Italian tax court dismisses appeal after parties reach settlement agreement compensating litigation costs.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the tax dispute extinguished following a successful out-of-court settlement between the taxpayer and the Revenue Agency. Both parties submitted formal requests to terminate the proceedings, agreeing to compensate each other for litigation expenses. Consequently, the court ruled that the case is closed without applying any additional unified contribution fees to the appellant.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 48 d.lgs. n. 546/1992; Art. 13 comma 1 quater D.P.R. n. 115/2002: A judicial proceeding is extinguished upon the parties' agreement to settle the dispute, which precludes the imposition of further procedural costs on the appellant.
Parole chiave
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a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.23517/2021 R.G. proposto da : contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato presso i cui uffici aRoma, via dei Portoghesi n.12, è domiciliata ; -ricorrente- SALA LUCIANO S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata a Roma presso lo studio dell’avv. Vips ania Andreicich, che la rappresenta e difende unitamente all’avv. Davide Gallasso e all’avv. Sonia Riva per procura speciale in calce al ricorso; -controricorrente - avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia n.580 del 20 21 , depositata i l 16 febbraio 2021 , non notificata .
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 19.2.2026 dal Consigliere DanielaMarconi. FATTI DI CAUSA 1.L’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un solo motivo, avverso la sentenza della CTR della Lombardia n. 580 del 2021 che aveva rigettato l’appello proposto contro la sentenza della CTP di Lecco n. 115 del 2019 con cui era stato annullato l’avviso di accertamento n. T9P031W00264- 18 , relativo all’anno di imposta 2013, emesso nei confronti della contribuente Sala Luciano s.r.l.per il recupero a tassazione del maggior reddito imponibile rideterminato, a fini IRES , in ragione de lla indebitadeduzione dell’accantonamento al TFM in misura superiore a quella prevista dall’art. 105 comma 1 del t.u.i.r.
2. A motivo di ricorso per cassazione l’Agenzia delle Entrate aveva lamentato, in relazione all’art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell’art. 105 commi 1 e 4 t.u.i.r., avendo la CTR erra t o nel ritenere il trattamento di fine mandato dell’amministratore non soggetto alle stesse limitazioni di deducibilità previste per il trattamento di fine rapporto.
3. La società contribuente si è difesa depositando il controricorso.
4. Successivamente entrambe le parti hanno depositato, rispettivamente il10 novembre 2025, l’ Agenzia delle E ntrate e , il 4 febbraio 2026 , la società contribuente, l’ istanza di dichiarazione di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese a seguito dell’intervenuta conciliazione, ai sensi dell’art. 48 d.lgs. n. 546 del 1992,come da accordo conciliativo, sottoscritto l’8 ottobre 2025 . RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Preliminarmente deve procedersi all’esame della domanda proposta da entrambe le parti di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere a seguito dell’intervenuta conciliazione extragiudiziale ai sensi dell’art. 48 d. lgs. n. 546 del 1992.
2. Dall’esame della documentazione allegata alle istanze risulta che le parti hanno concluso l’accordo conciliativo extra giudiziale della presente controversia relativa all’impugnazione dell’avviso di accertamento T9P031W00264-18, relativo all’anno di imposta 2013, ai sensi dell’art. 48 d. lgs. n. 546 del 1992, attraverso l’accettazione da parte della società contribuente della proposta dell’erario del 30 settembre 2025, concordando anche per la compensazione delle spese del giudizio.
3. Va dichiarata, pertanto, l’estinzione del presente giudizio per cessazione della materia del contendere a spese di lite compensate,come da concorde istanza delle parti.
4. L’esito conciliativo del giudizio esclude l'applicabilità, a carico della parte ricorrente, della misura sanzionatoria del versamento dell'ulteriore contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115 del 2002, come modificato dalla L. n. 228 del 2012. P.Q.M Dichiara l’estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere a spese di lite