Court allows tax appeal, ruling yacht costs are representational expenses deductible under Italian tax law.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation allowed the incidental appeal while dismissing the main appeal against a tax assessment. The tax authority argued yacht expenses were new and unrelated to prior judgments, but the court found the vessel's logo and fair participation were clearly aimed at corporate prestige. Consequently, the court ruled these costs qualify as deductible representational expenses rather than advertising.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 108, comma 2, e Art. 164 TUIR; In tax disputes, costs are representational if they aim to increase corporate prestige and notoriety without direct product promotion.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
o la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 15684‒2016 R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato (pec: ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it); -ricorrente - contro BLUFIN s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa, per procura speciale in atti, dagli avv.ti Massimo TURCHI (pec: massimo.turchi @ ordine avv modena .it) e Alessandro TURCHI (pec: alessandro.turchi@ordineavvmodena.it); -controricorrente e ricorrente incidentale - Oggetto: TRIBUTI avverso la sentenza n. 2816/03/2015 della Commissione Tributaria Regionale dell’EMILIA ROMAGNA, depositata il 15/12/2015; udita la relazione svolta nella camera di consiglio non partecipata del giorno 17/12/2025 dal Cons. Lucio Luciotti; FATTI DI CAUSA 1. La controversia ha ad oggetto l’impugnazione di un avviso di accertamento ai fini IVA, IRES ed IRAP emesso d all’Agenzia delle entrate nei confronti della Blufin s.p.a. per l’anno d’imposta 2005.
2. Con sentenza n. 195 del 2011 la CTP di Modena accoglieva il ricorso e condannava l’Agenzia delle entrate al pagamento delle spese processuali.
3. L’Ufficio, preso atto del giudicato formatosi su altro anno d’imposta con riferimento ad alcune delle riprese a tassazione operate con l’atto impositivo impugnato, proponeva appello limitatamente alla statuizione sulle sanzioni, oggetto di definizione parziale da parte della società contribuente, e alla ripresa a tassazione delle spese di rappresentanza che sosteneva essere, invece, relative a costi per leasing e di gestione dell’imbarcazione denominata “Blugirl Blumarine”.
4. Con la sentenza in epigrafe indicata la CTR sosteneva che il motivo di appello sollevato con riferimento alle sanzioni era nuovo e, come tale, inammissibile e che comunque era infondato in quanto le sanzioni eranostate inflitte senza il vincolo della continuazione sicché la società contribuente ben poteva definire soltanto alcune delle sanzioni irrogate e non necessariamente di tutte.
5. Riteneva invece fondata la ripresa a tassazione dei costi sostenuti con riferimento all’imbarcazione, che non potevano essere qualificati, come aveva fatto la società contribuente, come spese di rappresentanza «sia perché il logo del marchio iscritto sull’imbarcazione ha –come afferma la stessa contribuente –funzione prevalentemente pubblicitaria e non di rappresentanza sia perché, riguardo all’esposizione dell’imbarcazione alla fiera annuale “Luxury Yachts”, non sono stati esposti costi di questo specifico evento».
6. Avverso tale statuizione l’Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione affidato a due motivi, cui replica l’intimatacon controricorso e ricorso incidentale affidato ad un unico motivo. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con ilprimo motivo del ricorso principale la ricorrente deduce, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 57 del d.lgs. n. 546 del 1992, censurando la sentenza impugnata che aveva ritenuto nuova e quindi inammissibile la doglianza relativa alla violazione dell’art. 17 del d.lgs. n. 472 del 1997, sollevata in grado di appello.
2. Con il secondo motivo la ricorrente deduce, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 7, comma 2, del d.lgs. n. 472 del 1997 per avere la CTR erroneamente ritenuto infondata, oltre che inammissibile, la censura sollevata con riferimento all’illegittimità della definizione soltanto parziale delle sanzioni. Tale ultimo motivo, da esaminarsi preliminarmente,è infondato e va rigettato alla stregua del principio in base al quale, «In materia di violazioni di norme tributarie, il contribuente, ai sensi dell'art. 17, comma 2, del d.lgs. n. 472 del 1997, vigente ratione temporis, ha la facoltà di addivenire alla definizione agevolata del rapporto sanzionatorio anche parzialmente e con riferimento solo ad alcune delle sanzioni irrogate con lo stesso provvedimento, non essendo obbligato a definire necessariamente anche quelle per le quali ritiene illegittimo ed impugnabile l'atto impositivo innanzi al giudice tributario» (Cass. n. 15130/2025; in termini già Cass. n. 26061/2015).
