Court allows tax agency's appeal against second-instance court regarding liability of partners of dissolved company.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation allowed the tax agency's appeal against a second-instance judgment that had dismissed the agency's claim against the partners of a dissolved company. The lower court incorrectly re-examined the partners' liability and legitimacy regarding the original tax assessment, contrary to the binding precedent established in the remand order. The Court ruled that the agency's action against the partners was valid and remanded the case to the second-instance court for a new decision on the merits.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 2495 c.c.; Art. 36 D.P.R. n. 600/1973: Upon the dissolution of a capital company, the former partners remain successors by law regardless of liquidation proceeds received, and the tax authority may act subsidiarily against them within the limits of amounts distributed, without needing a separate tax act.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
to la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 6488/2024 R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato, –ricorrente – contro SELVAGIO MARISA, SELVAGIO ANGELO, CORALLO CARMELO , tutti rappresentati e difesidall’Avv. Giorgio Nicastro del Lago, –controricorrenti – avverso la sentenza della CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI SECONDO GRADO DELLA SICILIA, n. 7825/2023, depositata il 27/09/2023; Giudizio di rinvio –limiti Cons. est. Rosanna Angarano 2 udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 03 febbraio 2026 dal consigliere Rosanna Angarano.
FATTI DI CAUSA 1. L’Agenzia delle Entrate notificava alla società SvatAuto s . r . l . tre avvisi di accertamento, rispettivamente per gli anni 2003, 2004 e 2005, con i qualirecuperava a tassazione un maggior imponibile ai fini Irpeg, Iva ed Irap. La società c ontribuente proponeva separati ricorsi innanzi al la C.t.p.di Ragusa che , con sentenza n. 95 depositata il 22 febbraio 2011, li accoglieva,dichiarando l’illegittimità degli avvisi di accertamento ed annullandoli. In data 25 agosto 2011 la società veniva cancellata dal registro delle imprese.
L’Agenzia delle entrateproponeva appello evocando i n giudizio la società,ancorché estinta. La C.t.r., si pronunciava in contumacia e in parziale accoglimento dell’appello, con sentenza n. 1554 del 2014 confermava la legittimità dell’avviso di accertamento per l’anno 2005 e riduceva il recupero fiscale per gli anni 2003 e 2004.
2. L’Agenzia delle entrate ricorreva per cassazione avverso detta ultima evocando in giudizio Angelo Selvagio, Marisa Selvagio e Francesco Corallo, soci della società estinta, che si difendevano a mezzo controricorso. Questa Corte,con la ordinanza n. 15481 del 2022 , annullava con rinvio la sentenza della C.t.r.
3. In data 19dicembre 2022, i tre soci riassumevano il giudizio innanzi al giudice del secondo grado, il quale , con la sentenza in epigrafe, rigettava l’appello dell’ Agenzia delle entrate , confermando - pertanto -la sentenza di primo grado che aveva annullato tutti gli atti impositivi. In particolare, il giudice del rinvio rilevava che « per procedere nei confronti dei soci di una società estinta è del tutto Cons. est. Rosanna Angarano 3 insufficiente la mera notifica a essi dell’avviso di liquidazione emesso nei confronti della società medio tempore estintasi, tale circostanza ponendosi solo come “presupposto della proponibilità dell’azione nei confronti dei soci”, da esercitarsi con un autonomo e diverso atto impositivo che dia atto della sussistenza dei presupposti legittimanti la responsabilità del socio ex art. 36 D.P.R. n. 600 del 1973.
La Corte ritiene che nell’ipotesi di cancellazione della società di capitali dal Registro delle imprese, l’Amministrazione Finanziaria può agire in via sussidiaria nei confronti dei soci, nei limiti di cui all’art. 2495 c.c., sino alla concorrenza delle somme da questi riscosse in base al bilancio finale di liquidazione, ma è tenuta a dimostrare i presupposti della loro responsabilità e, cioè che, in concreto, vi sia stata distribuzione dell’attivo e che una quota di quest’ultimo sia stata riscossa. Mancando questa dimostrazione, come nel caso in specie, l’avviso di accertamento deve essere annullato”». 4.Avverso detta ultima sentenza l’Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione nei confronti dei tre soci – Angelo Selvagio, Marisa Selvagio e Francesco Corallo – che si difendono con controricorsoe successiva memoria.
RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con il primo motivo l’Agenzia delle entrate denuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3, c.p.c.. violazione e falsa applicazione degli art. 384 e 112 c.p.c.e censura la sentenza per aver disatteso il principio di diritto esposto dalla Corte nella sentenza di annullamento con rinvio.
