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Ordinanza — n. 6138/2026 — snciv Generato dall'IA

Italian tax court cassates appeal judgment for failing to justify expense compensation under special statutory conditions.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 6138/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Supreme Court dismissed the tax authority's appeal and quashed the second-instance judgment, ruling that the lower court erred in offsetting litigation costs. The taxpayer argued the judges violated the principle of losing party bearing costs by compensating expenses without citing the required grave and exceptional reasons. The court held that such compensation is permitted only under strict statutory conditions which the lower court failed to explicitly address in its reasoning.

Regesto Legislator

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Art. 15 comma 2 d.lgs. 546/1992; Art. 9 comma 1 lett. f) n. 2 d.lgs. 156/2015: In tax proceedings, the offsetting of litigation expenses is permitted only in cases of reciprocal loss or upon the express finding of grave and exceptional reasons, such as the conduct of the losing party or uncontrollable external factors, which would render the general principle of losing party bearing costs contrary to the principle of proportionality.

Parole chiave

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tax litigation expenses offsetting costs grave exceptional reasons principle of proportionality tax appeal procedure judicial motivation litigation costs allocation diritti del contribuente

Disposizioni normative citate

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Art. 360, primo comma, n. 4 c.p.c.
Con il primo motivo il contribuente lamenta, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4 c.p.c., nullità della sentenza per violazione dell'art.
Art. 132, secondo comma n. 4 c.p.c.
4 c.p.c., nullità della sentenza per violazione dell'art. 132, secondo comma n.4 c.p.c.
Art. 91 e 92 c.p.c.
Art. 111, comma 6, Cost.
360, primo comma, n.4 c.p.c., violazione e falsa applicazione di norme di legge, violazione dell’obbligo motivazionale ex art. 111, comma 6, Cost.; carenza di motivazione.
Art. 15, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992
Secondo l’orientamento di questa Corte “Nel processo tributario, la compensazione delle spese processuali, prevista dall'art. 15, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992, nel testo modificato dall'art.
Art. 9, comma 1, lett. f), n. 2) del d.lgs. n. 156 del 2015
546 del 1992, nel testo modificato dall'art. 9, comma 1, lett.

Giurisprudenza citata

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Cass. Sez. 5, 03/09/2024, n. 23592
(Cass. Sez. 5, 03/09/2024, n. 23592; Cass.
Cass. Sez. 5, 08/04/2024, n. 9312
23592; Cass. Sez. 5, 08/04/2024, n. 9312).
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Testo completo

pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.26707/2024 R.G. proposto da : MAIO GIOVANNI, rappresentato e difeso dall'avvocato MARILENA TORRE unitamente all’avvocato GIORGIO VINCENZO ALFANO -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difes a dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO -controricorrente- avverso SENTENZA diCORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA II GRADO SICILIAn.4695/2024 depositata i l 19/06/2024 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13/11/2025 dal Consigliere FABIO DI PISA. FATTI DI CAUSA 1. Giovanni Maio ricorre, sulla base di due motivi, per la cassazione della sentenza n.4695/2024, depositata in data 19.06.2024, in forza della quale CGT-2 della Sicilia confermava la sentenza di primo grado e compensava le spese di lite tra le parti.

2. L’Agenzia delle Entrateresiste con controricorso. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con il primo motivo il contribuente lamenta, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4 c.p.c., nullità della sentenza per violazione dell'art. 132, secondo comma n.4 c.p.c. nonchè violazione ed errata applicazione degli artt.91 e 92 c.p.c. per avere i giudici di appello, in violazione del principio della soccombenza e con sentenza priva di idonea motivazione sulle gravi ed eccezionali ragioni giustificative, compensato tra le parti le spese di lite.

2. Con il secondo motivo deduce, , ai sensi dell’art. 360, primo comma, n.4 c.p.c., violazione e falsa applicazione di norme di legge, violazione dell’obbligo motivazionale ex art. 111, comma 6, Cost.; carenza di motivazione.

3. I motivi, da esaminare congiuntamente in quanto fra loro connessi, sono da ritenere fondati. 3.1. Secondo l’orientamento di questa Corte “Nel processo tributario, la compensazione delle spese processuali, prevista dall'art. 15, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992, nel testo modificato dall'art. 9, comma 1, lett. f), n.

2) del d.lgs. n. 156 del 2015, è consentita, oltre che nell'ipotesi di soccombenza reciproca, solo in presenza di ragioni gravi ed eccezionali, da enunciare espressamente nella decisione, quali la condotta processuale della parte soccombente nell'agire e resistere in giudizio, nonchél'incidenza di fattori esterni e non controllabili, tali da rendere, nel caso concreto, contraria al principio di proporzionalità l'applicazione del criterio generale della soccombenza. (Cass. Sez. 5, 03/09/2024, n. 23592; Cass. Sez. 5, 08/04/2024, n. 9312). 3.2. Nel caso di specie, dalla succinta motivazione della decisione qui impugnata –essendosi i giudici di appello limitati ad affermare che le spese potevano essere compensate “data la complessità della materia e la necessità di procedere su base interpretativa” - non è dato evincere, al di là di considerazioni meramente apodittiche, le gravi ed eccezionali ragioni di cui all’art. 15 d. lgs. 546 del 1992, idonee a giustificare una simile statuizione.

4. La sentenza deve essere, dunque, cassata con rinvio della causa alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, in diversa composizione, cui è rimessa anche la regolazionedelle spese di lite di questo giudizio di legittimità. P.Q.M La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, in diversa composizione, cui rimette anche la liquidazione delle spese del presente giudizio di legittimità. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Tributar