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Ordinanza — n. 6127/2026 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against tax notice for lack of express first-instance ruling on direct appealability.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 6127/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The court dismissed the taxpayer's cassation appeal regarding the direct appealability of a tax notice. The lower court had declared the original claim inadmissible due to procedural defects but failed to explicitly rule on the specific issue of direct appealability. The Supreme Court held that without an explicit judicial decision on this fundamental procedural point, no internal res judicata exists, rendering the taxpayer's argument invalid.

Regesto Legislator

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Art. 12, comma 4-bis, d.P.R. 602/1973; Art. 360, n. 3 c.p.c.: A cassation appeal based on the direct appealability of a tax notice is inadmissible if the first-instance judgment did not expressly rule on this issue, as no internal res judicata is formed in the absence of an explicit decision on such a fundamental procedural matter.

Parole chiave

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direct appealability tax notice internal res judicata procedural defect cassation inadmissibility istanza di ricusazione tardiva opposizione tardiva decorrenza del termine

Disposizioni normative citate

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Art. 12, comma 4-bis, d.P.R. 602/1973
Art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.
Occorre, quindi, rilevare che con un unico motivo di ricorso Fabrizio Pecci deduce, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c., la violazione del disposto di cui all’art.
Art. 380-bis, 1 c.p.c.
Formulata proposta di decisione accelerata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.
Art. 96, terzo comma, c.p.c.
149 del 2022, con formulazione di istanza di decisione ai sensi dell’ultimo comma della norma citata ed essendo il giudizio definito in piena conformità alla proposta, parte ricorrente deve essere, inoltre, condannata al pagamento delle ulteriori somme ex art. 96, terzo comma, c.p.c.
Art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002
Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 — bis dello stesso
art. 380-bis c.p
Formulata proposta di decisione accelerata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.
art. 2909 c.c
3 c.p.c., la violazione del disposto di cui all’art. 2909 c.c.
art. 100 c.p

Giurisprudenza citata

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Cass. Sez. U., 10 aprile 2024, n. 9611
(Cass. Sez. U., 10 aprile 2024, n. 9611).
Cass. Sez. U., 29 agosto 2025, n. 24172
Cass., Sez. U., n. 36069/2023
Esclusa, come anche ha opportunamente precisato la Corte (Cass., Sez. U., n. 36069/2023, Rv.
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Testo completo

pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.26180/2024 R.G. proposto da : PECCI FABRIZIO rappresentato e difeso dall'avvocato AGNESE CONDARELLI -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE, rappresentat a e difes a dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA II GRADO LAZIOn.3180/2024 depositata i l 13/05/2024 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13/11/2025 dal Consigliere FABIO DI PISA. FATTI DI CAUSA 1. Con ricorso innanzi alla CTP di Roma Fabrizio Pecci impugnava l’estratto di ruolo, di cui aveva ottenuto copia dal competente Agente della riscossione, lamentando la prescrizione dei crediti portati dalla cartella di pagamento n. 09720120257350141000 in considerazione dell’eccepita omessa notifica della stessa e del conseguente decorso del termine decennale di prescrizione.

I giudici di primo grado, preso atto della mancata costituzione di AdER, constatata l’omessa produzione in giudizio di atti interruttivi della vicenda estintiva eccepita, accoglievano il ricorso, dichiarando la prescrizione delle pretese opposte, compensando le spese di lite.

2. Avverso tale pronuncia proponeva appello, con esclusivo riferimento al capo delle spese, il Pecci, lamentando l’erronea compensazione delle stesse. Si costituiva in giudizio AdER la quale proponeva appello incidentale, dando atto del perfezionamento di plurimi atti interruttivi della prescrizione erroneamente dichiarata in primo grado e chiedendo il rigetto della censura relativa alla disposta compensazione delle spese di lite.

