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Ordinanza — n. 6071/2026 — snciv Generato dall'IA

Court dismisses appeal and extinguishes proceedings due to a settlement agreement ending the dispute matter.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 6071/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the proceedings extinguished because the parties reached a settlement agreement, terminating the subject matter of the dispute. The appellant, Cos Edil, had challenged a lower court judgment regarding a tax matter, while the respondent, the Municipality of Salerno, filed a counter-appeal. The court ruled that such a settlement precludes further litigation, leading to the dismissal of the appeal and the cancellation of the contested sentence without remittal.

Regesto Legislator

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Art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002; In cases where parties reach a settlement agreement extinguishing the subject matter of the dispute, the proceedings are terminated and the appeal is dismissed without remittal, as the statutory contribution requirement does not apply to such extinctions.

Parole chiave

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cessazione materia contendere accordo stragiudiziale estinzione processo contributo unificato cassazione senza rinvio compensazione spese impugnazione sentenza contenzioso tributario

Disposizioni normative citate

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Art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, come introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012
Va, infine, osservato che l'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R.

Giurisprudenza citata

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Cass. Sez. 6, 19/02/2020, n. 4167
(Cass. Sez. 6, 19/02/2020, n. 4167, Rv.
Cass., 18 luglio 2018, n. 19071
Cass., 12 novembre 2015, n. 23175
19071; Cass., 12 novembre 2015, n. 23175).
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Testo completo

pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.4046/2019 R.G. proposto da : COMUNE DI SALERNO, rappresentato e difeso dall'avvocato PLACIDI STUDIO unitamente agli avvocati CARMINE GRUOSSO, ANNA ATTANASIO -ricorrente- contro COS EDIL SRL, rappresentato e difeso dall'avvocato GUGLIELMO CANTILLO unitamente all’avvocato ORESTE CANTILLO -controricorrente- avverso SENTENZA diCOMM.TRIB.REG.CAMPANIA n. 6284/2018 depositata il 27/06/2018. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13/11/2025 dal Consigliere FABIO DI PISA. FATTI DI CAUSA 1. La Cos. Edil s.r.l. ha proposto, sulla base di tre motivi, ricorso per la cassazione della sentenza della CTR Campania n. 6284/4/18 depositata il 27.6.2018 e non notificata.

2. Il Comune di Salerno ha depositato controricorso.

3. Con istanza in data 17 aprile 2025 parte ricorrente ha chiesto dichiararsi l’estinzione per cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese di lite in ragione dell’accordo stragiudiziale sottoscritto in data 20 marzo 2025. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Osserva il Collegio che, sulla scorta di quanto dedotto e richiesto da parte ricorrente e tenuto conto dell’accordo stragiudiziale inter partesversato in atti, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere.

2. Va precisato che la pronuncia di "cessazione della materia del contendere" costituisce una fattispecie di estinzione del processo, contenuta in una sentenza dichiarativa della impossibilità di procedere alla definizione del giudizio per il venir meno dell'interesse delle parti alla naturale conclusione dello stesso tutte le volte in cui non risulti possibile una declaratoria di rinuncia agli atti o di rinuncia alla pretesa sostanziale; pertanto, alla emanazione di una sentenza di cessazione della materiadel contendere, consegue, per un verso, la caducazione di tutte le pronunce emanate nei precedenti gradi di giudizio e non passate in cosa giudicata e, per l'altro, la sua assoluta inidoneità ad acquistare efficacia di giudicato sostanziale sulla pretesa fatta valere. (Cass. Sez. 6, 19/02/2020, n. 4167, Rv. 657307-01).

3. In conclusione va dichiarata l’estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere e cassata senza rinvio l’impugnata sentenza, con compensazione, tra le parti, delle spese dell’intero giudizio.

4. Va, infine, osservato che l'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, che pone a carico del ricorrente l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, non trova applicazione in caso di dichiarazione di estinzione del giudizio, in quanto tale misura si applica ai soli casi - tipici - del rigetto dell'impugnazione o della sua declaratoria d'inammissibilità o improcedibilità e, trattandosi di misura eccezionale, lato sensu sanzionatoria, è di stretta interpretazione e non suscettibile, pertanto, di interpretazione estensiva o analogica (Cass., 18 luglio 2018, n. 19071; Cass., 12 novembre 2015, n. 23175). P.Q.M La Corte dichiara estinto il giudizio per cessazione della materia del contendere e cassa senza rinvio la sentenza impugnata. Compensa fra le parti le spese dell’intero giudizio. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Tributaria, i