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Ordinanza Interlocutoria — n. 6198/2026 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against tax assessment due to procedural defect requiring notification of second defendant.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 6198/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The court dismissed the cassation appeal against the regional tax commission's decision due to a procedural defect in the notification of the second defendant. Stanleybet Malta Limited and the tax agency contested five tax assessments regarding gambling taxes and penalties, with the lower courts rejecting their claims. The court ruled that the tax agency's appeal only listed one party in the notification, necessitating a new role to formally notify the second defendant, Patrizia Ciaccia.

Regesto Legislator

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Art. 366 c.p.c.; Art. 367 c.p.c.: When a cassation appeal lists only one of multiple co-defendants in the notification, the court must order notification to the omitted party and remit the case for a new hearing.

Parole chiave

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cassation procedure notification defect tax assessment appeal co-defendant notification remit for new hearing tax agency appeal procedural irregularity tassa sulle case da gioco

Disposizioni normative citate

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Art. 366 c.p.c.
Art. 367 c.p.c.
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Testo completo

nciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n.22647/2022 R.G. proposto da : STANLEYBET MALTA LIMITED in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Antonella Terranova -ricorrente- contro AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI - UFFICIO REGIONALE DELLA PUGLIA - SEDE DI BARI in persona del Direttore pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale Dello Stato -controricorrente- sul ricorso incidentale proposto da: AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI in persona del Direttore generale pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato -ricorrente incidentale- contro STANLEYBET MALTA LIMITED in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Antonella Terranova PATRIZIA CIACCIA sul controricorso incidentale proposto da STANLEYBET MALTA LIMITED in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocata Antonella Terranova unitamente agli avvocati Roberto A.

Jacchia, Daniela Agnello, Fabio Ferraro -ricorrente incidentale- contro Agenzia delle Dogane e d ei Monopoli - Ufficio Regionale Della Puglia - Sede d i Bari in persona del Direttore Generale pro tempore -intimato- avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Puglia n. 561/2022depositata il 28/02/2022. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 16/01/2026 dal la ConsiglieraRaffaella Brogi. Rilevato che:

1. Il presente giudizio trae origine dai ricorsi proposti contro cinque avvisi di accertamento di seguito indicati: − l’avviso di accertamento n. M03090001025U in materia di Imposta Unica sulle Scommesse per l’annualità d’imposta 2009 notificato a Stanleybet Malta Limited (hinc: Stanleybet), in qualità di coobbligato in solido con il Centro trasmissione dati (hinc: CTD) Garofalo Pasqualino, con il quale veniva contestata la debenza dell’ammontare di Euro 9.600,41, oltre interessi; − l’avviso di accertamento n. M03090001083U in materia di Imposta Unica sulle Scommesse per l’annualità d’imposta 2009 notificato a Stanleybet in qualità di coobbligata in solido con il CTD Giannico Nicola, con il quale veniva contestata la debenza dell’ammontare di Euro 7.347,95, oltre interessi.

Con il medesimo atto impositivo, veniva altresì irrogata la sanzione pecunaria di Euro 2.204,39 ex art. 5, co. 2, del D. Lgs. no. 504/98; − l’avviso di accertamento n. M03090001088U in materia di Imposta Unica sulle Scommesse notificato a Stanleybet in qualità di coobbligata in solido con il CTD Cerquetti Remo, con il quale veniva contestata la debenza dell’ammontare di Euro 43.609,07, oltre interessi, ed irrogata la sanzione di Euro 13.082,72 ex art. 5, co. 2, del D. Lgs. no. 504/98; − due avvisi di accertamento notificati al CTD Ciaccia Patrizia:

1) avviso n. M03100000942U relativo al periodo d’imposta 2010, per l’importo di Euro 12.577,16, oltre interessi, e con sanzione di Euro 3.773,15 ex art. 5, co. 2, del D. Lgs. no. 504/98;

2) avviso n. M03110000943U, relativo al periodo d’imposta 2011, per l’importo di Euro 8.658,77 oltre interessi, e con sanzione di Euro 10.390,52 ex art. 5, co. 1, del D. Lgs. no. 504/98.

2. I giudizi sono stati riuniti davanti alla Commissione tributaria provinciale di Bari, che rigettava i ricorsi, con sentenza n. 674/2016, confermata dalla Commissione tributaria regionale di Bari (hinc: CTR), con sentenza n. 561/22 depositata in data 28/02/2022.

3. Contro la sentenza della CTR Stanleybet e l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli di Stato (hinc: ADMO) hanno proposto ricorso in cassazione rispettivamente, con otto motivi e con un motivo.

4. Stanleybet ha proposto controricorso al ricorso di ADMO proponendo ricorso incidentale con otto motivi.

5. ADMO ha proposto controricorso. Considerato che:

1. In via preliminare occorre rilevare che il ricorso in cassazione di ADMO, seppure risulti, dall’intestazione, proposto sia nei confronti di Stanleybet che di Patrizia Ciaccia, nella relata di notificazione reca l’indicazione solo della prima e non della seconda, con la conseguenza che deve essere disposta la notificazione anche nei confronti della sig.ra Ciaccia, rinviando la causa a nuovo ruolo. P.Q.M rinvia la causa a nuovo ruolo; assegnaall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli termine di giorni sessanta dalla comunicazione del presente provvedimento per la notificazione del ricorso in cassazione a Patrizia