 546/1992 (che trova corrispondenza nell’art. 92 c.p.c. come modificato dall’art. 13, comma 2, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito dalla legge 10 novembre 2014, n. 162, nonché «integrato» in forza della sentenza «additiva» della Corte costituzionale 19 aprile 2018, n. 77 ), secondo il quale la compensazione delle spese –oltre che per soccombenza reciproca –è prevista solo «qualora sussistano gravi ed eccezionali ragioni che devono essere espressamente motivate». 1.7.Questa Corte ha, poi, statuito che «ai sensi dell'art. 92 c.p.c., come risultante dalle modifiche introdotte dal d.l. n. 132 del 2014 e dalla sentenza n. 77 del 2018 della Corte costituzionale, la compensazione delle spese di lite può essere disposta (oltre che nel caso della soccombenza reciproca), soltanto nell'eventualità di assoluta novità della questione trattata o di mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti o nelle ipotesi di sopravvenienze relative a tali questioni e di assoluta incertezza che presentino la stessa, o maggiore, gravità ed eccezionalità delle situazioni tipiche espressamente previste dall’art. 92, comma 2, c.p.c.» (cfr.

Cass.n. 3977/2020). 1.8. Secondo quanto già affermato da questa Corte, tali gravi ed eccezionali ragioni sono da ravvisare, quindi, « nelle ipotesi di sopravvenienze relative a tali questioni»(cioè, quelle trattate in giudizio) «di assoluta incertezza che presentino la stessa, o maggiore, gravità ed eccezionalità delle situazioni tipiche espressamente previste dall’art. 92, comma 2, cod. proc. civ.» (cfr. Cass. n. 4696 /2019 ; in senso conforme Cass. n. 3977/2020). 1.9. Deve allora osservarsi che quanto evidenziato dalla Commissione tributaria regionale per giustificare la compensazione delle spese di lite («Le spese del doppio grado si compensano ex art. 92 c.p.c., ravvisandosi straordinari ed eccezionali motivi in ordine alla vicenda di causa, segnatamente per la controvertibilità fattuale della stessa») non può integrare le «gravi ed eccezionali ragioni» che, sole, possono giustificare la compensazione di lite in pregiudizio della parte vittoriosa. 1.10.L’odierno ricorrente era risultato totalmente vittorioso all’esito del giudizio di merito, cosicché la compensazione delle spese non era giustificabile, non potendosi ravvisare, in concreto, alcuna grave ed eccezionale ragione per derogare al criterio generale della soccombenza.

2. Il ricorso va dunque accolto, con conseguente cassazione dell'impugnata sentenza e rinvio per nuovo esame alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania in diversa composizione, cui resta demandata anche la pronuncia sulle spese del giudizio di legittimità. P.Q.M La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campaniain diversa composizione, cui demanda di pronunciare anche sulle spese del giudizio di legittimità. Così deciso in Roma