Italian Court dismisses tax appeal due to partial withdrawal and administrative withdrawal of duties.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the tax proceedings extinguished following the plaintiff's partial withdrawal regarding duties and the defendant's subsequent withdrawal of the process. Although the plaintiff withdrew the claim on duties after payment, the administrative withdrawal of the sanctions claim by the Customs Agency satisfied the statutory requirements for case termination. Consequently, the court ordered a full compensation of litigation costs between the parties.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 390 c.p.c.; Art. 1, comma 198, l. 197/2022: The withdrawal of a claim regarding taxes extinguishes the proceedings, and if the opposing party subsequently withdraws the claim regarding sanctions without payment, the process is extinguished with mutual cost compensation.
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pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.1185/2023 R.G. proposto da : EASY SHOES WEAR S.R.L. in liquidazione (p. IVA 13325860156), costituitasi in persona del Sig. Massimo De Laurentis, dichiaratosi liquidatore, rappresentata e difes a dall' A vvocato Benedetto Santacroce (c.f. SNTBDT63B21H501C); -ricorrente- contro AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI (c.f. 97210890584), costituitasi in persona del Direttore pro tempore , rappresentat a e difes a dall'Avvocatura Generale dello Stato(c.f. 80224030587); -controricorrente- avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale d ella Lombardian. 2215/2022 depositata i l 27/05/2022 .
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10/02/2026 dal Consigliere Giovanni Galasso. FATTI DI CAUSA 1. Con ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale di Milano, la Easy Shoes Wear S.r.l. impugnava l’avviso di accertamento n. 50367RU avente ad oggetto maggiori diritti doganali in relazione ad importazioni di merci compiute nel 2016, nonché l’atto di irrogazione sanzioni n. 50371RU relativo alla medesima vicenda. La CTP accoglieva parzialmente il ricorso limitatamente all’entità della sanzione che veniva ridotta.
2. La società proponeva appello; si costituiva l’Amministrazione che proponeva appello incidentale. La CTR rigettava l’appello principale ed accoglieva quello incidentale in ordine all’entità delle sanzioni.
3. Avverso tale sentenza la società ha proposto ricorso per cassazione affidato a dieci motivi. L’Amministrazione ha resistito con controricorso. In data 3/10/2023 la ricorrente ha depositato atto di rinuncia parziale, ai sensi dell’art. 390 c.p.c., limitatamente alla pretesa relativa ai diritti doganali, avendo provveduto al relativo pagamento. Successivamente, in data 10/10/2023, ha depositato istanza di estinzione del giudizio ai sensi dell’art. 1 comma 198 l. 197/2022, in quanto aveva presentato domanda di definizione agevolata con riguardo alle sanzioni (per le quali non doveva pagare alcunché, avendo provveduto all’estinzione del debito relativo ai tributi). RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Va dichiarata l’estinzione del processo. Con riguardo all’imposta è infatti intervenuta la rinuncia che determina l’estinzione ai sensi dell’art. 391 c.p.c.
2. Per quanto riguarda le sanzioni, l’art. 1 comma 198 l. 197/2022 stabilisce che «Nelle controversie pendenti in ogni stato e grado, in caso di deposito ai sensi del comma 197, secondo periodo, il processo è dichiarato estinto con decreto del presidente della sezione o con ordinanza in camera di consiglio se è stata fissata la data della decisione. Le spese del processo restano a carico della parte che le ha anticipate». Il comma 197 stabilisce che entro il 10/10/2023 «il contribuente ha l'onere di depositare, presso l'organo giurisdizionale innanzi al quale pende la controversia, copia della domanda di definizione e del versamento degli importi dovuti o della prima rata».
Infine, l’ultima parte del comma 191 stabilisce che «In caso di controversia relativa esclusivamente alle sanzioni collegate ai tributi cui si riferiscono, per la definizione non è dovuto alcun importo relativo alle sanzioni qualora il rapporto relativo ai tributi sia stato definito anche con modalità diverse dalla presente definizione agevolata». Nel caso di specie il ricorrente ha rinunciato al ricorso con riguardo ai tributi, dichiarando di aver provveduto al relativo pagamento ed ha prodotto copia della domanda di definizione con riguardo alle sanzioni senza il versamento di alcun importo, in considerazione di quanto previsto dall’ultima parte del comma 191.
Orbene, benché la prova del pagamento dei tributi non sia stata fornita, va osservato che l’Agenzia delle Dogane, in data 12/9/2024, ha depositato istanza di estinzione del processo ai sensi dell’art. 1 commi 186 e ss. l. 197/2022 con compensazione delle spese, riconoscendo quindi la sussistenza dei relativi presupposti.
3. In ordine alle spese, va osservato che l’art. 1 comma 198 l. 197/2022 stabilisce che le stesse restano a carico della parte che le ha anticipate. Nel caso di specie, tuttavia, in relazione alla parte della pretesa relativa al tributo, l’estinzione è intervenuta a seguito di rinuncia, ma possono comunque ritenersi sussistenti i presupposti per la compensazione in considerazione del comportamento delle parti. P.Q.M La Corte dichiara l’estinzione del processo. Compensa interamente tra le parti le spese di tutt