3. Con sentenza n. 3180/2024, i Giudici di secondo grado, premesso in ragione del proposto appello incidentale, era stata rimessa al Collegio la questione di merito introdotta con il ricorso di primo grado, in accoglimento dell’appello incidentale proposto dall’Ufficio, dichiaravano l’inammissibilità dell’originario ricorso del contribuente poiché proposto avverso l’estratto di ruolo in assenza di una delle ipotesi tassativamente previste dal comma 4- bis, art. 12, del d.P.R. 602/1973.

4. Contro detta sentenza il contribuente Fabrizio Pecci ha proposto, sulla base di un unico motivo, ricorso per cassazione cui ha resistito l’Agenzia delle Entrate-Riscossione.

5. Formulata proposta di decisione accelerata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. il contribuente ha avanzato istanza di decisione. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Preliminarmente va osservato che, sulla scorta di quanto statuito dalla sentenza delle Sezioni Unite n. 9611/2024, non sussiste alcuna incompatibilità tra il deposito della proposta di definizione accelerata da parte del Presidente di sezione o del Consigliere delegato e la presenza degli stessi quali componenti del collegio o eventualmente la loro nomina quali relatori del collegio che definisce il giudizio ai sensi dell'art. 380-bis.1 c.p.c. (Cass. Sez. U., 10 aprile 2024, n. 9611).

2. Occorre, quindi, rilevare che con un unico motivo di ricorso Fabrizio Pecci deduce, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c., la violazione del disposto di cui all’art. 2909 c.c. per avere i giudici d’appello dichiarato l’inammissibilità del ricorso originariamente proposto in violazione del “giudicato interno” formatosi sul punto a seguito dell’omessa impugnazione del capo a ciò dedicato. Lamenta che i giudici di appello non avevano ha tenuto conto del fatto che non avendo l’agente della riscossione appellato la parte della sentenza che aveva ritenuto, “seppur implicitamente, l’autonoma impugnabilità dell’estratto di ruolo” rimaneva, preclusa ogni possibilità di esaminare la questione afferente alla violazione dell’art. 12, IV comma-bis, del d.P.R. 602/1973.

3. Il ricorso è privo di fondamento. 3.1. Viene in rilievo il principio fissato dalle SS.UU. di questa Corte secondo cui in tema di giudicato implicito, la parte che ha interesse a far valere un vizio processuale rilevabile d'ufficio (in base alla norma del processo o desumibile dallo scopo di interesse pubblico, indisponibile alle parti), sul quale il giudice di primo grado abbia omesso di pronunciare espressamente, decidendo la controversia nel merito, è onerata di proporre, nel grado successivo, impugnazione sul punto, la cui omissione determina la formazione del giudicato interno sulla questione processuale, in applicazione del principio di conversione del vizio in motivo di gravame ex art. 161, comma 1, c.p.c., rimanendo precluso - tanto al giudice del gravame, quanto a quello di legittimità - il potere di rilevare per la prima volta tale vizio ex officio; a tale regola si sottraggono i vizi processuali rilevabili, in base ad espressa previsione legale, in ogni stato e grado del processo e quelli relativi a questioni "fondanti" (la cui omessa rilevazione si risolverebbe in una pronuncia inutiliter data), nonché le ipotesi in cui il giudice abbia esternato la propria decisione come fondata su una "ragione più liquida", inidonea a ravvisare una decisione implicita sulla questione processuale implicata. (Cass.

Sez. U., 29/08/2025, n. 24172). Orbene, fra i vizi “fondanti” che le SS.UU. hanno fatto salvi e che sono, quindi, rilevabili ex officioanche in difetto di impugnazione specifica senza che su di essi si formi il giudicato vi è proprio la sussistenza del requisito dell’interesse ad agire, che condiziona la stessa utile possibilità di adire l’autorità giudiziaria, secondo la norma fondante di cui all’art. 100 c.p.c., in forza della quale “per proporre una domanda o per contraddire alla stessa è necessario avervi interesse”. Come si è rilevato in dottrina l’interesse ad agire riguarda il merito inteso come bisogno di tutela giurisdizionale che deve emergere dall’affermazione dei fatti costitutivi e dei fatti lesivi del diritto.