3. Ne consegue l’inammissibilità del primo motivo sulla base del principio secondo cui, « Qualora la decisione di merito si fondi su di una pluralità di ragioni, tra loro distinte e autonome, singolarmente idonee a sorreggerla sul piano logico e giuridico, la ritenuta infondatezza delle censure mosse ad una delle "rationes decidendi" rende inammissibili, per sopravvenuto difetto di interesse, le censure relative alle altre ragioni esplicitamente fatte oggetto di doglianza, in quanto queste ultime non potrebbero comunque condurre, stante l'intervenuta definitività delle altre, alla cassazione della decisione stessa» (Cass.n. 11493/2018).
4. Con il motivo di ricorso incidentale la società contribuente deduce, ai sensidell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 108, comma 2, e 164 TUIR (d.P.R. n. 917 del 1986), sostenendo che la sentenza non aveva fatto corretta applicazione di dette disposizioni atteso che tra le spese di rappresentanza, ovvero quelle dirette ad accrescere il prestigio o l’immagine dell’impresa e a potenziarne le possibilità di sviluppo, dovevano ricomprendersi anche i costi de quibus (per leasing e la gestione dell’imbarcazione) in quanto finalizzati a migliorare l’immagine della società e a diffonderne il nome sul mercato, non certo a promuovere determinati prodotti.
5. Il motivo è fondato e va accolto. 5.1. Va ricordato che, «In tema di IVA, ai fini della deduzione deicosti, il criterio discretivo tra spese di rappresentanza e spese di pubblicità va individuato negli obiettivi perseguiti, atteso che le prime sono sostenute per accrescere il prestigio della impresa senza dar luogo ad una aspettativa di incremento delle vendite, se non in via mediata e indiretta attraverso il conseguente aumento della sua notorietà e immagine, mentre le seconde hanno una diretta finalità promozionale di prodotti e servizi commercializzati, mediante l'informazione ai consumatori circa l'esistenza di tali beni e servizi, unitamente all'evidenziazione e all'esaltazione delle loro caratteristiche e dell'idoneità a soddisfarne i bisogni, in modo da incrementare le relative vendite» (Cass. n. 10440/2021). 5.2.
Orbene, la sentenza impugnata non ha fatto corretta applicazione di detto principio posto che è evidente che l’apposizione del logo del marchio della società sull’imbarcazione e la sua partecipazione alla fiera annuale “Luxury Yachts” tenutasi a Verona erano chiaramente diretti ad accrescere il prestigio della impresa ed il conseguente aumento della sua notorietà e immagine, e, quindi, avevano natura di spese di rappresentanza, come tali deducibili ai sensi dell’art. 108, comma 2, del d.P.R. n. 917 del 1986.
6. In estrema sintesi, va accolto il ricorso incidentale e rigettato quello principale. La sentenza impugnata va quindi cassata con riferimento al motivo accolto e non essendovi ulteriori accertamenti di fatto da compiere, la causa può essere decisa nel merito con accoglimento dell’originario ricorso della società contribuente limitatamente alla ripresa a tassazione delle spese di rappresentanza. Le spese seguono la soccombenza e vanno poste a carico dell’Agenzia delle entrate nella misura liquidata in dispositivo sia con riferimento ai gradi di merito che al presente giudizio di legittimità.
P.Q.M accoglie il ricorso incidentale, rigetta quello principale. Cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, accoglie l’originario ricorso della società contribuente limitatamente alla ripresa a tassazione delle spese di rappresentanza. Condanna la ricorrente principale al pagamento in favore della controricorrente delle spese processuali che liquida, per compensi, in euro 5.800,00 quanto al primo grado, in euro 7.000,00 quanto al secondo grado e in euro 4.300,00 quanto al presente giudizio di legittimità, oltre alle spese,che per il presente giudizio di legittimità si quantificano in euro 200,00, nonché al rimborso forfettario