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Ordinanza Interlocutoria — n. 6117/2026 — snciv Generato dall'IA

Court suspends tax debt litigation pending the taxpayer's request for an expedited debt settlement procedure.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 6117/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The court suspended the tax litigation pending the taxpayer's request for an expedited debt settlement procedure. The taxpayer argued that a formal request for this settlement, submitted alongside a declaration of adherence, should halt the ongoing dispute over tax collection notices. The court ruled that the judgment must be suspended until the first payment installment is made or the administrative authority denies the request.

Regesto Legislator

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Art. 1, commi da 82 a 101, legge n. 199 del 2025; Art. 87, comma 87, della legge n. 199 del 2025: The judicial proceedings concerning tax debts are suspended upon the debtor's declaration of adherence to the expedited settlement procedure, remaining suspended until the first payment is made or the administration denies the request.

Parole chiave

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tax debt litigation expedited settlement procedure judicial suspension first payment installment administrative denial iscrizione di un'ipoteca legale notifica delle Intese opposizione tardiva

Disposizioni normative citate

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Art. 1, commi da 82 a 101, legge n. 199 del 2025
Ai sensi del comma 87 dell’art. 1 cit.
Art. 87, comma 87, della legge n. 199 del 2025
Art. 2943 c.c.
3 , c.p.c., la violazione dell’art. 2943 c.c. poiché la sentenzaimpugnata, nel dichiarare la prescrizione di sanzioni e interessi, nonha considerato che in giudizio erano stati prodotti alcuni atti riscossivi, debitamentenotificati, che avevano interrotto il termine prescriziona le .
Art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Con l’unico motivo d el ricorso principale s i deduce, in relazione all’art. 360, comma 1, n.
Art. 6-ter d.lgs. n. 82 del 2005
art. 2943 c.c
3 , c.p.c., la violazione dell’art. 2943 c.c.
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Testo completo

eguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sulricorso iscritt o a l n . 26179 /20 2 4 R.G. propost o da AGENZIADELLE ENTRATE - RISCOSSIONE , in persona del d irettore pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato –ricorrente e controricorrente al ricorso incidentale – Oggetto:iscrizione ipotecaria –notifica cartelle di pagamento prodromiche – domanda di definizione agevolata –sospensione giudizio contro FIORENTINOAvv. Maria , rappresentat a e difes a da sé medesima –controricorrente e ricorrente incidentale – nonché contro AGENZIADELLE ENTRATE –intimata – avversola sentenza n. 3916 / 20 24 della Corte di giustizia tributaria di secondogrado della Campania , depositata il 14 / 6 /20 24 .

Uditala relazione svolta nell’adunanza camerale del 10 febbraio 2026 dalconsigliere Luigi D’Alessandro . Rilevatoche: 1.Maria Fiorentino impugnò dinanzi alla Corte di giustizia tributaria di primo grado di Caserta una comunicazione di avvenuta iscrizione ipotecaria limitatamente ai crediti portati da cinque prodromiche cartelledi pagamento emesse per il recupero di Irpef ed Iva relative a plurimianni d’impost a compresi tra il 2009 e il 2016 , lamentando la mancata notifica delle cartelle e della necessaria intimazione di pagamentoed eccependo la prescrizione dei crediti a cui tre cartelle si riferivano. 2.Da quanto emerge dalla sentenza qui impugnata, i l Giudice di prime cure accolse il ricorso solo limitatamente alle sanzioni – ritenute prescritte– applicate in una delle cartelle di pagamento .

3. La Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania , investita dell’appello della contribuente , accolse parzialmente il gravame,ritenendo maturata la prescrizione quinquennale rispetto alle sanzionie agli interessi compresi in tutte le cartelle in relazione alle qualiera stata sollevata la relativa eccezione .

4. Avverso tale pronuncia l’Agenzia delle entrate - Riscossione ha proposto ricorso per cassazione affidandolo a un motivo , cui Maria Fiorentino ha resistito con controricorso e con ricorso incidentale anch’essobasato su un motivo . 5.L’Agenzia delle entrate - Riscossione ha depositato controricorso per difendersidal ricorso incidentale. 6.L’Agenzia delle entrate è rimasta intimata. Ritenutoche:

1. Con l’unico motivo d el ricorso principale s i deduce, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 , c.p.c., la violazione dell’art. 2943 c.c. poiché la sentenzaimpugnata, nel dichiarare la prescrizione di sanzioni e interessi, nonha considerato che in giudizio erano stati prodotti alcuni atti riscossivi, debitamentenotificati, che avevano interrotto il termine prescriziona le . 2.Con l’unico motivo d el ricorso incidentale si deduce , in relazione all’art. 360,comma 1, n. 3 , c.p.c., la violazione o falsa applicazione delle norme relativealla notifica telematica degli atti di riscossione poiché la sentenza d’appelloaveva erroneamente ritenuto valide le notificazioni via pec di tre cartelle di pagamento prodromiche all’impugnata comunicazione di iscrizioneipotecaria, pur essendo stato a tal fine utilizzato dal mittente un indirizzodi pec non risultante dai registri ufficiali di cui all’art. 6 - ter d.lgs. n.82 del 2005. 3.In data 29 gennaio 2026 Maria Fiorentino ha depositato un’istanza di sospensionedel presente giudizio, rappresentando di aver presentato, il precedente 27 gennaio, una dichiarazione di adesione alla definizione agevolatadei carichi affidati all’ a gente della r iscossione dal 1° g ennaio 2000al 31 d icembre 2023 di cui all’ art. 1, commi da 82 a 101, legge n. 199del 2025 ( cd . r ottamazione - quinquies ) .

La presentazione della domanda di definizione agevolata in relazione (anche)ai carichi contenuti nelle cartelle per cui è causa con l’impegno a rinunciare ai relativi giudizi pendenti , e la conseguente presa in carico delladomanda da parte dell’Agenzia fiscale è comprovata dai documenti allegati all’istanza, da cui peraltro risulta che l’odierna ricorrente si è impegnata a comunicare alla contribuente, entro il 30 giugno 2026, l’ammontaredegli importi da pagare a titolo di d efinizione agevolata con imoduli di pagamento delle rate o le motivazioni dell ’ eventuale diniego .

4. Ai sensi del comma 87 dell’art. 1 cit. « Nella dichiarazione di cui al comma 86 il debitore indica l’eventuale pendenza di giudizi aventi ad oggettoi carichi in essa ricompresi e assume l’impegno a rinunciare agli stessigiudizi, che, dietro presentazione di copia della dichiarazione e nelle moredel pagamento della prima o unica rata delle somme dovute, sono sospesidal giudice » .

5. Alla luce del tenore testuale della disposizione normativa testé richiamata, il giudizio va sospeso sino all’esito della procedura di definizione agevolata, e cioè, più esattamente, fino al momento del versamentodella prima o unica rata delle somme dovute, il quale, ai sensi delridetto comma 87, dà luogo all’estinzione del giudizio, ovvero, in caso diesito negativo della procedura, fino al momento del diniego da parte dell’amministrazione. P.Q.M LaCorte dispone la sospe