Certamente, tale interesse si declina in modo peculiare nei giudizi che – come quello tributario – assumono una valenza specificamente impugnatoria e che, come già sopra si è osservato, non è dato ravvisare nell’impugnazione dell’estratto di ruolo, atteso che in esso non si esprime alcuna pretesa impositiva. Proprio per tale motivo, anche il più recente legislatore del d.lgs. n. 110 del 29 luglio 2024, ha preteso che il ricorrente debba indicare delle specifiche situazioni che – ab externo– palesano l’interesse del ricorrente ad una domanda di giustizia che, altrimenti, si risolverebbe in un mero giudizio di accertamento negativo in quest’ambito, di natura sostanzialmente anticipatoria e privo di rilievo sotto il profilo della enucleazionedi un concreto bene della vita minacciato o inciso dal solo estratto di ruolo.

4. Con specifico riferimento al caso di specie, nel silenzio della sentenza impugnata in grado di appello, non risulta che la questione della diretta impugnabilità dell’estratto di ruolo sia stata risolta dinanzi dal giudice di primo con statuizione espressa suscettiva di evolvere in giudicato siccome non impugnata (del resto lo stesso ricorrente parla di un giudicato “implicito”), con le logiche conseguenze che ne scaturiscono. Le Sezioni Unite hanno, peraltro, chiarito che non si forma il giudicato interno (o implicito) in caso di omessa pronuncia del giudice di merito su vizi processuali rilevabili, in base ad espressa previsione legale, “in ogni stato e grado”, su vizi relativi a questioni “fondanti”, la cui omessa rilevazione si risolverebbe in una sentenza inutiliter data, ovvero le ipotesi in cui il giudice abbia esternato la propria decisione come fondata su una ragione più liquida, che impedisce di ravvisare una decisione implicita sulla questione processuale implicata (vedi Sez. Un., 29 agosto 2025, n. 24172 cit.).

5. Il ricorso deve essere, quindi, respinto. 5.1. In forza del principio della soccombenza, parte ricorrente deve essere condannata al rimborso delle spese di lite, liquidate come in dispositivo. 5.2. Essendo la decisione resa in tema di procedimento per la definizione accelerata dei ricorsi inammissibili, improcedibili o manifestamente infondati, di cui all'art. 380-bis c.p.c. novellato dal d.lgs. n. 149 del 2022, con formulazione di istanza di decisione ai sensi dell’ultimo comma della norma citata ed essendo il giudizio definito in piena conformità alla proposta, parte ricorrente deve essere, inoltre, condannata al pagamento delle ulteriori somme ex art. 96, terzo comma, c.p.c. nonché al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, somme liquidate equitativamente come in dispositivo. 5.3.

Esclusa, come anche ha opportunamente precisato la Corte (Cass., Sez. U., n. 36069/2023, Rv. 670580 -01), «una interpretazione della norma che conduca ad automatismi non in linea con una lettura costituzionalmente compatibile del nuovo istituto, dovendo l’applicazione in concreto delle predette sanzioni rimanere affidata alla valutazione delle caratteristiche del caso di specie», va, peraltro, precisato che la fattispecie in esame non presenta alcuna peculiarità o ragione di sorta, tale da escludere l’applicabilità dalla sopra menzionata previsione legale.

P.Q.M La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente,delle spese del presente giudizio, che liquida nell'importo di € 5.500,00, per compensi, ed € 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15% ed altri accessori di legge. Condanna, altresì, il ricorrente al pagamento della somma di € 2.800,00 in favore della controricorrente ex art. 96, comma 3, c.p.c., e di € 1.400,00 in favore della Cassa delle Ammende. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 — bis dello stesso