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Ordinanza Interlocutoria — n. 6096/2026 — snciv Generato dall'IA

Cassation case remanded for retrial pending Supreme Court ruling on judge's power to raise procedural admissibility issues ex officio.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 6096/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation dismissed the taxpayer's appeal regarding judicial expense compensation, noting the lower court's decision was legally sound. The taxpayer argued the expenses should be shared due to the tax authority's failure to initiate coercive collection procedures. However, the Court found the case remittable only after the Supreme Court resolves a pending question on whether judges can raise procedural admissibility issues on their own initiative.

Regesto Legislator

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Art. 360, n. 3 c.p.c.; Art. 12, comma 4-bis, D.P.R. 602/1973: The Court of Cassation must remand the case to the lower court pending a ruling from the Supreme Court on the judge's power to raise procedural admissibility issues ex officio.

Parole chiave

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judicial expense compensation procedural admissibility ex officio power tax collection dispute Supreme Court remand judicial interest coercive collection procedures spese del veicolo a motore

Disposizioni normative citate

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Art. 15 of D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
CONSIDERATO CHE: 1.Il ricorso è affidato ad un unico motivo, col quale si denuncia violazione o falsa applicazione dell’art. 15 del d.lgs.
Art. 360, n. 3 c.p.c.
156), in relazione all’art. 360, primo comma, n.
Art. 12, comma 4-bis, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602
Preliminarmente, si rileva che la controversia involge la questione dell’applicabilità dello ius superveniensdi cui all'art. 12, comma 4-bis, del d.P.R.
Art. 3-bis of D.L. 21 ottobre 2021, n. 146
15 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n.

Giurisprudenza citata

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Cass., Sez. Trib., 3 dicembre 2024, n. 30952
Cass., Sez. 3^, 8 febbraio 2023, n. 3812
Cass., Sez. 3^, 8 febbraio 2023, n. 3812; Cass., Sez.
Cass., Sez. 3^, 25 settembre 2024, n. 25639
3812; Cass., Sez. 3^, 25 settembre 2024, n. 25639).
Cass., Sez. 3^, 28 giugno 2024, n. 17925
Cass., Sez. Trib., 9 marzo 2025, nn. 6270 e 6275
Cass., Sez. Trib., 15 aprile 2025, nn. 9881, 9883, 9884 e 9885
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Testo completo

to e difes o dal l ’ A vv. Gianluca Fontanella, con studio in Roma, ove elettivamente domiciliato (indirizzo p.e.c. per notifiche e comunicazioni del presente procedimento: gianlucafontanella@ordineavvocatiroma.org ) , giusta procura in allegato al ricorso introduttivo del presente procedimento; RICORRENTE CONTRO Agenzia delle Entrate – Riscossione (subentrata ex lege ad “Equitalia Sud S.p.A.”), con sede in Roma, in persona del Direttore pro tempore; INTIMATA avverso la sentenza depositata dalla Commissione t ributaria regionale per il Lazio il 27 ottobre 2020, n. 3187; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata dell’11 aprile 2 02 5 dal Dott.

Giuseppe Lo Sardo; RILEVATO CHE: COMPENSAZIONE DELLE SPESE GIUDIZIALI RAGIONI 1. Michele Valentini ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza depositata dalla Commissione tributaria regionale per il Lazio il 27 ottobre 2020, n. 3187, la quale, in controversia avente ad oggetto l’impugnazione di estratto di ruolo del 3 novembre 2015, con riguardo a cartella di pagamento n. 09720110201357383000 emessa dall’“Equitalia Sud S.p.A.”, in qualità di concessionaria per la riscossione, con riguardo alla tassa automobilistica relativa all’anno 2005 nella misura di € 1.327,37, ha accolto l ’appello proposto da l medesim o nei confronti dell’Agenzia delle Entrate – Riscossione (subentrata ex lege all’“ Equitalia Sud S.p.A .”) avver so la sentenza depositata dalla Commissione tributaria provinciale di Roma il 20 aprile 2017, n. 3187/04/2017, con co mpensazione delle spese giudiziali.

2. Riformata la decisione di prime cure sul presupposto che la notifica della cartella di pagamento era nulla per la mancata affissione dell’avviso di deposito del piego raccomandato alla residenza del destinatario e che, per conseguenza, la pretesa impositiva si era prescritta per il decorso del termine triennale, la Commissione tributaria regionale ha disposto la compensazione delle spese giudiziali « in ragione della peculiarità della vicenda e del fatto che non risulta, allo stato, che l’Agenzia delle Entrate abbia attivato alcuna procedura di riscossione».

3. L’Agenzia delle Entrate –Riscossione è rimasta intimata. CONSIDERATO CHE: 1.Il ricorso è affidato ad un unico motivo, col quale si denuncia violazione o falsa applicazione dell’art. 15 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 (come modificato dall’art. 9, comma 1, lett. f), del d.lgs. 24 settembre 2015, n. 156), in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., per essere stata disposta dal giudice di secondo gradola compensazione delle spese giudiziali –nonostante l’accoglimento dell’appello - in carenza di gravi ed eccezionali ragioni, avendo affermato che «le spese di entrambi i gradi di giudizio possono essere compensate tra le parti, in ragione della peculiarità della vicenda e del fatto che non risulta, allo stato, che l’Agenzia delle Entrate abbia attivato alcuna procedura coattiva di riscossione».

2. Preliminarmente, si rileva che la controversia involge la questione dell’applicabilità dello ius superveniensdi cui all'art. 12, comma 4-bis, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 (introdotto dall'art. 3-bis del d.l. 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215), in forza del quale l'azione e l'impugnazione sarebbero state inammissibili laddove le parti abbiano prestato acquiescenza alla decisione sul merito delle pretese creditorie e la controversia prosegua soltanto per le spesegiudiziali. A tale riguardo, si rammenta che le Sezioni Unite di questa Corte hanno affermato che, in tema di impugnazione dell'estratto di ruolo, l'art. 12, comma 4-bis, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 (introdotto dall'art. 3-bis del d.l. 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215), selezionando specifici casi in cui l'invalida notificazione della cartella ingenera di per sé il bisogno di tutela giurisdizionale, ha plasmato l'interesse ad agire, condizione dell'azione avente natura "dinamica" che, come tale, può assumere una diversa configurazione, anche per norma sopravvenuta, fino al momento della decisione; la citata disposizione, dunque, incide sulla pronuncia della sentenza e si applica anche nei processi pendenti, nei quali lo specifico interesse ad agire deve essere dimostrato, nelle fasi di merito attraverso il tempestivo ricorso alla rimessione nei termini (istituto applicabile anche al processo tributario), nel grado di legittimità mediante deposito di documentazione ex art. 372 cod.proc. c iv . o fino all'udienza di discussione (prima dell'inizio della relazione) o fino all'adunanza camerale oppure, qualora occorrano accertamenti di fatto, nel giudizio di rinvio (Cass., Sez.

Un., 6 settembre 2022, n. 26283).

3. Sulla scia di tale principio, si è originato un conflitto interno alla giurisprudenza di legittimità, essendosi ritenuto, da una parte, che, in tema di impugnazione dell'estratto di ruolo, la Corte di Cassazione - chiamata a decidere , su ricorso del contribuente, sulla legittimità della sentenza di appello con esclusivo riguardo alla statuizione sulle spese giudiziali - ha il potere-dovere, in difetto di un'espressa pronuncia sulla questione dell'impugnabilitàdell'estratto di ruolo, di rilevare d'ufficio il difetto di interesse ad agire del contribuente che non ha documentato, neppure in sede di legittimità, di versare in una delle ipotesi previste dall'art. 12, comma 4-bis, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, atteso che il tema delle spese giudiziali (ancora controverso) è condizionato dall'idoneità della domanda di giustizia rassegnata nel ricorso a superare il vaglio d'ammissibilità, non ostandovi alcun inesistente giudicato interno sull'ammissibilità di detto ricorso relativo alle questioni pregiudiziali ovvero a quelle concernenti la proponibilità dell'azione (in termini:

Cass., Sez. Trib., 3 dicembre 2024, n. 30952); da un’altra parte, che, nel caso in cui venga proposta opposizione avverso una cartella di pagamento invalidamente notificata e della quale l'interessato sia venuto a conoscenza attraverso l'estratto di ruolo, l'inammissibilità della tutela giurisdizionale anticipata, ai sensi dell'art. 12, comma 4-bis, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 (introdotto dall'art. 3-bis del d.l. 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215), non può incidere sul giudicato già formatosi nelle ipotesi in cui il giudice di merito, senza censure delle parti, si sia positivamente espresso sulla sussistenza di un interesse idoneo a rendere ammissibile l'azione, oppure nel caso in cui le parti abbiano prestato acquiescenza alla decisione sul merito delle pretese creditorie e la controversia prosegua soltanto per le spese(in termini:

Cass., Sez. 3^, 8 febbraio 2023, n. 3812; Cass., Sez. 3^, 25 settembre 2024, n. 25639).

4. In proposito, il collegio rileva che le Sezioni Unite di questa Corte sono state investite (e sono prossime alla decisione) della questione controversa – la quale comprende anche quella rilevante nel presente procedimento -circa il potere del giudice dell’impugnazione di rilevare d’ufficio una questione pregiudiziale di rito (con specifico riguardo all’ammissibilità della domanda) non rilevata nel precedente grado, nel quale la domanda è stata rigettata nel merito, in mancanza di impugnazione incidentale della parte vittoriosa (Cass., Sez. 3^, 28 giugno 2024, n. 17925).

5. Peraltro, con riguardo alla medesima questione, questa Sezione ha già disposto il rinvio a nuovo ruolo sul rilievo cheè stata rimessa alle Sezioni Unite la questione relativa alla sussistenza del giudicato interno in relazione al mancato esame di questione pregiudiziale di rito non rilevata nel precedente grado di giudizio nonché in merito alla sua rilevabilità d'ufficio nel successivo grado di giudizio (Cass., Sez. Trib., 9 marzo 2025, nn. 6270 e 6275; Cass., Sez. Trib., 15 aprile 2025, nn. 9881, 9883,9884 e 9885).

6. Ne consegue l’imprescindibilità, per l’inevitabile incidenza sullo scrutinio delricorso, di rinviare la causa a nuovo ruolo in attesa della decisione delle Sezioni Unite sulla predetta questione. P.Q.M La Corterinvia la causa a nuovo ruolo in attesa della decisione delle Sezioni Unite sulla questione specificata in motivazione. Così deciso a Roma nella camera di consiglio del l’11 aprile