Italian Court of Cassation allows correction of a judgment omitting the attorney's fee distrainment order.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation granted a request to correct its own Order No. 7557/2025, which had previously dismissed the tax agency's appeal. The taxpayer's lawyer argued that the order failed to include a specific pronouncement regarding the distrainment of his legal fees as the antistatario. The court ruled that the omission was a material error and, under the Cartabia reform, could be corrected ex officio or upon request, resulting in the addition of the required clause to the original order.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 287, 288, 391 bis, 391 cod. proc. civ.; The Court of Cassation may correct material errors or omissions in its own orders, including the failure to pronounce on the distrainment of attorney's fees, even if the error was not raised by the opposing party.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
o la seguente ORDINANZA sulricorso iscritt o a l n . 3027 /2016 R.G. propost o da AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, in personadel legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’AvvocaturaGenerale dello Stato, con domicilio eletto in Roma , via DeiPortoghesi, n. 12; –ricorrente – Oggetto:correzione errore materiale contro DUEIN s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rap- presentatae difesa, in virtù di procura speciale a margine del contro- ricorso,dall’Avv.to Vincenzo Operamolla, elettivamente domiciliata in Roma,Via Portuense n. 104 (sig.ra Antonia De A ngelis);
–controricorrente – per la correzione di errore materiale della ordinanza della Corte Su- premadi Cassazione n. 7557 /2 5 pubblicata il 21 marzo 202 5 . Uditala relazione svolta nell’adunanza camerale del 13 novembre 202 5 dalconsigliere Pierpaolo Gori. Rilevatoche: 1.Con ordinanza n. 7557 /25 questa Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso proposto dall’Agenzia delle Entrate avverso la sentenza della commissione tributaria regionale della Puglia . Per l’effetto, l’Agenzia ricorrenteè stata condannata alla refusione d elle spese di legittimità, liquidate in e uro 3.000,00 per compensi, oltre euro 200,00 per rim- borsospese borsuali 15% , Iva e Cpa.
2. L’Avv. Vincenzo Operamolla , il quale ha rappresentato la contri- buenteavanti alla Corte, vincit rice nel giudizio di legittimità, ha depo- sitato un ricorso con cui ha domandato di provvedere alla correzione dell’erroremateriale, consistente nella mancata pronuncia della distra- zionedelle spese processuali in suo favore, quale antistatario nel pro- cessodi legittimità . L a controparte non ha svolto difese . Consideratoche: 1.Il Collegio osserva che in calce alla memoria ex art.380 bis.1. cod. proc.civ. depositat a il 20 .1.20 25 il difensore ha specificato , per quanto quiinteressa che il difensore si « dichiara anticipatario e distrattario ». 2.Dev’essere adottato il provvedimento emendativo richiesto ai sensi degli artt. 287 e 288 cod. proc. civ., proposto con ricorso tramite il qualela parte interessata può attivarsi per ottenere che il provvedi- mento sia emendato da errori materiali o di cal colo (art. 391 bis, comma1, cod. proc. civ.). 3.Non vi sono infatti dubbi che il suddetto procedimento trovi applica- zioneanche avanti alla Corte di Cassazione, come confermato da ul- timodal testo dell’art.391 cod. proc. civ. riformato ad opera dell’art.3 comma28 del d.lgs. n.10 ottobre 2022 n.149 (c .d. riforma “Cartabia”), novellache ha effetto a decorrere dal 1.1.2023 ed è applicabile anche alpresente processo in quanto notificato anteriormente a tale data, ma peril quale al 1.1.2023 non era ancora stata fissata l’adunanza in ca- mera di consiglio, ai sensi della norma transitoria di cui all’art.35 comma5 del d.lgs. n.149/2022. 4.Peraltro, in forza della modifica apportata al predetto art. 391 bis, comma1, cod. proc. civ. dall’art. 1 bis, comma 1, lett. l), n. 2), d.l. n. 168/2016,convertito, con modificazioni, nella l. n. 197/2016, la corre- zione può essere non solo domandata, ma anche « rilevata d’ufficio dallaCorte».
5. Si può conclusivamente senz’altro provvedere con ordinanza nel sensochiesto in ricorso, dal momento che manca della statuizione sulla distrazione,pronuncia che risulta essere stata domandata nel corso del definitogiudizio di legittimità, in calce alla memoria ex art.380 bis.1. cod.proc. civ. depositata il 20.1.2025 . P.Q.M LaCorte: disponeche nel dispositivo della propria ordinanza n. 7557 /2 5 , dopo le parole«accessori di legge » sia da intendere aggiunta la locuzione «con distrazionein favore del difensore della controricorrente» ; mandaalla C ancelleria per la prescritt