Italian Supreme Court dismisses tax appeal claiming procedural nullity due to missed hearing notice deadline.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court rejected Vincenzo Carlini's cassation appeal against a regional tax commission decision. The taxpayer argued the hearing notice was invalid because it was not sent within the required thirty-day window, citing specific tax procedural laws. The court found the notice was properly delivered via electronic mail (PEC) exactly thirty days prior to the hearing, thereby validating the procedure and dismissing the nullity claim.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 31 d.lgs. 546/1992; Art. 360 n. 4 c.p.c.: Failure to communicate the hearing date at least thirty days in advance does not render the administrative decision null if the notice was actually sent within the statutory period.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso nr.20773-2021 R .G. proposto da: CARLINI VINCENZO, rappresentato e difeso dall’ Avvocat o SAVERIO SIMONELLIgiusta procura speciale in atti -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e dife sa ope legis dal l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO -resistente- AGENZIA DELLE ENTRATERISCOSSIONE, in persona del Direttore pro tempore CAMERA DI COMMERCIO DI VITERBO , in persona del legale rappresentante pro tempore REGIONE LAZIO, in persona del Presidente pro tempore -intimati- avverso la sentenza n. 333/2021 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE del LAZIO,depositata il 20/1/2021 ; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 3/12/2025 dal Consigliere Relatore Dott.ssa ANTONELLA DELL'ORFANO FATTI DI CAUSA Vincenzo Carlini prop on e ricorso, affidato ad unico motiv o , per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui Commissione tributaria regionale del Lazio aveva respinto l’appello del contribuente avverso la sentenza n. in rigettodel ricorso proposto avversointimazione di pagamento e sottesecartelle esattorial i .
Agenzia delle entrate si è costituita al solo scopo di partecipare all’udienza di discussione, Agenzia delle entrate riscossione, Regione Lazio e la Camera di Commercio di Viterbo sono rimaste intimate. RAGIONI DELLA DECISIONE 1.1. C on unico motivo il ricorrente denuncia, in rubrica, « illegittimità dell'impugnata sentenza sotto il profilo dellaviolazione o falsa applicazione di norme di diritto, per nullità delprocedimento; per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, ai sensi dell'art. 360, commi n 3, 4 e 5 c.p.c. -errores in procedendo - violazione della legge n. 145/2018 - della l. 27/2020 e art.31 d.lgs n 546/1992 - art. 6 CEDU, nonché dell'art. 111 Cost. in tema di c.d. giusto processo e presenza di impedimento di carattere assoluto» e lamenta nullità della sentenza impugnata per mancata comunicazione della data di rinvio dell’udienza di trattazione nel termine previsto dall’art. 31 cit. 1.2.
La doglianza, che risulta sostanzialmente formulata esclusivamente ai sensi dell’art. 360 n. 4 c.p.c., essendo stata lamentata la nullità della sentenza impugnata resa dalla CTR in assenza della comunicazione dell'avviso di udienza nel termine previsto dall'art.31 d.lgs. n.546/1992, è in fondata. 1.3. Come già affermato da questa Corte (cfr. Cass.n. 1786/2016), già a livello di prassi amministrativa si ritiene che il mancato rispetto del termine per l'invio dell'avviso di trattazione della causa previsto dell'art.3 d.lgs.n. 546/1992 - applicabile in relazione al richiamo operato quanto ai giudizi di appello, dall'art.61 d.lgs.n. 546/ 19 92 - determina la nullità della comunicazione e di tutti i successivi atti conseguenziali, salva l'acquiescenza della parte interessata che, nelle proprie difese scritte, non sollevi tempestivamente l'eccezione, ovvero che comparendo nella pubblica udienza non eccepisca alcunchéal riguardo - cfr.
Circ. Ag. Dogane 4.4.2002 n.26, § 6-. 1.4. Si tratta di principi ormai sedimentati nella giurisprudenza di questa Corte, essendosi ritenuto che nel contenzioso tributario la comunicazione della data di udienza, ai sensi dell'art. 31 del digs. 31 dicembre 1992, n. 546, adempie ad un'essenziale funzione di garanzia del diritto di difesa e del principio del contraddittorio, al checonsegue che la omessa comunicazione alle parti, almeno trenta giorni prima, dell'avviso di fissazione dell'udienza di discussione determina la nullità della decisione della Commissione tributaria ( cfr.
Cass. n n. 27837/2018, 18279/2018, 1786/2016, 11487/2013, 23607/2012,13654/2011). 1.5. Sulla stessa linea interpretativa è stato ritenuto che la tardiva comunicazione dell'avviso di trattazione dell'udienza non produceva nullità della sentenza nel solo caso di partecipazione del difensore alla detta udienza– cfr. Cass. n. 20370/2006 in motiv. - , circostanza che non ricorre nel caso in esame. 1.6. Orbene, dall'esame del fascicolo d'ufficio è emerso che l'avviso di fissazione d’udienza alla parte contribuente è stato inviato rispetta ndo appieno il termine di trenta giorni previsto dall’art. 31 cit. , atteso che la comunicazione risulta inviata a mezzo PEC ricevuta dal difensore della parte in data 19/10/2020, con fissazione dell’udienza di trattazione in data 23/11/2020, circostanze peraltro indicate anche dallo stesso ricorrente (cfr. pag. 5 ricorso).
2. Le ulteriori doglianze, esposte all’interno del medesimo motivo di ricorso, circa la mancata applicazione del favor rei con riguardo alle applicate sanzioni ed alla condanna alle spese di lite in favore dell’Agenzia delle entrate, difesa a mezzo di propri funzionari, sono inammissibili per difetto di specificità dell'art. 366, comma 1, n. 4), c.p.c., non avendo il ricorrente trascritto o allegato al ricorso il provvedimento relativo alle sanzioni che si assumono indebitamente applicate, edinfondate, atteso che nel giudizio di appello l’Agenzia delle entrateriscossione risult a, dall’esame del fascicolo d’ufficio, rappresentata in giudizio da Avvocato del libero foro (Avvocato Anna Paradiso)– sulla cui ammissibilità cfr. ex multis Cass. n. 8617/2025, Cass. n. 28199/2024, Cass. n. 21370/2023-, mentre con riguardo all’Agenzia delle entrate va ribadito che nel processo tributario, all'Amministrazione finanziaria che sia stata assistita in giudizio da proprifunzionari o da propri dipendenti, in caso di vittoria della lite, spetta la liquidazione dellespese (cfr.
Cass. nn. 1019/2024, 27634/2021 ).
3. Sulla scorta di quanto sin qui illustrato il ricorso va integralmente respinto.
4. Nulla sulle spese stante la mancata di attività difensiva dell’Erario. P.Q.M La Corte rigettail ricorso. Ai sensi dell'art.13, comma 1-quater del d.p.r. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso per cassazione, a norma del comma 1-bis dello stesso art.13, ove dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio