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Ordinanza — n. 6086/2026 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses tax appeal regarding 'shell company' status and free evidence evaluation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 6086/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation rejected the taxpayer's appeal against a regional tax commission decision that reclassified the company as a 'shell company' under Law 724/1994. The taxpayer argued the court erred in ignoring a lease contract proving the boat's actual use, claiming a violation of procedural rules. The court held that the lower court correctly exercised its free evaluation of evidence and that the taxpayer failed to demonstrate the company's inactivity, thus upholding the tax assessment.

Regesto Legislator

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Art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.; Art. 115, 116 c.p.c.; The Court of Cassation cannot re-examine the merits of evidence evaluation; errors in fact-finding constitute defects of motivation rather than violations of procedural law.

Parole chiave

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shell company classification free evaluation of evidence tax assessment appeal defect of motivation tax liability calculation assistenza amministrativa fiscale internazionale tassazione d'ufficio ristrettezza finanziaria

Disposizioni normative citate

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Art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
Con il primo motivo, ai sensi dell’art. 360, comma 1, numero 3, c.p.c., parte ricorrente lamenta la nullità della sentenza impugnata per violazione o falsa applicazione dell’art.
Art. 37 bis comma 8 del d.p.r. n. 600 del 1973
360, comma 1, numero 3, c.p.c., parte ricorrente lamenta la nullità della sentenza impugnata per violazione o falsa applicazione dell’art. 37 bis comma 8 del d.p.r. n. 600 del 1973.
Art. 115 e 116 c.p.c.
Art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.
Con il primo motivo, ai sensi dell’art. 360, comma 1, numero 3, c.p.c., parte ricorrente lamenta la nullità della sentenza impugnata per violazione o falsa applicazione dell’art.
Art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
Con il primo motivo, ai sensi dell’art. 360, comma 1, numero 3, c.p.c., parte ricorrente lamenta la nullità della sentenza impugnata per violazione o falsa applicazione dell’art.
Art. 54 del d.l. n. 83 del 2012
5, c.p.c., come riformulato dall'art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, conv., con modif., dalla l.
Art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 115 del 2002
Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto

Giurisprudenza citata

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Cass., IV, n. 8718/2005
Cass., IV, n. 8718/2005, n.
Cass., IV, n. 4842/2006
Cass., V, n. 5583/2011
Cass. III, n. 23940/2017
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Testo completo

6 CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 13656/2017 R.G. proposto da: Blue Dream s.r.l., rappresentata e difesa dall’avv. Gianfilippo Ceccio -ricorrente- contro Agenzia delle Entrate in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura generale dello Stato, presso cui è domiciliata, in Roma, alla via dei Portoghesi, n. 12 -controricorrente- avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale di Palermo, sede distaccata di Messina, n. 3984/10/2016, pubblicata il 14.11.2016, Udita la relazione della causa svolta, nella camera di consiglio del 5.3.2026, dal Consigliere dott.

Alessia De Durante FATTI DI CAUSA 1.La Direzione Provinciale dell’Agenzia delle Entrate di Messina aveva notificato alla società ricorrente l’avviso di accertamento n. TYX03I303464, quantificando, per l’annualità di imposta 2007, un maggior onere a carico della società, a titolo di Ires, Irap, e conseguenti sanzioni, pari alla somma di € 139.547,00. 2.In particolare, l’ufficio accertatore aveva ritenuto che la società fosse una società di comodo, tipologia prevista e disciplinata dalla legge 724/1994, che, al fine di contrastare l’utilizzo della forma societaria per l’intestazione di beni che rimangono, in realtà, nella disponibilità dei singoli soci, prevede l’integrazione del reddito societario in caso di reddito dichiarato inferiore al minimo forfetariamente determinato in funzione di alcune componenti patrimoniali.

Aveva, pertanto, calcolato il valore dell’unico bene di proprietà della società, un’imbarcazione, quale immobilizzazione, unitamente ad altre immobilizzazioni immateriali, oltre ad aver rilevato la mancata compilazione del quadro RF della dichiarazione dei redditi, ed il necessario pagamento dell’Irap, non rientrando la contribuente fra i soggetti esenti. 3.A seguito di impugnazione dell’avviso di accertamento, dapprima la Commissione Tributaria Provinciale e poi quella Regionale, con la sentenza oggi impugnata, avevano ritenuto corretto l’accertamento reso dalla Agenzia delle Entrate, sulla base di una corretta interpretazione ed applicazione del disposto normativo di cui all’art. 30 della legge 724 del 1994, nonché della corretta applicazione dei coefficienti previsti per il ricalcolo del reddito societario. 4.Il contribuente ha proposto, quindi, ricorso per cassazione della sentenza della Commissione Tributaria Regionale di Palermo, affidato a tre motivi, mentre l’Agenzia delle Entrate –Riscossione spiega controricorso.

Per la decisione del ricorso è stata fissata l’adunanza camerale del 5.3.2026. RAGIONI DELLA DECISIONE Vengono proposti tre motivi di ricorso.

1. Con il primo motivo, ai sensi dell’art. 360, comma 1, numero 3, c.p.c., parte ricorrente lamenta la nullità della sentenza impugnata per violazione o falsa applicazione dell’art. 37 bis comma 8 del d.p.r. n. 600 del 1973. Deduce il ricorrente l’erroneità della sentenza nella parte in cui ha rigettato l’impugnazione avverso l’avviso di accertamento, ritenendo che in ogni caso le contestazioni del contribuente relative al valore contabile dell’immobilizzazione materiale avrebbero dovuto essere dedotte con istanza di interpello disapplicativo, in quanto, come statuito dalla giurisprudenza di legittimità, non sussiste tale obbligo preventivo da parte delle società. 1.1.