2. Ilmotivo è fondato. 2.1. Questa Corte, con l’ordinanza di rinvio n. 15481 del 2022 , rigettava espressamente l’eccezione di inammissibilità sollevata nel controricorsodai tre soci , i quali avevano evidenziato che l’appello era stato notificato a società già estinta. In particolare, rilevava che , Cons. est. Rosanna Angarano 4 sebbene la società fosse stata cancellata dal registro delle imprese dopo la definizione del giudizio di primo grado, l’evento non era stato dichiarato. Affermava, pertanto, che l’atto di appello era stato correttamente notificato all’ente in virtù dei principi espressi dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 15295 del 2014 con conseguente ammissibilità del medesimo.Di seguito, in accoglimento del secondo, del terzo e del quarto motivo del ricorso dell’Agenzia delle entrate riteneva che la motivazione dellasentenza di appello fosse, nel merito, contraria ai principi di legittimità in tema di c.d. frode carosello e di ripartizione dell’onere della prova ed ha annullato con rinvio per nuovo esame. 2.2.Nel giudizio di rinvio, secondo quanto riportato nella sentenza qui impugnata, i soci ribadivano il proprio difetto di legittimazione passiva in quanto non chiamati nel giudizio di appello proposto dall’Ufficio nei solo confronti della società ed affermavano , sul punto , che l’ordinanza di rinvio della Corte, pur ritenendo ammissibile e rituale la notifica dell’appelloin applicazione dell’ultrattività del mandato, non si fosse pronunciata sulla loro legittimazione.
La C.t.r., all’esito del giudizio, rigettava l’appello dell’Agenzia , escludendo la responsabilità dei soci per il debito fiscale della società per mancanza dei presupposti di cui all’art. 36 d.P.R. n. 602 del 1973 e dell’art. 2495 cod civ. 2.3. Per costante giurisprudenza di legittimità, i l giudizio di rinvio deve svolgersi entro i limiti segnati dalla sentenza di annullamento; resta, pertanto, precluso l'esame di ogni questione , logicamentepregiudiziale ed incompatibile , non rilevata dalla Corte , o perché non investita della sua decisione da un motivo di ricorso o anche perché non rilevata di ufficio; la pronuncia di legittimità può essere rimessa in discussione solo in base a fatti sopravvenuti al passaggio in decisione della causa in appello oa mutamenti normativi successivi alla Cons. est.
Rosanna Angarano 5 pubblicazione della sentenza di cassazione.Si è precisato sul punto che il riesame di ulteriori questioni verrebbe a porre nel nulla o a limitare gli effetti della sentenza di cassazione, in contrasto col principio della loro intangibilità (Cass. n. 26040/2024) . N ello stesso senso si è evidenziatoche nel giudizio di rinvio è precluso alle parti di ampliare il thema decidendume di formulare nuove domande ed eccezioni ed al giudice –il quale è investito della controversia esclusivamente entro i limiti segnati dalla sentenza di cassazione ed è vincolato da quest'ultima relativamente alle questioni da essa decisa – non è, pertanto, consentito qualsiasi riesame dei presupposti di applicabilità del principio di diritto enunciato, sulla scorta di fatti o profili non dedotti (Cass. n. 25153/2017). 2.4.
Nella fattispecie in esame questa Corte si è espressamente pronunciata sulla legittimazione dei soci e non solo sulla notifica dell’atto di appelloe, in ogni caso, si è espressa sul merito della pretesa tributaria. La Corte,infatti, dopo aver rilevato che i soci, nella loro veste di controricorrenti, avevano eccepito l’inammissibilità del ricorso mettendo in risalto «l'avvenuta proposizione dell'appello avverso la sentenza di primo grado nei confronti della società già estinta per intervenuta cancellazione dal Registro delle Imprese, anziché nei riguardi dei singoli soci», ha ritenuto di rigettare l’eccezione medesima, così confermando la loro legittimazione, senza dare alcun rilievo all’eventuale riscossione di somme in ragione del bilancio finale di liquidazione, e si è pronunciata sul merito del recupero fiscale in ragione della contestata «frode carosello» rimettendo detta ultima questione al giudice del rinvio.
La C.t.r., invece, non si è attenuta ai principi sopra esposti in quanto, anziché limitare la propria indagine al profilo demandato, ha rimessoin discussione la questione della legittimazione dei soci rispetto Cons. est. Rosanna Angarano 6 all’originario atto impositivo emesso nei confronti della società , assumendo l’insussistenza dei presupposti di cui all’art. 2495 c.c. ed hareso pronuncia incompatibile con la statuizione resa nell’ordinanza di rinvio che aveva confermato la loro legittimazione senza alcun distinguo. 2.5. Va rammentato, per altro, che le Sezioni Unite di questa Corte anche di recente,ponendosi nel solco di quanto già tracciato da Cass., sez. un., n. 6070/2013,hanno precisato che a seguito dell'estinzione della società, il socio (ex-socio) è successore per il solo fatto di essere tale e non perché abbia ricevuto quote di liquidazione; ed il carattere universale della sua successione non è contraddetto dal fatto che egli risponda solo nei limiti di quanto percepito, sicchél'ex socio è sempre successore della società estinta, in quanto tale e non in quanto percettore di somme (Cass.
Sez.U. 3625/2025). 2 Con il secondo motivo l’Agenzia delle entrate denuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3, c.p.c.violazione e falsa applicazione dell’art. 2495 c.c. Censura nel merito la statuizione della C.t.r., osservando che l a mancata ripartizione dell’attivo al termine della liquidazione non configura una condizione sufficiente per evitare la responsabilità successoria degli ex soci. Il motivo, tuttavia,resta assorbito in ragione dell’accoglimento d i quello precedente.
4. Ne consegue, l’accoglimento del primo motivo di ricorso, assorbito il secondo, e la cassazione della sentenza impugnata con rinvioalla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, in diversa composizione, la quale provvederà anche al regolamento delle spese del giudizio di legittimità. P.Q.M Cons. est. Rosanna Angarano 7 La Corte accoglie, il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo gr