Il motivo è inammissibile. La ragione fondante la conferma della sentenza di primo grado da parte della CGT2 risiede nella ritenuta correttezza del procedimento di valutazione posto in essere dall’organo accertatore, con particolare riferimento alla metodologia di calcolo del valoredell’imbarcazione di proprietà della società: ben avrebbe fatto, infatti, la direzione provinciale delle entrate a calcolare il valore della imbarcazione nella sua totalità, compresa la componente dedotta come tratta da un finanziamento regionale, posto che il riferimento è costituito dal valore dell’immobilizzazione e non dall’esborso sostenuto dal contribuente per l’acquisto del bene.

Il giudice del gravame ha aggiunto, quale ulteriore argomentazione, che il ricorrente avrebbe dovuto veicolare ogni diversa deduzione in fatto sul punto a mezzo di istanza di interpello disapplicativo. Deve rilevarsi, quindi, il difetto di interesse della parte ricorrente sul punto, non avendo la medesima ricorrente impugnato il ragionamento svolto nel merito della metodologia di calcolo dal giudice del gravame.

2. Con il secondo motivo, ai sensi dell’art. 360, comma 1, numero 5 c.p.c., parte ricorrente lamenta la nullità della sentenza impugnata, per violazione o falsa applicazione dell’art. 132, comma 4, c.p.c.. Deduce la parte ricorrente l’apparenza della motivazione della sentenza impugnata, non contenendo con chiarezza gli elementi di fatto considerati o presupposti nella decisione, ed impedendo ogni controllo sul percorso logico- argomentativo seguito per la formazione del convincimento dei giudici. 2.1 Il motivo è infondato. In base alla sentenza delle Sezioni Unite n. 8053 del 2014, è denunciabile in cassazione solo l'anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all'esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali.

Tale anomalia si esaurisce nella "mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico", nella "motivazione apparente", nel "contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili" e nella "motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile", esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di "sufficienza" della motivazione (Cass. Sez. Un. 7 aprile 2014 n. 8053). Nel caso di specie, la sentenza di appello dà conto delle ragioni che fondano la ritenuta correttezza del ragionamento svolto dall’organo accertatore, nel ritenere non operativa la società contribuente, e nell’escluderla dalla categoria delle società esenti dal pagamento dell’Irap. 3.Con il terzo motivo, ai sensi dell’art. 360, comma 1, numero 4, c.p.c., parte ricorrente lamenta la nullità della sentenza impugnata, per violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c..

Deduce la parte ricorrente l’erroneità della pronuncia impugnata laddove non ha tenuto conto o comunque non ha adeguatamente valutato i documenti prodotti dalla società ricorrente sia in primo grado che in sede di gravame, tra cui il contratto di locazioneconcluso dalla contribuente con la società Aironblue, avente ad oggetto proprio la locazione dell’imbarcazione, a fronte del pagamento di un canone annuo, tale da escludere l’inoperatività della società, e l’istanza di interpello, nelle more dalla medesima presentata. 3.1 Il motivo è infondato.

La deduzione di un vizio di motivazione della sentenza impugnata con ricorso per cassazione conferisce infatti al giudice di legittimità non già il potere di riesaminare il merito dell'intera vicenda processuale sottoposta al suo vaglio, bensì la mera facoltà di controllo, sotto il profilo della correttezza giuridica e della coerenza logico-formale, delle argomentazioni svolte dal giudice del merito, cui in via esclusiva spetta il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di assumere e valutare le prove, di controllarne l'attendibilità e la concludenza, di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad esse sottesi, di dare (salvo i casi tassativamente previsti dalla legge) prevalenza all'uno o all'altro dei mezzi di prova acquisiti (v.

Cass., IV, n. 8718/2005, n. 4842/2006, Cass. V, n. 5583/2011). In tema di valutazione delle prove, il principio del libero convincimento, posto a fondamento degli artt. 115 e 116 c.p.c., opera interamente sul piano dell'apprezzamento di merito, insindacabile in sede di legittimità, sicché la denuncia della violazione delle predette regole da parte del giudice del merito non configura un vizio di violazione o falsa applicazione di norme processuali, sussumibile nella fattispecie di cui all'art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., bensì un errore di fatto, che deve essere censurato attraverso il corretto paradigma normativo del difetto di motivazione, e dunque nei limiti consentiti dall'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., come riformulato dall'art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, conv., con modif., dalla l. n. 134 del 2012 (Cass.

III, n. 23940/2017). Nel caso di specie, il giudice del gravame ha esaustivamente motivato in ordine all’applicazione di taluni coefficienti di calcolo del valore dell’immobilizzazione patrimoniale, in assenza, peraltro, di emergenze probatorie diverse, risultanti dal documento menzionato dalla parte ricorrente (contratto di noleggio dell’imbarcazione), dal quale non si evince alcuna movimentazione finanziaria effettiva riguardante la società. In conclusione, il ricorso è infondato e dev’essere rigettato.Le spese seguono la regola della soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M La Corte rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente alla refusione in favore della controricorrentedelle spese del giudizio di legittimità, che liquida in €5.600,00 oltre spese prenotate a debito . Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto